IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto  in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione
annuale  delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello  Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale,  e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
famigliari  e  delle  misure  di  protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
  Visto  il  relativo  regolamento di attuazione adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  il  documento programmatico 2001-2003 relativo alla politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel territorio dello Stato, a
norma  dell'art.  3  della  legge  6 marzo  1998,  n. 40, emanato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e
pubblicato  in  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16
maggio 2001;
  Visti   i   decreti  di  programmazione  dei  flussi  di  ingresso,
rispettivamente  del  27 dicembre  1997,  16  ottobre 1998 e 15 marzo
2000;
  Vista  la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;
  Vista  la  propria  direttiva  in  data 2 febbraio 200l, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001;
  Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2000;
  Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tener  conto  del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio  2001-2003  e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione  a  livello  nazionale e regionale, nonche' sul numero
dei  cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle  liste  di  collocamento,  ai  sensi dell'art. 21, comma 4, del
testo unico;
  Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali
turistico-alberghiero,   agricolo,   dell'edilizia   e  dei  servizi,
richiedono  manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato, specialmente stagionale;
  Tenuto   conto   che  altri  settori  produttivi  nazionali,  quali
siderurgico,     meccanico,     artigianali,     delle     tecnologia
dell'informazione  e  della  comunicazione, ma anche dei servizi alla
persona,  di  cura  e  domestici, richiedono manodopera straniera per
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
  Tenuto   conto   della   necessita'   di  aumentare  la  formazione
professionale  e  la partecipazione al mercato del lavoro della forza
lavoro interna;
  Tenuto  conto delle caratteristiche della mobilita' all'interno dei
confini nazionali di lavoratori italiani e stranieri disoccupati;
  Tenuto conto altresi, delle previsioni di inserimento di lavoratori
autonomi,  anche  per  lo  svolgimento  di  attivita'  professionali,
verificate  d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro della giustizia;
  Tenuto  conto  della  rilevazione  dei  fabbisogni  degli operatori
sanitari verificati dal Ministero della sanita;
  Tenuto  conto  delle  esigenze  espresse  dalle regioni, dagli enti
locali,  dalle  parti  sociali  e  delle  organizzazioni  del privato
sociale e del volontariato;
  Considerati  i  ricongiungimenti  famigliari verificatesi nel corso
dell'anno  2000  con conseguente possibilita' di accesso immediato al
lavoro;
  Sentita  la  competente  commissione  della  Camera  dei deputati e
rilevata  la  decorrenza  del termine per l'espressione del parere da
parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
  Sentito  il  Comitato dei Ministri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2001  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato   non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  i  cittadini
stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota
massima di 50.000 persone.
  2.  Per  l'anno  2001  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato   stagionale,   i   cittadini  stranieri  non  comunitari
residenti  all'estero,  chiamati e autorizzati nominativamente, entro
una quota massima di 33.000 persone.