Si  comunica  che  in data 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. III
della  Convenzione  di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il
salvataggio  marittimo,  sono  entrati  in  vigore,  in  seguito alla
Risoluzione  MSC.70(69)  adottata  il 18 maggio 1998, gli emendamenti
alla  Convenzione  sopracitata.  Si  riporta  qui di seguito il testo
degli emendamenti in questione:
                       RISOLUZIONE MSC.70(69)
                    (adottata il 18 maggio 1998)
     ADOZIONE DI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL
           1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO MARITTIMO
   IL COMITATO DELLA SICUREZZA MARITTIMA,
   RICORDANDO l'articolo 28 b) della Convenzione recante creazione
   dell'Organizzazione Marittima internazionale, attinente alle
funzioni del Comitato,
   RICORDANDO   inoltre   l'articolo  III  2)  f)  della  Convenzione
internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, di
seguito   denominata  1a  Convenzione,  relativo  alle  procedure  di
emendamento dell'Annesso alla Convenzione ad esclusione dei paragrafi
2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. e 3.1.3,
   AVENDO   ESAMINATO,   nella  sua  sessantanovesima  sessione,  gli
emendamenti  alla  Convenzione  che erano stati proposti e diffusi in
conformita' all'articolo III 2) a) di questa convenzione,
   1.   ADOTTA,   in   conformita'   all'articolo  III  2)  e)  della
Convenzione,  gli  emendamenti  alla  Convenzione il cui testo figura
all'annesso della presente risoluzione;
   2. DECIDE, in conformita' all'articolo III 2) f) della Convenzione
che  gli  emendamenti  saranno  reputati accettati il 1 luglio 1999 a
meno  che, prima di questa data, oltre un terzo delle Parti non abbia
notificato un'obiezione contro questi emendamenti;
   3. INVITA le Parti alla Convenzione a rilevare che, in conformita'
all'articolo  III  2 h) della Convenzione, gli emendamenti entreranno
in  vigore  il  1  gennaio  2000  quando saranno stati accettati alle
condizioni previste al paragrafo 2 precedente.
   4.  PREGA  il Segretario generale, in conformita' all'articolo III
2)  d)  della  Convenzione, di trasmettere copie certificate conformi
della presente Risoluzione e dei testo degli emendamenti che figurano
nell'annesso, a tutte le Parti della Convenzione,
   5. PREGA INOLTRE il Segretario generale di trasmettere copie della
presente risoluzione e dei suoi annessi ai Membri dell'Organizzazione
che non sono Parti della Convenzione.
                               ANNESSO
        Emendamenti alla Convenzione Internazionale del 1979
               sulla ricerca ed il salvataggio in mare
   Conviene   sostituire   il   testo   attuale   dell'Annesso  della
Convenzione,  fatti  salvi  i  paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10,
3.1.2 e 3.1.3, con il seguente testo:
                             "CAPITOLO 1
                        Termini e Definizioni
   1.1. L'uso del presente dell'indicativo nell'Annesso indica che si
tratta  di  una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di
tutte  le Parti e' necessaria per la salvaguardia della vita umana in
mare.
   1.2.  L'uso  del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di
una  disposizione  la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le
Parti, e' raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.
   1.3.  Nel  presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito
hanno il seguente significato:
   1.  "Ricerca".  Operazione,  di  regola coordinata da un centro di
coordinamento   di   salvataggio   o   da  un  centro  secondario  di
salvataggio,  che  si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed
e' destinata a localizzare le persone in pericolo.
   2.  "Salvataggio".  Operazione destinata a ripescare le persone in
pericolo  ed  a  prodigare loro, le prime cure mediche o altre di cui
potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.
   3.  "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di
pericolo,  delle  funzioni  di  sorveglianza,  di  comunicazione,  di
coordinamento  nonche'  di  ricerca  e  di  salvataggio  compresa  la
prestazione  di  consigli  medici,  delle prime cure, o l'evacuazione
sanitaria  facendo  appello  a  risorse  pubbliche  e private, con la
cooperazione   di   aeromobili,   navi   e   di   altri  congegni  ed
installazioni.
