IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto  l'art.  2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il
tasso   di  ammortamento  annuo  sia  comprensivo  del  corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
concernente  l'approvazione  dello schema generale di convenzione tra
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli  istituti  di credito per la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986,
n. 891;
  Considerato  che  in  detto  schema di convenzione, all'art. 12, e'
stabilito  un compenso semestrale pari a 0,40 punti per cento lire di
capitale  mutuato,  per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa
depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro del tesoro in data 23
settembre  1989 modificativo dalle convenzioni stipulate tra la Cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito;
  Visto  l'art.  3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2
prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  siano  stabiliti  annualmente  i  tassi da
applicare  alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti
dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto che a decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis
della  legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30
aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del fondo speciale con
gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;
  Visto  che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga
ai  limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tiene  conto  dell'evoluzione  del  tasso  ufficiale  di riferimento,
garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;
  Visto  che  i  predetti  tassi  non  potranno comunque superare, di
norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento;
  Considerato  che  il  tasso ufficiale di riferimento, in attuazione
della  delibera del consiglio direttivo della BCE del 5 ottobre 2001,
e'  stato  fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 4,75 per
cento;
  Tenuto  conto  che la Cassa depositi e prestiti, per la concessione
dei  mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha
effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1o gennaio 2001 il tasso di interesse, da applicare
per  il  calcolo  della  rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3,
all'art.  5,  comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre
1986, n. 891, resta invariato nella misura del 4,50 per cento.