Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della   denominazione   di  origine  protetta  "Pancetta
Piacentina",  registrata  con  regolamento  della commissione (CE) n.
1263/96  del  1o luglio  1996,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92,  presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede
in   Piacenza,   mediante   talune   variazioni  al  testo  di  detto
disciplinare.
    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede la
facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di
modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare
altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati,
l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, quale
risulta dal testo dell'originario disciplinare (approvato con il reg.
CE n. 1263/96) aggiornato con la citata proposta di modifiche.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli  e agroalimentari - Via XX Settembre, n. 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti
interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla commissione europea.
A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta "Pancetta Piacentina" (reg. della
                     commissione CE n. 1263/96).
    All'art. 2, comma 1, anziche':
      "La  Pancetta Piacentina e' un prodotto ottenuto da allevamenti
di  suini  situati nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna", leggi:
"gli  allevamenti  dei suini destinati alla produzione della Pancetta
Piacentina  debbono  essere  situati  del  territorio  delle  regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna.
    All'art.  2,  comma  4, anziche': "I suini debbono essere di peso
non  inferiore  ai 160 kg, piu' o meno 10%,", leggi: "i suini debbono
essere di peso di 160 kg, piu' o meno 10%".
    All'art.  2,  comma  6,  anziche':  "il certificato del macello",
leggi: "il documento del macello".
    All'art.  2,  comma  7,  anziche': "La zona di elaborazione della
Pancetta  Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di
Piacenza,  limitatamente  alle  aree  ad  altitudine inferiore ai 900
metri  s.l.m.,  a  motivo  delle  particolari condizioni climatiche",
leggi:  "La  zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende
l'intero territorio della provincia di Piacenza".
    All'art.  3, comma 1, anziche': "per la fabbricazione...", leggi:
"per la produzione...".
    All'art. 3, comma 3 e 4, anziche': "dopo la salagione le pancette
devono  sostare  per almeno 24 ore in cella fino al raggiungimento di
temperature interne comprese tra 0 oC e 2 oC.
    L'eventuale  trasferimento  delle  pancette  allo stabilimento di
trasformazione  deve  avvenire  entro  le 24 ore successive con mezzi
refrigerati",   leggi:   "il   trasferimento   delle   pancette  allo
stabilimento  di  trasformazione,  deve  avvenire  entro  le  72  ore
successive con mezzirefrigerati.
    Le   pancette  squadrate  e  rifilate  devono  sostare  in  cella
frigorifera fino al momento della salatura".
    All'art. 4, comma 1, anziche':
      "sale marino: dal 27% al 30%;
      nitrato di sodio: fino a 150 p.p.m.;
      pepe nero: 40 gr/qle - 50 gr/qle;
      chiodi di garofano: 30 gr/qle - 40 gr/qle;
      zuccheri: 1,5 %;
      ascorbato E301: 0,2 %.",
    leggi: "dosi per 100 kg di carne fresca:
      cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;
      nitrato di sodio e/o potassio: max 15 gr;
      pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50 gr;
      chiodi di garofano: max 40 gr;
      zuccheri: max 1,5 kg;
      sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.".
    All'art.  4, comma 3, anziche': "umidita' relativa del 70-80% per
un  periodo di 15 giorni circa", leggi: "umidita' relativa del 70-90%
per un periodo non inferiore a 10 giorni.".
    All'art.   4,   comma  5,  anziche':  "Dopo  la  salagione  e  la
raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di
carne  magra  avente  i  requisiti descritti all'art. 2. Infine nelle
parti  non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di vescica di
suino sulle parti esterne e carta vegetale sulla parte longitudinale,
allo   scopo   di   ottenere   una  protezione  naturale  durante  la
stagionatura.",  leggi:  "dopo  la  salagione  e  la  raschiatura, le
pancette  vengono  arrotolate  con  eventuale aggiunta di carne magra
proveniente  da  suini  con  i requisiti descritti all'art. 2. Infine
alle  estremita'  non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di
vescica  di  suino,  diaframma parietale suino oaltro tipo di budello
naturale  di  suino.  Sulla  cucitura  laterale invece e' applicabile
diaframma  parietale  suino, budello naturale suino o carta vegetale,
allo   scopo   di   ottenere   una  protezione  naturale  durante  la
stagionatura. Successivamente le pancette sono legate.".
    All'art.  4,  comma  7,  anziche': "... alla temperatura di circa
20 oC  ...",  leggi:  "... ad una temperatura compresa tra 15 e 25 oC
...".
    All'art. 5, comma 1, anziche': "Terminato l'asciugamento si passa
alla  fase  di  stagionatura  che  deve  protrarsi per un periodo non
inferiore  a  due  mesi.",  leggi:  "La  fase  di  stagionatura  deve
protrarsi  per  un  periodo  non  inferiore  a tre mesi dalla data di
salatura.".
