IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
aprile  2001  con  il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
connesso  alla  rimozione  di  un  ordigno  bellico  nella  citta' di
Vicenza;
  Viste  le note dell'11 e del 20 aprile 2001 del prefetto di Vicenza
con  le  quali  sono state anche comunicate le esigenze rappresentate
dal comune di Vicenza per fronteggiare l'emergenza;
  Considerato che in data 29 aprile 2001 si svolgeranno le operazioni
di disinnesco e di bonifica dell'ordigno bellico;
  Considerato  che  il disinnesco di tale ordigno comporta l'adozione
di  notevoli  misure  di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una
notevole  area  cittadina,  la sospensione di servizi essenziali, con
l'evacuazione  di  ospedali,  istituti di riposo, istituti carcerari,
caserme ecc.;
  Ritenuto  di  adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata al
superamento  dell'emergenza  in atto nel comune di Vicenza e favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per   fronteggiare   le  esigenze  straordinarie  e  urgenti  di
salvaguardia della incolumita' pubblica e privata in connessione alle
operazioni  di  disinnesco  e bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto
nella  citta'  di  Vicenza,  e'  assegnato  al  comune  di Vicenza un
contributo  straordinario  nel limite di lire 850 milioni, che verra'
erogato,  anche  in  varie fasi, sulla base di motivata e documentata
richiesta.
  2. Il   prefetto   di   Vicenza  provvede  al  coordinamento  degli
interventi  avvalendosi anche del volontariato di protezione civile e
di  quello  specializzato  nella  salvaguardia dei beni culturali. Il
prefetto  provvede  ai  rimborsi  alle organizzazioni di volontariato
nonche'  ai  datori  di lavoro dei volontari impiegati ai sensi della
vigente normativa, nel limite di spesa di lire 150 milioni.
  Il  prefetto  e'  altresi'  autorizzato  a corrispondere al proprio
personale compensi per lavoro straordinario effettivamente reso.
  3. L'onere  derivante  dall'applicazione  della presente ordinanza,
stabilito   nel  massimo  di  lire  1  miliardo,  e' posto  a  carico
dell'unita'  previsionale  di base 20.2.1.3 dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
  4. Per  gli  interventi di cui al comma 1, il sindaco di Vicenza e'
autorizzato  a  procedere  in deroga alle norme di contabilita' dello
Stato,  anche  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi strettamente
necessari.