IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, il comma 99 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce, tra l'altro, che i beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti ai fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne cura l'attuazione, e dispone, altresi, che in detti programmi vengono stabilite le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113 della medesima legge, i diritti attributi ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, fatto salvo, per le sole iniziative di vendita frazionata di immobili non destinati ad uso abitativo avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001, il diritto di prelazione attribuito in favore dei concessionari, dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano ancora nel godimento dell'immobile e abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente; Visto il comma 113 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione in caso di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato; Visto il secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede che il soggetto acquirente di tutti i beni compresi nel programma di dismissione o di uno o piu' lotti di beni deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'art. 3, comma 109 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il comma 100 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale, tra l'altro, si prevede la pronuncia del Ministero per i beni e le attivita' culturali in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico dei beni oggetto di alienazione; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, con il quale, tra l'altro, e' stato avviato il programma di alienazione dei beni immobili appartenenti al complesso del Foro italico di proprieta' dello Stato, fissando modalita' e tempi della procedura di vendita; Visto l'elenco degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico allegato al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000; Vista la nota dell'ufficio centrale del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 14 aprile 2000, n. 14462, con il quale sono stati indicati quali beni appartenenti al complesso del Foro italico sono oggetto della dichiarazione di interesse storico-artistico di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 31 gennaio 1989 emanato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1039; Visto l'art. 43 comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale si dispone che agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, gia' individuati, non si applica l'art. 4, secondo comma del testo recante "Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" allegato al decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986, concernente l'area minima di parcheggio; Visto l'elenco dei beni immobili appartenenti al complesso del Foro italico suscettibili di dismissione secondo il predetto programma, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante; Ritenuto necessario specificare, aggiornare ed integrare le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000, secondo quanto previsto dal comma 99 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e sulla base dello stato di attuazione del programma stesso; Ritenuto opportuno, in considerazione della natura dei beni oggetto di dismissione, del loro coordinamento funzionale, della possibilita' di realizzare un progetto unitario per la loro valorizzazione e gestione, nonche' della possibilita' di massimizzare i proventi a favore del bilancio dello Stato, e tenuto conto, altresi, delle esigenze di speditezza dell'operazione, procedere alla alienazione in un unico lotto degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico di cui all'elenco allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Gli immobili appartenenti al complesso del Foro italico di cui all'allegato elenco sono alienati in un unico lotto direttamente all'acquirente finale tramite procedure competitive. 2. Il termine previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto 27 marzo 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esperimento delle procedure competitive per la selezione dell'acquirente finale degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico, di cui all'elenco allegato al presente decreto, e per la stipula del contratto di compravendita e' prorogato al 31 dicembre 2001. Il ricavato della vendita e' incassato entro lo stesso termine.