IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti famigliari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo; Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il documento programmatico 2001-2003 relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001; Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997, 16 ottobre 1998 e 15 marzo 2000; Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999; Vista la propria direttiva in data 2 febbraio 200l, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001; Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2000; Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico; Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale; Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico, artigianali, delle tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei servizi alla persona, di cura e domestici, richiedono manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; Tenuto conto della necessita' di aumentare la formazione professionale e la partecipazione al mercato del lavoro della forza lavoro interna; Tenuto conto delle caratteristiche della mobilita' all'interno dei confini nazionali di lavoratori italiani e stranieri disoccupati; Tenuto conto altresi, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attivita' professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della giustizia; Tenuto conto della rilevazione dei fabbisogni degli operatori sanitari verificati dal Ministero della sanita; Tenuto conto delle esigenze espresse dalle regioni, dagli enti locali, dalle parti sociali e delle organizzazioni del privato sociale e del volontariato; Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno 2000 con conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro; Sentita la competente commissione della Camera dei deputati e rilevata la decorrenza del termine per l'espressione del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; Sentito il Comitato dei Ministri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2000; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 persone. 2. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di 33.000 persone.