   4.  "Area  di  ricerca  e  di  salvataggio".  Area  di  dimensioni
determinate  abbinata  ad  un centro di coordinamento di salvataggio,
entro  i  limiti  della  quale  sono  forniti servizi di ricerca e di
salvataggio.
   5.  "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di
provvedere  ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e
di  salvataggio  e  di  coordinare  le  operazioni  di  ricerca  e di
salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.
   6.  "Centro  secondario  di salvataggio". Centro subordinato ad un
centro   di   coordinamento   di   salvataggio   e  complementare  di
quest'ultimo,  in  conformita'  alle  disposizioni  specifiche  delle
autorita' responsabili.
   7.  "Mezzo  di  ricerca  e  di  salvataggio". Ogni risorsa mobile,
comprese  le unita' di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata
per svolgere un'operazione di ricerca e di Salvataggio.
   8.  "Unita'  di  ricerca  e  di  salvataggio":  unita' composta da
personale  addestrato,  e dotata di materiale adeguato per una rapida
esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
   9.  "Posto  di  allarme":  qualsiasi  mezzo destinato a fungere da
intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza
ed  un  centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario
di salvataggio.
   10.  "Fase  di  emergenza":  termine  generico  che  si applica, a
seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla
fase di pericolo.
   11.  "Fase  d'incertezza": situazione nella quale si puo' dubitare
della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.
   12.  "Fase  di allarme": situazione nella duale si puo' temere per
la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.
   13.  "Fase  di  pericolo":  situazione  nella quale vi e' luogo di
pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da
un  pericolo  grave  ed  imminente  e  che  hanno bisogno di soccorso
immediato.
   14.  "Coordinatore sul posto": persona designata per coordinare le
operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.
   15. "Segretario generale": Segretario generale dell'Organizzazione
Marittima Internazionale
                             CAPITOLO 2
                   ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
   2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei
servizi di ricerca e di salvataggio
   2.1.1.  Le  Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a
titolo  individuale  o in cooperazione con altri Stati, e se del caso
con  l'Organizzazione,  allo  sviluppo  dei  servizi  di ricerca e di
salvataggio  per  garantire  che  sia  fornita assistenza a qualsiasi
persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona e'
o sembra essere in pericolo in mare, le autorita' responsabili di una
Parte  prendono  con  urgenza  misure per accertarsi che l'assistenza
richiesta e' fornita.
   2.1.2  Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del
caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di
un servizio di ricerca e di salvataggio:
   1. il quadro giuridico;
   2. la designazione di un'autorita' responsabile;
   3. l'organizzazione delle risorse disponibili;
   4. i mezzi di comunicazione;
   5. le funzioni di coordinamento e di utilizzazione;
   6.  i processi suscettibili di migliorare il servizio, fra i quali
figurarlo  la  pianificazione, le relazioni di cooperazione nazionali
ed internazionali e la formazione.
   Le  Parti  applicano  per  quarto  possibile, le norme minime e le
direttive pertinenti stabilite dall'Organizzazione.
   2.1.3.  Per  garantire  che  i mezzi di radiocomunicazione a terra
sono  adattati,  che  sono  avviati  gli allarmi di pericolo e che le
operazioni  sono  correttamente  coordinate  al fine di consentire ai
servizi  di  ricerca  e  di  salvataggio  in mare di svolgere le loro
operazioni in modo efficace, le Parti vigilano a titolo individuale o
in  cooperazione  con  altri Stati, affinche' sia stabilito un numero
sufficiente  di  aree  di  ricerca  e di salvataggio in ciascuna zona
marittima,  in  conformita'  alle disposizioni dei paragrafi 2.1.4, e
2.1.5.  Queste  aree  dovrebbe essere contigue e per quanto possibile
non sconfinare reciprocamente.
   2.1.6  Qualsiasi accordo sulle aree o sulle disposizioni di cui ai
paragrafi  2.1.4  e  2.1.5.  e'  registrato dalle Parti interessate o
trascritto per iscritto sotto forma di piani accettati dalle Parti.
   2.1.8   Quando  prevedono  di  istituire  aree  di  ricerca  e  di
salvataggio  marittimo  ai  sensi di un accordo, secondo le modalita'
previste al paragrafo 2.1.4, o di concludere un accordo sull'adozione
di  nonne  appropriate,  secondo  le  modalita' previste al paragrafo
2.1.5.,  le  Parti dovrebbero adoperarsi per verificare, se del caso,
che  i  loro  servizi  di  ricerca  e  di  salvataggio  aeronautici e
marittimi sono compatibili.
