IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  data  4 marzo  1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati
individuati  i  criteri  ed  i  parametri per la valutazione, su basi
statistiche  omogenee,  del  numero  complessivo  dei  dipendenti  in
servizio  nelle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad ordinamento
autonomo;
  Visto  il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche
agli  enti  pubblici  non  economici  con organico superiore alle 200
unita';
  Visto  l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29, e successive modifiche ed integrazioni, che subordina l'avvio
delle  procedure  di reclutamento per le amministrazioni dello Stato,
anche   ad   ordinamento  autonomo,  alla  previa  deliberazione  dei
Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;
  Vista  la  relazione  dei  Ministri per la funzione pubblica, e del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, a norma del
medesimo  art.  39, comma 2-bis, presentata al Consiglio dei Ministri
nella   seduta  del  21 marzo  2001  concernente  i  risultati  della
programmazione delle assunzioni nell'anno 2000;
  Considerata  che  dalla  suddetta  relazione  annuale  risulta  che
l'obiettivo  cumulato  di  riduzione  del  2,50 per cento relativo al
periodo  31 dicembre 1997-31 di-cembre 2000, previsto dal citato art.
39,  non  risulta  nel  complesso  raggiunto  in  quanto la riduzione
realizzata  e'  pari all'1,83 per cento a seguito della riduzione del
3,52 per cento verificatasi per il personale presente nei Ministeri e
negli  enti  pubblici  non  economici e del decremento della 0,65 per
cento nel settore della sicurezza;
  Considerato,  inoltre,  le  dinamiche  tendenziali  della riduzione
effettiva  del  personale,  comprovate  dai  dati relativi al periodo
31 dicembre  1999-31 dicembre  2000  che  dimostrano  conseguiti  gli
obiettivi  di riduzione relativa alla consistenza del personale nelle
amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici e nel comparto della
sicurezza,  in quanto la riduzione complessiva e' stata dell'1,54 per
cento a fronte di un obiettivo programmato dell'1 per cento;
  Considerato  che  per l'anno 2000 e' stato autorizzato un numero di
assunzioni pari a 11.344 unita';
  Considerato  che,  sulla  base delle proiezioni effettuate sui dati
rilevati  al  31 dicembre 2000, il numero delle assunzioni per l'anno
2001  non  puo'  comunque  essere superiore a 8000 unita', al fine di
assicurare  il  conseguimento dell'obiettivo previsto di un'ulteriore
riduzione dell'1 per cento per il corrente anno;
  Considerato  che il vincolo dato dall'obiettivo di riduzione dell'1
per  cento  relativo  all'anno  2000 ha consentito di soddisfare solo
parzialmente  le richieste pervenute dalle amministrazioni sulla base
delle priorita' di rigorosi criteri di ripartizione percentuale;
  Considerato  che  nel  corso  del  corrente  anno sono previste due
delibere   semestrali  e  che  pertanto  e'  opportuno,  al  fine  di
assicurare  la  continuita'  dei flussi delle assunzioni programmate,
procedere  a nuove autorizzazioni ad assumere, anche sulla base delle
richieste  rimaste  insoddisfatte  nel  corso del 2000, in numero non
superiore al 45 per cento di quelle autorizzate nel 2000;
  Considerato  che  con  decreto  del Presidente della Repubblica del
30 agosto  2000  sono  state  gia' autorizzate, per l'anno 2001, 1645
assunzioni;
  Considerato  che  le  stime del turn over di personale nel 2001 non
presentano rilevanti scostamenti rispetto a quelle del 2000;
  Considerato   che   occorre  tenere  conto  prioritariamente  delle
esigenze espressamente richiamate dall'art. 39 della legge n. 449 del
1997 ed in particolare delle esigenze di sicurezza pubblica;
  Tenuto  conto  altresi'  delle  esigenze  di  grande  necessita' ed
urgenza segnalate da talune amministrazioni successivamente al citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000;
  Considerato  che  parte  delle  richieste  di dette amministrazioni
riguarda  centotrentacinque  unita'  di personale proveniente dall'ex
Ente  Poste  e  inquadrabile,  ai sensi dell'art. 45, comma 10, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e dell'art. 51, commi 6 e 7 della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, presso le pubbliche amministrazioni
entro e non oltre il 31 dicembre 2001;
  Ritenuto  di  dover  dare  priorita'  ad  un  numero  prefissato di
assunzioni   per  le  sedi  maggiormente  carenti  di  personale;  ai
vincitori  di  concorsi;  alle  assunzioni  di  professionalita'  del
settore  informatico, tecnico e sanitario; alle categorie protette di
cui  alle  leggi  29 marzo  1985,  n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302, e
12 marzo  1999,  n.  68;  ai vincitori del concorso a dodici posti di
dirigente  bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le
esigenze del Ministero dei lavori pubblici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno
1998  relativo all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali
per il reclutamento rispettivamente di cento e cinquantatre unita' di
personale di alta professionalita' per le necessita' della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
  Viste le note del 27 luglio 2000, 23 novembre 2000, 4 gennaio 2001,
del  21 febbraio  2001  e  del  21 marzo  2001  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  con le quali veniva segnalata l'esigenza di
procedere,      sulla     base     delle     esigenze     riscontrate
dall'amministrazione,   ad   una  modifica  dell'autorizzazione  gia'
concessa  con  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica in data
18 giugno  1998,  nel  senso di attribuire una autorizzazione rimasta
inutilizzata  delle  cinque  previste  per  la  figura di funzionario
statistico  ottava qualifica funzionale; una autorizzazione delle tre
previste   per   la  figura  di  dirigente  esperto  informatico  per
organizzazione  e  gestione  delle  apparecchiature  e  dei programmi
complessi;  due  autorizzazioni  delle  tre previste per la figura di
dirigente  esperto  di diritto comparato e comunitario della funzione
pubblica  e  delle  autonomie  comparate  e di quattro autorizzazioni