    All'art.  5,  comma  2,  anziche':  "...  umidita'  relativa  del
70-80%.", leggi: "... umidita' relativa del 70-90%".
    All'art.  6, comma 1, anziche': "La Pancetta Piacentina, all'atto
della  immissione  al  consumo,  presenta le seguenti caratteristiche
organolettiche,   chimiche  e  chimico-fisiche  e  microbiologiche.",
leggi: "la Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo,
presenta     le    seguenti    caratteristiche    organolettiche    e
chimico-fisiche.".
    All'art.  6,  comma 1, primo capoverso, anziche': "peso: da 5 a 8
kg", leggi: "peso: da 4 a 8 kg".
    All'art. 6, comma 1, e' soppresso il seguente secondo capoverso:
      "Caratteristiche microbiologiche:
      carica microbica totale = 9,3.107;
      micrococcaceae = 1,5.104;
      stafilococchi coagulasi positivi < 30;
      batteri lattici = 3,0.107;
      enterobatteri < 3.".
    All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziche':
      "umidita' (%) = 37,31;
      proteine (N x 6,25) = 15,81;
      grasso % = 41,42;
      ceneri % = 4,84
      colesterolo, mg/100 g = 63;
      pH = 5,60.",
  leggi:

                    Min      Max
  umidità (%)       25       41
  proteine (%)       9       16,5
  grassi (%)        38       63
  ceneri (%)         2        5,5
  pH                 5        6".
    All'art. 7, anziche': "Fatte salve le competenze attribuite dalla
legge  al  medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento -
il  quale  ai  sensi  del capitolo IV "Controllo della produzione del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 537, accerta e mediante
un'ispezione  adeguata  controlla  che  i  prodotti  a  base di carne
rispondano  ai  criteri  di produzione stabiliti dal produttore e, in
particolare  che  la composizione corrisponda realmente alle diciture
dell'etichetta  essendogli  attribuita tale funzione specialmente nel
caso  in  cui  sia usata la disciplinare denominazione commerciale di
cui  al  capitolo  V  punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la
denominazione  commerciale  seguita  dal  riferimento  alla  norma  o
legislazione   nazionale   che   l'autorizza)   -  la  vigilanza  per
l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente  disciplinare  di
produzione  e'  svolta  dal  Ministero  delle  norma  o  legislazione
nazionale  chel'autorizza)  -  la  vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni  del  presente  disciplinare di produzione e' svolta dal
Ministero  delle  risorse  agricole  alimentari e forestali, il quale
puo'  avvalersi,  ai  fini  della  vigilanza  e  del  controllo sulla
produzione e sul commercio del Consorzio tra i produttori, o di altro
Organismo a tal fine costituito dai produttori conformemente a quanto
stabilito dall'art. 10 del reg. CE n. 2081/92.", leggi: "Il controllo
per  l'applicazione  delle  disposizioni del presente disciplinare di
produzione   e'   svolto   da   un   organismo  privato  autorizzato,
conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n.
2081 del 14 luglio 1992.".
    All'art.  8,  comma  1,  anziche':  "... Denominazione di Origine
Controllata.", leggi: "... Denominazione di Origine Protetta.".
           B) Proposta di disciplinare di produzione della
      denominazione di origine protetta "pancetta piacentina".
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  d'origine  protetta  "Pancetta  Piacentina" e'
riservata  al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    Gli   allevamenti  dei  suini  destinati  alla  produzione  della
Pancetta  Piacentina  debbono  essere  situati  del  territorio delle
regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.
    I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono
essere  conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale
per  la  materia  prima  dei  prosciutti a denominazione d'origine di
Parma e San Daniele.
    Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni
per   quanto   concerne   razze,   alimentazione   e  metodologia  di
allevamento.
    I  suini  debbono  essere  di peso di 160 kg, piu' o meno 10%, di
eta'  non  inferiore  ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie
del  suino pesante italiano definite ai sensi del reg. CEE n. 3220/84
concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di  origine  dei  tagli.  Il  documento  del  macello, che accompagna
ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la
tipologia,   deve   essere  conservato  dal  produttore.  I  relativi
controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo
indicata nel successivo art. 7.
    La  zona  di  elaborazione  della  Pancetta  Piacentina comprende
l'intero territorio della provincia di Piacenza.
                               Art. 3.
                            Materie prime
    La  Pancetta  Piacentina  e'  derivata da suini che corrispondono
alle  caratteristiche  dell'art.  2. Per la produzione della Pancetta
Piacentina  si  utilizza  la  parte  centrale del grasso di copertura
della  mezzena che va dalla regione retrosternale a quella inguinale,
comprendendo la sola parte laterale delle mammelle.