   2.1.9  Le  Parti che hanno accettato la responsabilita' di fornire
servizi  di  ricerca  e di salvataggio in una determinata zona, fanno
appello  ad  unita'  di  ricerca  e  di  salvataggio e ad altri mezzi
disponibili  per  prestare assistenza ad una persona che e', o sembra
essere in pericolo in mare.
   2.1.11 Le Parti comunicano al Segretario generale informazioni sui
loro servizi di ricerca e di salvataggio ed in particolare su:
   1.  l'autorita' nazionale responsabile dei servizi di ricerca e di
salvataggio marittimi;
   2.   l'ubicazione  dei  centri  di  coordinamento  di  salvataggio
istituiti,  o  di  altri  centri  i duali assicurano il coordinamento
delle  operazioni  di ricerca e di salvataggio nell'area o nelle aree
di  ricerca  e  di salvataggio, ed i mezzi di comunicazione in queste
aree;
   3.  i  confini  delle  loro  aree di ricerca e di salvataggio e la
copertura  fornita  dai  loro  mezzi  terrestri  di  comunicazioni di
pericolo e di sicurezza; e
   4.  i  principali tipi d'unita' di ricerca e di salvataggio a loro
disposizione.
   Le Parti aggiornano in via prioritaria le informazioni fornite per
indicare qualsiasi modifica rilevante il Segretario generale comunica
a tutte le Parti le informazioni ricevute.
   2.1.12  Il  Segretario  generale  notifica  a  tutte  le Parti gli
accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.
   2.2.   Istituzione   di   servizi   nazionali  di  ricerca  e  di'
salvataggio.
   2.2.1.  Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per
l'istituzione,  il coordinamento e d il miglioramento in generale dei
servizi di ricerca e di salvataggio.
   2.2.2. Affinche' le operazioni di ricerca e di salvataggio possano
essere svolte con efficienza, le Parti:
   .1  controllano  che  i mezzi disponibili siano utilizzali in modo
coordinato;
   .2  istituiscono  una  stretta  cooperazione  fra  i servizi e gli
organismi  suscettibili  di  contribuire  a migliorare il servizio di
ricerca   e  di  salvataggio  in  settori  quali  le  operazioni,  la
pianificazione,  la formazione, le esercitazioni nonche' la ricerca e
lo sviluppo.
   2.3.  Creazione  di  centri  di  coordinamento di salvataggio e di
centri secondari di salvataggio
   2.3.1.  In  applicazione delle disposizioni dei paragrafo 2,2., le
Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati,
centri  di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di
salvataggio  di  cui  hanno  la  responsabilita',  nonche'  i  centri
secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.
   2.3.2.  Ciascuno  dei centri di coordinamento di salvataggio e dei
centri   secondari  di  salvataggio  istituiti  in  conformita'  alle
disposizioni  del  paragrafo  2.3.1. prende i provvedimenti richiesti
per  ricevere  gli  allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di
ricerca  e  di  salvataggio.  Ogni  centro  in tal modo creato prende
altresi'  le  disposizioni necessarie per comunicare con le perone in
pericolo,  con  i  mezzi  di ricerca e di salvataggio e con gli altri
centri   di  coordinamento  di  salvataggio  o  centri  secondari  di
salvataggio.
   2.3.3  Ogni  centro  di coordinamento di salvataggio deve e essere
operativo  24  ore  su  24  e  deve  essere  dotato  in permanenza di
personale  addestrato  avente  una  conoscenza  pratica  della lingua
inglese,
   2.4 Coordinamento con i servizi aeronautici
   2.4.1 Le Parti provvedono ad assicurare il piu' stretto
coordinamento  possibile  fra  i  servizi marittimi ed aeronautici al
fine  di  istituire  dei  servizi  di ricerca e di salvataggio i piu'
efficaci  possibili  all'interno  e  al  di  sopra delle loro aree di
ricerca e di salvataggio.
   2.4.2  Ove  possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di
coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti,
utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.
