IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  il comma 99 del citato art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della
legge   23 dicembre   1999,  n.  488,  e  successivamente  modificato
dall'art.  43,  comma  15,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i  beni  immobili e i diritti
immobiliari  appartenenti  al patrimonio dello Stato non conferiti ai
fondi  di  cui  al  comma 86, individuati dal Ministro delle finanze,
possono   essere   alienati  secondo  programmi,  modalita'  e  tempi
definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica che ne cura
l'attuazione,  e  dispone,  altresi,  che  in detti programmi vengono
stabilite  le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  prelazione
previsto  dal  comma 113 della medesima legge, i diritti attributi ai
conduttori  e  gli  obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi
criteri  previsti  dal  secondo  periodo della lettera d) del comma 1
dell'art.  7  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 maggio 1997, n. 140, fatto salvo, per
le sole iniziative di vendita frazionata di immobili non destinati ad
uso  abitativo  avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001, il diritto di
prelazione  attribuito  in  favore dei concessionari, dei conduttori,
nonche'  in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano
ancora  nel  godimento  dell'immobile  e  abbiano soddisfatto tutti i
crediti richiesti dall'amministrazione competente;
  Visto  il comma 113 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  che  prevede  che  gli  enti  locali  territoriali  possono
esercitare  il  diritto di prelazione in caso di alienazione dei beni
immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato;
  Visto  il  secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 7
del   decreto-legge   28 marzo   1997,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede che il
soggetto  acquirente  di  tutti  i  beni  compresi  nel  programma di
dismissione  o  di uno o piu' lotti di beni deve impegnarsi, nel caso
proceda  a  vendita  frazionata  degli  immobili  cosi' acquistati, a
garantire  il  rispetto  del  diritto  di  prelazione degli eventuali
conduttori   secondo   i  criteri  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  16 febbraio  1996, n. 104, e all'art. 3, comma 109 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il comma 100 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, con il quale, tra l'altro, si prevede la pronuncia del
Ministero per i beni e le attivita' culturali in ordine all'eventuale
sussistenza  dell'interesse  storico-artistico  dei  beni  oggetto di
alienazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
del  27 marzo  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile  2000,  con  il  quale,  tra  l'altro,  e' stato avviato il
programma  di alienazione dei beni immobili appartenenti al complesso
del  Foro  italico  di  proprieta'  dello Stato, fissando modalita' e
tempi della procedura di vendita;
  Visto  l'elenco  degli  immobili appartenenti al complesso del Foro
italico  allegato  al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro delle
finanze, del 27 marzo 2000;
  Vista  la  nota dell'ufficio centrale del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  del 14 aprile 2000, n. 14462, con il quale sono
stati  indicati quali beni appartenenti al complesso del Foro italico
sono  oggetto  della  dichiarazione di interesse storico-artistico di
cui  al  decreto  del  Ministro per i beni culturali e ambientali del
31 gennaio 1989 emanato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1039;
  Visto  l'art. 43 comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
il  quale  si  dispone  che  agli  immobili  dello  Stato  oggetto di
programmi  di dismissione, gia' individuati, non si applica l'art. 4,
secondo  comma  del  testo  recante  "Nuove norme di sicurezza per la
costruzione  e  l'esercizio di impianti sportivi" allegato al decreto
del  Ministro  dell'interno  del  10 settembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 215 del 16 settembre 1986, concernente l'area
minima di parcheggio;
  Visto l'elenco dei beni immobili appartenenti al complesso del Foro
italico  suscettibili  di  dismissione secondo il predetto programma,
che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;
  Ritenuto   necessario   specificare,  aggiornare  ed  integrare  le
disposizioni  del  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro delle
finanze,  del 27 marzo 2000, secondo quanto previsto dal comma 99 del
citato  art.  3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito
dall'art.  4,  comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e sulla
base dello stato di attuazione del programma stesso;
  Ritenuto opportuno, in considerazione della natura dei beni oggetto
di dismissione, del loro coordinamento funzionale, della possibilita'
di  realizzare  un  progetto  unitario  per  la loro valorizzazione e
gestione,  nonche'  della  possibilita'  di massimizzare i proventi a
favore  del  bilancio  dello  Stato,  e  tenuto conto, altresi, delle
esigenze di speditezza dell'operazione, procedere alla alienazione in
un  unico  lotto  degli  immobili  appartenenti al complesso del Foro
italico di cui all'elenco allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  immobili appartenenti al complesso del Foro italico di cui
all'allegato  elenco  sono  alienati  in  un unico lotto direttamente
all'acquirente finale tramite procedure competitive.
  2.  Il  termine previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto 27 marzo
2000  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  per  l'esperimento  delle  procedure  competitive  per la
selezione  dell'acquirente  finale  degli  immobili  appartenenti  al
complesso  del  Foro  italico, di cui all'elenco allegato al presente
decreto, e per la stipula del contratto di compravendita e' prorogato
al  31 dicembre 2001. Il ricavato della vendita e' incassato entro lo
stesso termine.