L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 maggio 2001; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Vista la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49"; Vista la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14"; Vista la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"; Vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995"; Rilevato che con decreti numeri 8 e 9 del 9 aprile 2001 dell'assessore regionale per le autonomie locali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 10 giugno 2001, con eventuali turni di ballottaggio il giorno 24 giugno 2001, le elezioni, rispettivamente, dei presidenti e dei consigli provinciali di cui all'allegato "A" e dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato "B" alla presente delibera; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali di cui all'allegato "A" del presente provvedimento, nonche' per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato "B" del presente provvedimento, fissate nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno 10 giugno 2001, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti il giorno 24 giugno 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.