   2.4.3   Qualora  vengano  istituiti  centri  di  coordinamento  di
salvataggio  o  centri  secondari  di  salvataggio  differenti per le
operazioni  marittime  ed  aeronautiche  della  stessa zona, la Parte
interessata  assicura  il  piu' stretto coordinamento possibile fra i
centri o i centri secondari.
   2.4.4  Le  Parti  controllano  che  le  unita'  di  ricerca  e  di
salvataggio  create  per  scopi  marittimi  e quelle create per scopi
aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.
   2.5 Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio
   Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per
partecipare  alle  operazioni  di  ricerca e di salvataggio e possono
designare   mezzi   adattati   in  quanto  unita'  di  ricerca  e  di
salvataggio.
   2.6. Attrezzature delle unita' di ricerca e di salvataggio
   2.6.1. Ciascuna unita' di ricerca e di salvataggio e' dotata delle
attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.
   2.6.2  La natura in generale del contenuto di "containers" o delle
catene  sganciabili  destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata
mediante     contrassegni     conformi     alle     norme    adottate
dall'Organizzazione.
                             CAPITOLO 3
                       COOPERAZIONE FRA STATI
   3.1. Cooperazione fra gli Stati
   3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di
salvataggio   e   dovrebbero,  ogni  qualvolta  cio'  e'  necessario,
coordinare  le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle
degli Stati vicini.
   3.1.4. Le autorita' responsabili delle Parti:
   1. accusano immediatamente ricevuta di questa domanda; e
   2. indicano non appena possibile, se del caso, le condizioni in
cui la missione progettata puo' essere effettuata.
   3.1.5.  Le  Parti  dovrebbero  concludere  con  gli  Stati vicini,
accordi  che  specificano le condizioni di ammissione reciproca delle
unita'  di ricerca e di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro
mare  territoriale  o  del loro territorio. Questi accordi dovrebbero
altresi'  prevedere  disposizioni volte ad accelerare l'ammissione di
dette unita', evitando per quanto possibile ogni formalita'.
   3.1.6.   Ogni  Parte  dovrebbe  autorizzare  i  propri  centri  di
coordinamento di salvataggio:
   .1   a   chiedere  ad  ogni  altro  centro  di  coordinamento  del
salvataggio,   i   soccorsi   di  cui  possono  aver  bisogno  (navi,
aeromobili, personale e materiale ecc.);
   .2  a  concedere l'autorizzazione necessaria per consentire a tali
navi,  aeromobili,  personale  o  materiale di penetrare nel suo mare
territoriale o nel suo territorio o sorvolarli; e
   .3  a  fare  i  passi  necessari presso i serviti competenti della
dogana,   dell'immigrazione,  della  sanita'  o  altri,  al  fine  di
accelerare le formalita' di ammissione.
   3.1.7. Ogni Parte vigila acciocche' i suoi centri di coordinamento
forniscano a richiesta assistenza ad altri centri di coordinamento di
salvataggio e mettano a loro disposizione navi, aeromobili, personale
o materiale.
   3.1.8.  Le Parti dovrebbero concludere accordi con altri Stati, se
del  caso,  per  rafforzare  la  cooperazione  ed il coordinamento in
materia  di  ricerca  e  di  salvataggio.  Le Parti abilitano la loro
autorita' responsabili a programmare, a livello dell'esecuzione delle
operazioni,  ed  organizzare  la  cooperazione  ed  il  coordinamento
sopracitati con le autorita' responsabili di altri Stati.
                             CAPITOLO 4
                       PROCEDURE DI ATTUAZIONE
   4.1 Misure preliminari
   4.1.1. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun
centro   secondario   di  salvataggio  deve  disporre  d'informazioni
aggiornate  nei settori d'interesse per le operazioni di ricerca e di
salvataggio  nella  sua  zona,  in  particolare per quanto riguarda i
mezzi  di  ricerca  e  di  salvataggio  ed  i  mezzi di comunicazione
disponibili.
   4.1.2.  Ciascun  centro  di coordinamento di salvataggio e ciascun
centro  secondario  di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente
informazioni  concernenti la posizione, la rotta e la velocita' delle
navi che si trovano nella sua zona e che sono suscettibili di fornire
assistenza  alle persone, alle navi o ad altri ordigni in pericolo in
mare,  come  pure  il  modo  di  procedere  per  contattarle.  Queste
informazioni   dovrebbero   sia   essere   custodite  dal  centro  di
coordinamento  di  salvataggio, sia essere facilmente disponibili ove
necessario.
