L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 aprile 2001;
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  20  febbraio  2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 56 dell'8 marzo 2001 (di seguito:
deliberazione  n. 27/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il
costo  unitario  riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una
variazione maggiore del 2%;
    l'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e   della  programmazione  economica  17 aprile  2001,  in  corso  di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale e ricevuto dall'Autorita' in
data  24 aprile  2001,  prot.  008794  (di seguito: decreto 17 aprile
2001), recante modificazioni del decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, 26 gennaio
2000  (di  seguito: decreto 26 gennaio 2000), stabilisce l'esclusione
degli  impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza nominale
superiore  o  uguale  a 3 MW non ammessi a contribuzione ai sensi dei
provvedimenti  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 12 Luglio
1989,  n.  15,  14 novembre  1990,  n.  34, e 29 aprile 1992, n. 6, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   dal   meccanismo  di
reintegrazione  alle imprese produttricidistributrici della quota non
recuperabile,  a  seguito  dell'attuazione della direttiva europea n.
96/92/CE,  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita'  di generazione di
energia elettrica;
  Visti:
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre   1996  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto 26 gennaio 2000;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   21 novembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000;
    il decreto 17 aprile 2001;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11
del 15 gennaio 1998;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998,
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 152 del 1o luglio 1999 deliberazione 25 agosto 1999, n.
125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202
del   28 agosto  1999,  deliberazione  25 ottobre  1999,  n.  160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre  1999,  -  supplemento  ordinario - n. 235, deliberazione
24 febbraio  2000,  n.  39/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile
2000,  n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   -  serie  generale  -  n.
151 del 30 giugno  2000,  e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 203 del 31 agosto 2000,
deliberazione  24 ottobre  2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione
28 dicembre  2000,  n.  244/00  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario e
deliberazione n. 27/01 richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o
marzo 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 204/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  - n. 306 del
31 dicembre   1999,   Supplemento   ordinario  n.  235  (di  seguito:
deliberazione n. 205/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'   9 marzo   2000,  n.  53/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 68 del
22 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
    deliberazione   dell'Autorita'   15 giugno   2000,   n.   108/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26 luglio  2000,  n.  131/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 213 del
12 settembre 2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  13 dicembre  2000,  n. 223/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 296 del
20 dicembre 2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n. 231/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n. 232/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 238/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario;
  Considerato che:
    le   entrate   derivanti   dall'applicazione  delle  disposizioni
relative    alla    compensazione    della maggiore    valorizzazione
dell'energia  elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura
dell'onere  ammesso  al  rimborso  del  Conto  per  la gestione della
compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica
nella  transizione di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e,
in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura
di  tale  onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del
Conto  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimiliate, di cui
all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;
    la  riduzione del parametro Ct per il terzo bimestre comporta una
diminuzione   del   gettito   derivante   dall'   applicazione  delle
disposizioni     relative     alla    compensazione    della maggiore
valorizzazione  dell'energia  elettrica  nella  transizione di cui al
precedente alinea;
    l'applicazione  delle  disposizioni  del  decreto 17 aprile 2001,
richiamato  in  premessa, potra' comportare un aumento dell'onere per
l'utenza     relativo     alla     reintegrazione     alle    imprese
produttrici-distributrici  della  quota  non  recuperabile, a seguito
dell'attuazione  della  direttiva  europea  n.  96/92/CE,  dei  costi
sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica;
  Ritenuta l'opportunita' di:
    adeguare   la   componente  tariffaria  A3,  tenuto  conto  delle
variazioni del gettito atteso della maggiorazione ai corrispettivi di
accesso  e  uso  della  rete  di trasmissione nazionale per l'energia
elettrica  prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per
l'anno 2001 dovuta alla variazione del parametro Ct;
    adeguare,  secondo  criteri prudenziali, la componente tariffaria
A6,  tenuto  conto  del prevedibile aumento degli oneri relativi alla
reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non
recuperabile  dei  costi  sostenuti per l'attivita' di generazione di
energia  elettrica  dovuto  alle  disposizioni  del decreto 17 aprile
2001;

                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
    a) per   deliberazione  n.  70/97  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa
elettrica  dei  sovrapprezzi  non destinati alle entrate dello Stato,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
    b) per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  recante  norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ai sensi dell'art. 2,
comma   12,  lettera  3),  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 306, del
31 dicembre  1999, supplemento ordinario n. 235, come successivamente
modificata e integrata;
    c) per   deliberazione  n.  39/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n.
39/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49
del 29 febbraio 2000;
    d) per  deliberazione  n.  113/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 giugno 2000, n.
113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151
del 30 giugno 2000;
    e) per  deliberazione  n.  244/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
244/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4,
supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;
    f) per  parametro  Ct  si  intende  il  costo  unitario variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
    g) per  parametro  PG  si intende la stima della media bimestrale
dei  prezzi  dell'energia  elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh,
pubblicata  dall'Autorita'  prima  dell'inizio di ciascun bimestre di
cui all'art. 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99;
    h)  per componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct
ed   i   coefficienti  f,  di  cui  all'art.  12,  comma  12.4  della
deliberazione n. 204/99, come modificata dall'art. 4, comma 4.2 della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
20 dicembre 2000, n. 230/00.