Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda  presentata  in  data  15  luglio 2000 dal
consorzio  tutela  vini  d.o.c.  "Bardolino",  con  sede in Bardolino
(Verona),  legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  348/1994,  intesa  ad  ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
per  i  vini  "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore,
gia'  riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto
del   Presidente   della  Repubblica  28  maggio  1968  e  successive
modifiche;
    Visti  gli  esiti favorevoli delle operazioni di accertamento del
particolare  pregio  che  hanno  avuto  luogo  a Verona e provincia i
giorni 7 e 17 novembre 2000;
    Viste  le  risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo
in Bardolino (Verona) il 31 gennaio 2001;
    Ha  espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto   dirigenziale,  il
disciplinare  di  produzione,  modificato,  secondo  il  testo di cui
appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni contenute nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 642/1972 e successive
modifiche  ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via
Sallustiana,  10  -  00187  Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.

                                                             Allegato
Proposta  di  disciplinare di produzione dei vini della denominazione
di   origine   controllata   e   garantita  "Bardolino"  superiore  e
                   "Bardolino" classico superiore.
                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata e garantita "Bardolino"
superiore  e  "Bardolino" classico superiore e' riservata a vini gia'
riconosciuti  a  denominazione di origine controllata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  maggio  1968  che  rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Bardolino"  superiore e "Bardolino" classico superiore devono essere
ottenuti   dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
      1)  Corvina  Veronese  (localmente denominata Cruina o Corvina)
35-65%,  e' tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza
della  varieta'  Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di
Corvina,  purche'  il  Corvinone  sia  coltivato in terreni ricchi di
scheletro;
      2) Rondinella 10-40%;
      3)   Molinara,   Rossignola  (Rossetta),  Barbera,  Sangiovese,
Marzemino,  Merlot, Cabernet Souvignon, da soli o congiuntamente, per
un  massimo  del  20%,  con  il  limite  massimo  del 10% per singolo
vitigno.
    I  vigneti gia' iscritti all'albo camerale della denominazione di
origine   controllata  "Bardolino"  alla  data  di  approvazione  del
presente  disciplinare  sono  idonei  alla produzione dei vini di cui
all'art. 1 del presente disciplinare.
                               Art. 3.
    a)  La  zona  di  produzione  delle  uve atta a produrre i vini a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Bardolino"
superiore  comprende  in  tutto o in parte i territori amministrativi
dei  comuni  di  Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion,
Torri  del  Benaco,  Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo,
Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera Valeggio.
    Tale  zona e' cosi' delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal
ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della
centrale  elettrica,  segue  per  breve  tratto la strada provinciale
Verona-Lago,  percorre  la  strada  detta  del  "Gabanel" toccando le
localita'  Casetta,  Colombare  sino  all'incrocio  della  strada che
scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino
a  localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di
confine  territoriale  Bussolengo-Sona  e  prosegue  in  direzione di
Palazzolo  toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata
della  Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al
ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino
alla  strada  statale  n.  11, risale a destra per breve tratto detta
statale, imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre
la  carrareccia  della Rugola seguendo la unghia di collina del monte
Corno sino alla localita' Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella
strada  comunale  della  Lova  che  segue sino a intersecare il primo
canale  secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale
toccando  localita'  Rainera; e proseguendo fino alla stazione FF.SS.
di  Sommacampagna.  Dalla  stazione  segue  la  strada  che  porta al
capoluogo  di  Sommacampagna,  che  attraversa  per  inserirsi  nella
viabile  che  porta  a  Custoza,  percorrendola  sino  alla localita'
Staffalo,  per  deviare  a  sinistra  lungo  la strada che porta alla
localita'  Boscone  sino al punto di intersecare il canale principale
del consorzio Alto Veronese.
    Seguendo  il  percorso  del  canale,  passa nelle vicinanze delle
localita'  Fiozza  e  Ca'  del  Magro  sino  a  giungere  a localita'
Campanella.  In prossimita'  di  localita'  Campanella  abbandona  il
canale   consorziale  per  seguire  la  carrareccia  che  porta  alle
localita'  Colombara  e  Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra
seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente
si  inserisce  sulla  strada  Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al
capoluogo  di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta
verso  Monzambano.  Percorre,  verso  Monzambano, la succitata strada
sino  a  incontrare  il  primo  passaggio a livello in prossimita' di
quota  64.  Da  questo  imbocca  la  viabile che porta alla localita'
Fornelletti   e   attraversando   detta  localita'  prosegue  sino  a
intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino
alla  localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di
Peschiera  sino  a  toccare la sponda orientale del lago di Garda nel
punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.
    Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago
di   Garda  toccando  Lazise,  Cisano,  Bardolino,  Garda,  Punta  S.
Virgilio,  sino  ad  arrivare  al centro abitato di Torri del Benaco.
Dirotta  a  destra  imboccando  la  strada comunale panoramica che da
detta  localita'  toccando  le  borgate  di  Costa  e  Albisano  sale
sinuosamente  con  tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale
di  San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della
zona  del  Badolino  segue  la  curva  di livello quota 500, lungo le
pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.
    Piu'  specificamente  il  percorso della linea di quota 500 e' il
seguente:  segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a
nord  di  monte  Pozzol,  prosegue  attraversando  Vaio  Boione  e in
prossimita'  della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di
Caprino.  Seguendo  le pendici del monte di Pesina passa a nord della
localita'  Pianezze,  Le  Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio
dei  Lumini;  attraversa  detto  vaio  e  passa a sud delle localita'
Peagne,  ca'  Zerman,  Casette  delle Pozze per giungere a nord della
frazione   Vilmezzano   sino   a  incontrare  il  vaio  delle  Giare.
Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle
localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in
prossimita'  di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del
comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di
confine del comune di Rivoli sino alla localita' Canal.
    Segue  quindi la strada che da detta borgata porta alla localita'
Dogana  sulla  riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva
sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.
    b)  La zona di produzione di origine piu' antica delle uve atte a
produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata e garantita
"Bardolino"  superiore  a  cui  e' riservato l'uso tradizionale della
specificazione aggiuntiva "classico", comprende, in tutto o in parte,
i  territori  amministrativi  dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise,
Affi, Costermano, Cavaion.
    Tale  zona  e'  cosi' delimitata: a nord dal confine comunale dal
comune  di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita'
di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene
a  quota  277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita'
Baia;  risale  per  breve  tratto  la  strada  comunale  che da detta
localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.
    Da  questo  punto  ha  inizio  il limite est. La linea di confine
discende  lungo  la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia
Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi
a  discendere,  per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il
torrente  Tasso  (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton)
dove  incontra  il  confine  tra  Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito
questo  confine,  sale  a  monte  Pincio e sempre per linea di cresta
incontra  Ca'  del  Biso  (quota  181)  e, subito dopo il confine tra
Pastrengo  e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e
in  seguito  quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di
Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto
quota 121, presso Sarnighe.
    Abbandonato  qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e
118,  correndo  lungo  una  carrareccia,  fino a casa alle Croci alle
porte di Cola.
    Per altra carrareccia discende alla localita' Le Tende e prosegue
a  quota  fino  a  incontrare  la  strada  comunale di Pacengo a case
Fontanafredda.
    Segue  per  breve  tratto  questa strada, poi la carrareccia che,
toccando  quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago
subito sotto il porto.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Bardolino"  superiore  e  "Bardolino"  classico superiore
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    Per   i   vigneti   piantati  dopo  l'approvazione  del  presente
disciplinare  sono  ammesse  solo le forme di allevamento a spalliera
semplice e doppia.
    La  densita'  minima  di  impianto  per  ettaro  non  deve essere
inferiore a 3.300 ceppi.
    Per i vigneti gia' iscritti all'albo camerale della denominazione
di  origine  controllata  "Bardolino"  alla  data di approvazione del
presente  disciplinare di produzione e che non presentano i requisiti
di  cui  ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, e' tuttavia
consentito  di  utilizzare la presente denominazione per un ulteriore
periodo  massimo  di quindici anni, alle condizioni indicate al comma
successivo.
    Nel  caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi
a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura a secco ed
in  verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e
una carica massima di 60 mila gemme per ettaro.
    Le  uve possono essere destinate a produrre i vini della presente
denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto.
    E'  vietata  oggi  pratica  di  forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
    La  resa  massima  di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei
vini  di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t 9 per ettaro di
vigneto a coltura specializzata.
    In  annate  favorevoli,  la  resa dovra' essere riportata a detto
limite  purche'  la produzione non superi del 20% il limite medesimo,
fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per i quantitativi di cui
trattasi.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Bardolino"
superiore  e  "Bardolino"  classico superiore un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,00% vol.
    I  conduttori  dei vigneti iscritti agli albi camerali ogni anno,
tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla
base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati,  possono al momento della
vendemmia  optare  di rivendicare, per dette uve, la denominazione di
origine controllata "Bardolino".
    La  regione  Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo  regionale,  istituito  con legge regionale n. 55 dell'8
maggio  1985,  sentite  le  organizzazioni  di categoria interessate,
prima   della   vendemmia,   puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
utilizzazione  di  uva  per  ettaro  per  la  produzione  dei  vini a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Bardolino"
superiore  e  "Bardolino"  classico  superiore,  inferiore  a  quello
fissato  dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al
Ministero  per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
    Le  operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi
tradizionali   devono   essere  effettuate  nell'interno  della  zona
delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito del
territorio della provincia di Verona.
    Le  operazioni  di  vinificazione  e  di affinamento dei prodotti
destinati  ad  essere  designati  con  la  specificazione  aggiuntiva
"classico",   devono   essere   effettuate   all'interno  della  zona
delimitata nel precedente art. 3, lettera b).
    Tuttavia,  tali  operazioni  sono  consentite  se autorizzate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, su richiesta dei
conduttori   delle   superfici  vitate  iscritte  all'albo  e  previa
istruttoria   della  regione  Veneto,  anche  nelle  proprie  cantine
aziendali  oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate
al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di
produzione   del   vino   a   denominazione  di  origine  controllata
"Bardolino", a condizione che:
      1)  dette  cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende
agricole e, come tali al servizio delle stesse;
      2)  in  dette  cantine  le aziende interessate vinifichino, per
quanto  riguarda  la  denominazione  di cui al presente disciplinare,
soltanto  le  uve  prodotte  nei  propri  terreni vitati, debitamente
iscritti all'albo dei vigneti.
    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
    Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    Il  periodo  di  affinamento  obbligatorio per i vini oggetto del
presente disciplinare e' di almeno un anno a decorrere dal 1 novembre
dell'annata di produzione.
    E'  ammessa  la  correzione con mosti concentrati ottenuti da uve
provenienti   dalla  zona  di  produzione  o  con  mosti  concentrati
rettificati.
    E'  consentito  che  i  vini  atti  ad  essere  designati  con la
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Bardolino"
superiore  e  "Bardolino" classico superiore siano posti in commercio
per  il  consumo,  prima  del  termine  del  periodo  obbligatorio di
affinamento,  con la denominazione di origine controllata "Bardolino"
purche'  corrispondano  ai  requisiti  stabiliti  dal disciplinare di
produzione  di  quest'ultima denominazione e previa comunicazione del
detentore  alla  Camera  di  commercio  ed  all'Ispettorato  centrale
repressione frodi competenti per territorio.
                               Art. 6.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Bardolino"  superiore  e  "Bardolino"  classico  superiore, all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
      odore: caratteristico con profumo delicato;
      sapore:  asciutto,  sapido, leggermente amarognolo, armonico, a
volte caratterizzato da leggero sentore di legno;
      titolo alcolometrico volumico totale: 12% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5g/l;
      estratto secco netto minimo: 22 g/l;
      zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
    Alla denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino"
superiore  e  "Bardolino" classico superiore e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi e gli attributi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e simili.
    E' consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali  o marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche,
ai   sensi   del  decreto  ministeriale  22  aprile  1992,  l'impiego
d'indicazioni  che  facciano  riferimento  a  comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti.
    E'  consentito,  altresi,  l'uso  di  indicazioni  toponomastiche
aggiuntive   che   facciano  riferimento  alla  "vigna"  dalle  quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini qualificati sono stati
ottenuti a condizione che:
      vengano  indicate  all'atto della denuncia all'albo dei vigneti
in modo che possano essere evidenziate separatamente;
      siano  oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le
medesime siano vinificate separatamente e i relativi vini, cosi' come
disposto dalla normativa vigente, siano presi in carico separatamente
nei registri obbligatori di cantina.
    In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'uso   della   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore e' consentita,
all'atto   dell'immissione  al  consumo,  per  i  vini  contenuti  in
recipienti di volume nominale pari a litri 0,750 e 1,500.
    Le  bottiglie  contenenti  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico
superiore  devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali
caratteri  di  vino  di  pregio  e  devono essere chiuse con tappo in
sughero  raso  bocca; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 e'
consentito anche l'uso del tappo a vite.
    Per  il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita
"Bardolino"   superiore   e   "Bardolino"   classico   superiore   e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve da cui
i vini cosi' qualificato sono stati ottenuti.