   4.1.3.  Ciascun  centro  di coordinamento di salvataggio e ciascun
centro  secondario  di  salvataggio  ha  la  disponibilita'  di piani
operativi  particolareggiati  per  lo svolgimento delle operazioni di
ricerca e di salvataggio. Se del caso, questi piani sono elaborati in
collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a
fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.
   4.1.4.  I  centri  di  coordinamento  di  salvataggio  o  i centri
secondari  di salvataggio sono costantemente informati dello stato di
disponibilita' delle unita' di ricerca e di salvataggio.
   4.2 Informazioni relative ai casi di emergenza
   4.2.1 Le Parti si accertano, a titolo individuale o in
cooperazione  con  gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24
ore  su  24,  in  modo  rapido  ed  efficace, gli allarmi di pericolo
emananti  dal  materiale  utilizzato a questo fine nelle loro aree di
ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme
di pericolo:
   .1   ritrasmette   immediatamente  questo  allarme  al  centro  di
coordinamento  di  salvataggio  o al centro secondario di salvataggio
appropriato  e  successivamente  fornisce  l'assistenza necessaria in
materia di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;
   .2 se cio' gli e' possibile, accusa ricevuta dell'allarme.
   4.2.2.   Le  Parti'  si  accertano,  se  del  caso,  che  efficaci
disposizioni   siano   prese   per   immatricolare  il  materiale  di
comunicazione  e  far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di
consentire  a  qualsiasi  centro  di  coordinamento di salvataggio di
avere    rapidamente    accesso    alle    informazioni    pertinenti
sull'immatricolazione.
   4.2.3.  Ogni  autorita'  o  elemento  dei  servizi di ricerca e di
salvataggio  che  ha  motivo  di ritenere che una persona, una nave o
altro  congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al piu'
presto  comunicare  tutte  le  informazioni  disponibili al centro di
coordinamento  di  salvataggio  o al centro secondario di salvataggio
competente.
   4.2.4.  I  centri  di  coordinamento  di  salvataggio  ed i centri
secondari  di  salvataggio,  quando ricevono informazioni relative ad
una  persona,  una  nave o altro congegno in situazione di emergenza,
devono  valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza
in  conformita'  al  paragrafo  4.4.,  come  pure  la  portata  delle
operazioni necessarie.
   4.3. Inizio delle operazioni
   Ogni unita' di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di
un  caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se e' in
grado  di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio
il  centro  di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di
salvataggio della zona dove si e' verificato il caso di pericolo.
   4.4 Fasi di emergenza
   Per determinare con maggiore facilita' le procedure di attuazione
da  seguire,  il  centro  di coordinamento di salvataggio o il centro
secondario  di  salvataggio  competente  distinguono le seguenti fasi
d'emergenza:
   .1 Fase d incertezza:
   .1.1  quando una persona e' dichiarata dispersa o una nave o altro
congegno non e' arrivata a destinazione; oppure
   .1.2  quando  una  persona,  una  nave  o  altro  congegno  non ha
segnalato,  come  previsto,  la  sua  posizione  o  il  suo  stato di
sicurezza.
   .2 Fase di allarme
   .2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i
tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro
congegno,   n  quando  le  indagini  effettuate  presso  altre  fonti
appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure
   .2.2  quando  le informazioni ricevute indicano che e' compromessa
l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza
tuttavia  che  tale  situazione  rischi  di  portare  ad  un  caso di
pericolo.
   .3 Fase di pericolo:
   .3.1  quando 1e informazioni ricevute indicano chiaramente che una
persona,  una  nave  o  altro  congegno e' in pericolo e necessita di
assistenza immediata; oppure
   .3.2  quando;  in  seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi
volti  a  stabilire  un  contatto  con  una persona, una nave o altro
congegno  e  le indagini piu' estese restano senza risultato, facendo
ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure
   .3.3  quando  le informazioni ricevute indicano che e' compromessa
l'efficacia  del  funzionamento di una nave o altro congegno, in modo
che sia verosimile un caso di pericolo.
