IL DIRETTORE
              del Dipartimento dei trasporti terrestri
                  unita' di gestione autotrasporto
                          di persone e cose

  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in particolare
l'art.  16,  come  sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, nonche' l'art. 45 dello stesso decreto legislativo
n.  80  del  1998  (pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L alla
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82);
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1981 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio  1981,  n. 51), come modificato dal
decreto  ministeriale  20  dicembre  1984  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  23  gennaio  1985, n. 19), concernente la liberalizzazione
dell'autotrasporto  internazionale  di  merci  in  transito in Italia
attraverso il porto di Trieste;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 gennaio 1982 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  16  marzo 1982, n. 73), recante la proroga della
liberalizzazione  del  transito sul territorio italiano attraverso il
porto di Trieste degli autotrasportori internazionali di merci;
  Considerato  che  i  suddeti decreti prevedono che l'ammissibilita'
del transito in regime di liberalizzazione viene autorizzata mediante
il rilascio di un permesso all'ingresso nel territorio nazionale;
  Considerato  che  presso il confine italo-austriaco, trattandosi di
confine  interno  comunitario,  non  sono  piu'  presenti  organi che
effettuano  controlli  o  rilasci  di  permessi  ai  vettori  che  lo
attraversano;
  Considerato  in particolare che il valico doganale del Brennero non
e'  piu'  presidiato  a  tal  fine  e  dal 31 dicembre 2000 non lo e'
neanche  il  valico  di  Tarvisio,  come  comunicato  dalla direzione
compartimentale di Trieste del Dipartimento delle dogane;
  Considerato  pertanto  che  non  e'  piu' possibile in tali valichi
rilasciare o ritirare permessi;
  Ritenuto  opportuno  adeguare la disciplina vigente onde consentire
lo  svolgimento del traffico di transito nel rispetto dell'obbligo di
munirsi preventivamente di un valido permesso;
  Sentito  il  parere  del  direttore  dell'ufficio  provinciale  del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  di  Trieste,  presso  cui e'
istituito il Centro di coordinamento delle funzioni di controllo;
  Sentita l'autorita' portuale di Trieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nel  comma 1 le parole "di cui all'art. 1" sono sostituite con
le  seguenti:  "di  Gorizia,  di Fernetti, che rilasciano permessi di
solo ingresso in Italia per l'imbarco a Trieste";
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "In ogni caso,
quanto per l'autotrasporto in arrivo via mare nel porto di Trieste e'
accertata  l'ammissione  al transito liberalizzato di cui all'art. 1,
da  effettuarsi  attraverso  i  valichi  di  frontiera  di Brennero o
Tarvisio,   e'   rilasciato   un  permesso,  di  validita'  temporale
strettamente  necessaria,  utilizzabile per l'andata e il ritorno con
itinerario predeterminato in territorio italiano, salo che il vettore
interessato  non  richieda  l'ammissione  al transito con rilascio di
permesso  di  sola andata, che dovra' comunque essere restituito dopo
l'esecuzione del transito all'ufficio che lo ha rilasciato. Qualora i
tragitti  di  transito  in  territorio italiano debbano svolgersi dai
citati  valichi  di  Brennero  o Tarvisio con direttrice nord-sud per
l'imbarco  nel  porto  di  Trieste, prima dell'ingresso in territorio
italiano    dovra'    essere    comunque    ottenuto   l'accertamento
dell'ammissione al transito liberalizzato con richiesta presentata al
funzionario  incaricato presso il porto di Trieste, che rilascera' il
relativo permesso";
    c) il  comma  3  dell'art.  2 del decreto ministeriale 17 gennaio
1981,   e'   sostituito   dal  seguente:  "Il  permesso  di  transito
liberalizzato   rilasciato  nel  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale,  sara'  ritirato  dal  personale  dislocato  nel  luogo di
uscita,  in  particolare  presso  il  porto di Trieste per i permessi
rilasciati con validita' per l'andata e il ritorno, che avra' cura di
accertare  che  il  trasporto in transito abbia avuto svolgimento nel
pieno rispetto delle disposizioni stabilite col presente decreto".