L'AUTORITA'
  Nella  riunione  della  Commissione  per  i  servizi  e  i prodotti
dell'8 maggio   2001   e,  in  particolare,  nella  sua  prosecuzione
dell'11 maggio 2001;

  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
  Vista  la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del
sindaco  e  del  presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale", e successive modificazioni;
  Vista la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante "Norme per le
elezioni    comunali    nel   territorio   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modificazioni  alla legge regionale
12 settembre 1991, n. 49";
  Vista  la  legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in
materia  di  elezioni  comunali e provinciali, nonche' modifiche alla
legge regionale 9 marzo 1995, n. 14";
  Vista   la   legge   regionale  10  maggio  1999,  n.  13,  recante
"Disposizioni  urgenti in materia di elezione degli organi degli enti
locali,   nonche'   disposizioni   sugli   adempimenti   in   materia
elettorale";
  Vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni
urgenti  in  materia  di  elezioni  comunali  e  provinciali, nonche'
modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995";
  Rilevato   che   con  decreti  numeri  8  e  9  del  9 aprile  2001
dell'assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  della  regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  sono  state  fissate  per il giorno
10 giugno  2001,  con  eventuali  turni  di  ballottaggio  il  giorno
24 giugno  2001,  le  elezioni, rispettivamente, dei presidenti e dei
consigli  provinciali  di  cui  all'allegato  "A" e dei sindaci e dei
consigli comunali di cui all'allegato "B" alla presente delibera;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita;

                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione  durante  le campagne per le elezioni dei
presidenti  e  dei  consigli  provinciali di cui all'allegato "A" del
presente  provvedimento,  nonche'  per  le elezioni dei sindaci e dei
consigli comunali di cui all'allegato "B" del presente provvedimento,
fissate  nella  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno
10 giugno 2001, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti
il  giorno  24 giugno  2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i
soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.