   4.5  Procedure  che  i centri di coordinamento di salvataggio ed i
centri  secondari  di  salvataggio  devono  applicare durante le fasi
d'emergenza.
   4.5.i. Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di
coordinamento  di  salvataggio o il centro secondario di salvataggio,
se  del  caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di' sicurezza
di  una  persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase
di allarme.
   4.5.2.  Quando  la  fase  di allarme viene dichiarata il centro di
coordinamento  di  salvataggio o il centro secondario di salvataggio,
se  del  caso, estende l'inchiesta iniziata per cercare di trovare la
persona,  la  nave  o  altro  congegno  disperso, avvisa i competenti
servizi  di  ricerca  e  di salvataggio e da' inizio ai provvedimenti
necessari in funzione delle circostanze dei singoli casi.
   4.5.3.  Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di
coordinamento  di  salvataggio o il centro secondario di salvataggio,
se  del  caso,  procede secondo le modalita' stabilite nei suoi piani
operativi, conce previsto al paragrafo 4.1.
   4.5.4.  Inizio  delle  operazioni  di ricerca e di salvataggio nel
caso di un oggetto di cui sia sconosciuta la posizione.
   Nel  caso  di  urta  fase  di  emergenza dichiarata riguardo ad un
oggetto  di  cui  la  posizione  sia sconosciuta, sono applicabili le
seguenti disposizioni:
   .1   quando   la   fase   di  emergenza  sussiste,  il  centro  di
coordinamento  di  salvataggio  o il centro secondario di salvataggio
deve, a meno che sappia che altri centri prendono i provvedimenti del
caso,  incaricarsi  di  far scattare le misure necessarie e conferire
con gli altri centri al fine di designare un centro che si assuma la'
responsabilita' delle operazioni;
   .2  salvo  diversa decisione adottata di comune accordo dai centri
interessati, il centro cosi' designato diventa il centro responsabile
della  zona  in  cui  si trovava l'oggetto ricercato secondo l'ultima
posizione segnalata; e
   .3  dopo  l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di
coordinare  le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del
caso,  gli altri centri di tutte le circostanze del caso di emergenza
e dell'andamento della situazione,
   4.5.5.  Informazioni  relative alle persone, navi o altri congegni
che sono oggetto della fase di emergenza.
   Qualora  sia possibile, il centro di coordinamento del salvataggio
o  il  centro secondario di salvataggio responsabile delle operazioni
di ricerca e di salvataggio trasmette alla persona, alla nave o altro
congegno  oggetto  della  fase  d'emergenza, le informazioni relative
alle  operazioni  di  ricerca  e  di  salvataggio  che  il  centro in
questione ha fatto scattare.
   4.6.  Coordinamento  delle  operazioni  nei caso in cui almeno due
Parti siano interessate.
   Nel  caso  di  operazioni  di  ricerca  e di salvataggio che fanno
intervenire  piu' di una Parte, ciascuna Parte prende i provvedimenti
appropriati,   in   conformita'  ai  piani  operativi  menzionati  al
paragrafo  4.1,  qualora il centro di coordinamento di salvataggio di
detta zona glielo richieda.
   4.7  Coordinamento  sul  posto  delle  attivita'  di  ricerca e di
salvataggio
   4.7.1.  Le  attivita'  delle  unita' di ricerca e di salvataggio e
degli altri mezzi che partecipano
   alle  operazioni  di' ricerca e di salvataggio sono coordinate "in
loco" in modo da ottenere i risultati piu' efficaci.
   4.7.2.  Quando  piu'  mezzi  si  apprestano  ad  intraprendere  le
operazioni  di ricerca e di salvataggio ed il centro di coordinamento
di  salvataggio  o  il  centro  secondario  di salvataggio lo ritiene
necessario,  dovra'  essere  designata al piu' presto la persona piu'
capace,  in  quanto  coordinatore  "in loco", e preferibilmente prima
dell'arrivo dei mezzi nella zona di operazioni stabilita.
   Responsabilita'  precise  sono affidate al coordinatore "in loco",
in  considerazione  delle  competenze  che  risulta  possedere  e dei
bisogni operativi.