    La  pancetta  rappresenta  uno dei tagli adiposi del suino che si
ottiene  isolando  con  apposita  sezionatura  dapprima il cosiddetto
"pancettone"  che  comprende  varie  parti  e  da  cui  si ottiene la
pancetta vera e propria.
    Dopo  la  sezionatura  il  pezzo  viene  squadrato e rifilato. Il
trasferimento  delle  pancette  allo  stabilimento di trasformazione,
deve  avvenire  entro  le 72 ore successive con mezzi refrigerati. Le
pancette  squadrate  e  rifilate  devono sostare in cella frigorifera
fino al momento della salatura.
                               Art. 4.
                       Metodo di elaborazione
    Il  processo  di elaborazione inizia con la salagione a secco che
consiste nel mettere a contatto con le carni una miscela composta da:
      dosi per 100 kg di carne fresca:
        cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;
        nitrato di sodio e/o potassio: max 15 gr;
        pepe  nero  e/o  bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50
gr;
        chiodi di garofano: max 40 gr;
        zuccheri: max 1,5 kg;
        sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.
    L'operazione  di  salagione  e'  effettuata a mano. E' vietata la
salagione in salamoia.
    Le  pancette  salate  sono  poi  accatastate su appositi piani in
celle  frigorifere con temperatura di 3-5 oC ed umidita' relativa del
70-90% per un periodo non inferiore a dieci giorni.
    Dopo tale periodo si procede alla raschiatura al fine di togliere
eventuali residui della lavorazione e l'eccesso di sali e spezie.
    Dopo   la   salagione  e  la  raschiatura,  le  pancette  vengono
arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra proveniente da suini
con  i  requisiti  descritti  all'art.  2. Infine alle estremita' non
coperte  dalla  cotenna  sono  applicabili lembi di vescica di suino,
diaframma  parietale suino o altro tipo di budello naturale di suino.
Sulla  cucitura  laterale  invece  e' applicabile diaframma parietale
suino,  budello  naturale  suino  o  carta  vegetale,  allo  scopo di
ottenere   una   protezione   naturale   durante   la   stagionatura.
Successivamente le pancette sono legate.
    Dopo  aver  effettuato  la  foratura in modo omogeneo su tutta la
superficie,  le pancette sostano in locali con temperatura da 0 oC a5
oC per alcune ore.
    Successivamente le pancette passano alla fase di asciugamento che
avviene  per  un  periodo  non  superiore  a  sette  giorni,  ad  una
temperatura compresa tra 15 e 25oC durante questa fase si constata il
caratteristico  accentuarsi  della  colorazione della cotenna, indice
del processo di maturazione.
                               Art. 5.
                            Stagionatura
    La  fase  di  stagionatura  deve  protrarsi  per  un  periodo non
inferiore a tre mesi dalla data di salatura.
    La  stagionatura  avviene in ambienti aventi temperatura compresa
tra i 10 e 14 oC ed umidita' relativa del 70-90%.
    Durante  tale  fase  e' consentita la ventilazione, l'esposizione
alla   luce  ed  all'umidita'  naturale,  tenuto  conto  dei  fattori
climatici presenti nelle vallate piacentine.
                               Art. 6.
                           Caratteristiche
    La  Pancetta  Piacentina,  all'atto  della immissione al consumo,
presenta     le    seguenti    caratteristiche    organolettiche    e
chimico-fisiche;
    Caratteristiche organolettiche:
      aspetto esterno: forma cilindrica;
      peso: da 4 a 8 kg;
      colore: rosso vivo inframmezzato del bianco delle parti grasse;
      aroma  e  sapore:  carne di profumo gradevole, dolce dal sapore
sapido.
    Caratteristiche chimico-fisiche;

                  Min      Max
  Umidità (%)      25       41
  Proteine (%)      9       16,5
  Grassi (%)       38       63
  Ceneri (%)        2        5,5
  pH                5        6
    La  Pancetta Piacentina puo' essere commercializzata sfusa ovvero
confezionata  sottovuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci
od  affettata.  Le  operazioni  di  confezionamento,  affettamento  e
porzionamento  devono  avvenire sotto la vigilanza della struttura di
controllo   indicata   all'art.   7,  esclusivamente  nella  zona  di
trasformazione indicata all'art. 2.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    La  designazione  "Pancetta  Piacentina"  deve essere indicata in
caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra
scritta,  che  compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita
dalla  menzione "Denominazione di origine protetta". Tali indicazioni
possono  essere  abbinate  al  logo  della  denominazione. E' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano
riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano   significato   laudativo   o   tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente,  nonche'  l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti  il  prodotto  deriva,  purche' la materia prima provenga
interamente dai suddetti allevamenti.