delle   quattro   previste  per  la  figura  di  esperto  in  analisi
dell'impatto  della regolamentazione per la copertura di due posti di
funzionario  amministrativo contabile ottava qualifica funzionale, di
due  posti di dirigente esperto in materia di definizione, attuazione
e   valutazione   dell'efficacia   delle   politiche  di  innovazione
amministrativa   ed  esperto  informatico  per  la  organizzazione  e
gestione delle apparecchiature e dei programmi complessi e di elevare
di  quattro  posti la procedura concorsuale gia' autorizzata a cinque
posti di dirigente esperto in redazione di testi normativi;
  Viste  le  note  del 19 maggio 2000 e 19 ottobre 2000 del Ministero
del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  -
Dipartimento   dell'amministrazione  generale  del  personale  e  dei
servizi  del  Tesoro  - con le quali viene segnalata la necessita' di
procedere,      sulla     base     delle     esigenze     riscontrate
dall'amministrazione,   ad   una  modifica  dell'autorizzazione  gia'
concessa  con  il  citato  decreto del Presidente della Repubblica in
data  18 giugno 1998, nel senso di attribuire quindici autorizzazioni
rimaste  non  utilizzate  delle quarantatre previste per la figura di
dirigente/funzionario  nona  qualifica  funzionale esperti di analisi
economica,  economia  internazionale,  economia  dei  mercati e degli
intermediari  finanziari  e  finanza d'impresa ed esperti in economia
dello sviluppo e politica di promozione del territorio, valutazione e
finanziamento  dei  progetti;  per  la  copertura  di  tre  posti  di
dirigente  esperto  in  analisi  economica;  due posti di funzionario
esperto  in  finanza  pubblica;  due  posti di funzionario esperto in
valutazione  e  sviluppo  delle risorse umane, controllo di gestione;
sei  posti  di  funzionario  esperto  in  programmazione  economica e
controllo  e  due  posti di funzionario esperto in metodi statistici,
tutti ascrivibili alla nona qualifica funzionale;
  Visto  in  particolare  l'art.  2 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica del 30 agosto 2000 che ha autorizzato, tra l'altro,
l'avvio  della  suindicata  procedura  di reclutamento a tre posti di
dirigente  esperto  di  analisi  economica  presso  il  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Considerato  che  le  suindicate  richieste  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   non  alterano  il  numero  delle
assunzioni autorizzate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39,
comma 15;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  modificare  la tabella 2 allegata al
decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998;
  Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, in sede
di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale di cui all'art. 39
della  legge 23 dicembre 1997, n. 449, saranno determinati i posti di
dirigente  da  coprire  con  le  due  distinte  ptocedure di cui alla
lettera  a)  e  b),  del  medesimo art. 28 del decreto legislativo n.
29/1993;
  Ritenuto pertanto di dover determinare la distribuzione percentuale
dei  posti di dirigente di ruota nelle amministrazioni statali, anche
ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti pubblici non economici, da
mettere   a   concorso  mediante  l'attivazione  delle  due  distinte
procedure  concorsuali'  di cui alle citate lettere a) e b) dell'art.
28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista  la relazione in data 31 dicembre 2000 dell'ufficio del ruolo
unico  della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione
degli  accessi  alla  dirigenza,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo
2001;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
ed  agli  enti  pubblici  non  economici con organico superiore a 200
unita'    e'    assegnato   un   contingente   di   assunzioni   pari
complessivamente  a  quattromilaottocentoventotto  unita', come dalla
tabella 1 allegata al presente decreto.
  2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del
fuoco   e'   assegnato   un   contingente   di   assunzioni   pari  a
tremilacentoottanta  unita',  ripartite  come  risulta dalla medesima
tabella 1.
  3.  E',  inoltre, autorizzato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica in data 21 gennaio 1999, il contingente
di  cinquecento  unita'  dell'Arma  dei  carabinieri  gia'  assunte e
presenti  nella  consistenza  del personale in servizio presso l'Arma
alla  data  del  31 dicembre 2000 e, quindi, gia' considerate ai fini
del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riduzione  del  personale in
servizio,   secondo   quanto   previsto   dall'art.  39  della  legge
27 dicembre  1997,  n. 449, come risulta nella relazione dei Ministri
per  la  funzione  pubblica  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica concernente i risultati della programmazione
delle assunzioni nell'anno 2000.
  4.  Nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, e' autorizzata
l'assunzione  di centoquarantanove unita' appartenenti alle categorie
protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n.
302, e 12 marzo 1999, n. 69.
  5.  E'  autorizzata  l'immissione  di  centotrentacinque  unita' di
personale  proveniente  dall'ex  Ente  Poste  da inquadrare, ai sensi
dell'art.  45,  comma  10,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e
dell'art.  51,  commi  6  e  7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.
  6.   Per  quanto  non  diversamente  stabilito,  restano  ferme  le
disposizioni  dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica in data
18 giugno  1998  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del
28 luglio  1998;  in  data 3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  281  del  1  dicembre  1998;  in data 21 gennaio 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999; in
data 22 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del
25 ottobre  1999; in data 16 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000; in data 8 marzo 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8 maggio  2000,  e  in data
30 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226 del
27 settembre 2000.