   4.7.3.  Se  non  vi  e'  un centro di coordinamento di salvataggio
responsabile  o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento
di salvataggio responsabile non e' in grado di coordinare la missione
di  ricerca  e  di  salvataggio,  i  mezzi che partecipano dovrebbero
designare di comune accordo un coordinatore sul posto.
   4.8   Fine   e  sospensione  delle  operazioni  di  ricerca  e  di
salvataggio
   4.8.1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando
cio'  e'  praticamente  possibile,  fino  a  quando non vi siano piu'
ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.
   4.8.2. Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il
centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui
bisogna  porre  fine  alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se
nessun   centro  partecipa  al  coordinamento  delle  operazioni,  la
decisione spetta al coordinatore sul posto.
   4.8.3.  Quando  un  centro  di  coordinamento  di salvataggio o un
centro  secondario di salvataggio ritiene stilla base di informazioni
attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un
buon  esito  o  che  l'emergenza  non  sussiste piu', esso porle fine
all'operazione  di  ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente
le autorita', mezzi o servizi che stati allettati o avvisati.
   4.8.4.  Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto
diviene  impossibile  da realizzare, ed il centro di coordinamento di
salvataggio  o  il  centro  secondario  di  salvataggio  conclude che
possono  esservi  ancora  dei superstiti, il centro puo' interrompere
provvisoriamente  le  attivita' "in loco" in attesa di nuovi eventi e
ne  informa  rapidamente le autorita', mezzi o servizi che sono stati
allertati  o  avvisati.  Saranno valutate le informazioni ricevute in
seguito,  e  le  operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno
quando tali informazioni lo giustifichino.
                             CAPITOLO 5
                   SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI
   5.1 Generalita'
   5.1.1. Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente
sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi,
qualora  cio' sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di
ricerca e di salvataggio.
   5.1.2  Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto
delle  navi  dovrebbero  tener conto delle raccomandazioni pertinenti
dell'Organizzazione.  Le Parti dovrebbero altresi' determinare se gli
attuali  sistemai  di  resoconti  o  altre fonti d'informazione sulla
posizione  delle  navi  possono  fornire  informazioni  adeguate  per
l'area;  esse  dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti
supplementari inutili o fare in modo che non sia piu' necessario, per
i  centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi
di  resoconti  al  fine  di  determinare  se  una  nave  puo' fornire
assistenza nei quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
   5.1.3.  Il  sistema  dei  resoconti  delle  navi  dovrebbe fornire
informazioni  aggiornate  sui movimenti delle navi affinche', in caso
di pericolo, si possa:
   .1  ridurre  l'intervallo  tra  il  momento  in cui si e' perso il
contatto  con  una  nave  ed  il  momento  in  cui vengono avviate le
operazioni di ricerca e di salvataggio
   .2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere
assistenza;
   .3  delimitare  una zona di ricerca di estensione limitata qualora
la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo
sia sconosciuta o incerta;
   .4 prestare piu' facilmente cure o consigli medici urgenti.
   5.2 Caratteristiche operative
   5.2.1 I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le
seguenti prescrizioni:
   .1 fornitura di' informazioni, in particolare dei piani di rotta e
dei   resoconti  di  posizione,  che  permettano  di  determinare  la
posizione attuale e futura delle navi partecipanti;
   .2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;
   .3  ricezione,  ad  intervalli  adeguati, dei resoconti delle navi
partecipanti;
   .4 semplicita' di redazione e d'impiego;
   .5  utilizzazione,  per  i resoconti, di un formato e di procedure
standardizzate
   ammesse a livello internazionale.
   5.3 Tipi di resoconti
   5.3.1 Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i
seguenti   tipi   di   resoconti   di   navi,   in  conformita'  alle
raccomandazioni dell'Organizzazione:
   .1 Piano di rotta;
   .2 Resoconto di posizione; e
   .3 Resoconto finale.
   5.4 Utilizzazione dei sistemi
   5.4.1 Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare
la  loro  posizione  quando  attraversano zone nelle quali sono stati
presi  dei  provvedimenti  per raccogliere dati sulla posizione delle
navi ai fini della ricerca e del salvataggio.
   5.4.2.  Le  Parti  che  raccolgono dati sulla posizione delle navi
dovrebbero  per  quanto  possibile comunicarli agli alta Stati che ne
fanno loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio."