IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                      in qualita' di Autorita'
             per la regolamentazione del settore postale

  Vista  la  circolare  24 gennaio  2001,  DGR9S/208  riguardante  il
recapito  di  invii  postali  a  data  od ora certe, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001;
  Vista  l'ordinanza  del  tribunale  amministrativo regionale Lazio,
sezione seconda n. 3212/2001 dell'11 maggio 2001;
  Considerato  che con la predetta ordinanza e' stato disposto che il
Ministero  e' tenuto a riesaminare la menzionata circolare n. 208 con
riferimento:
    a) all'adeguatezza  di  tale  strumento  normativo per introdurre
l'obbligo della licenza individuale;
    b) all'insussistenza dell'obbligo della licenza individuale e dei
relativi oneri, tenuto conto che trattasi di servizi liberalizzati al
di fuori del servizio universale;
    c) alla mancata estensione della liberalizzazione del servizio di
recapito  postale  a  data  od  ora  certe  ai  tradizionali invii di
corrispondenza;
  Ritenuto  di  non  poter  estendere  l'ambito della decisione della
Commissione  del  21 dicembre  2000  alla corrispondenza ordinaria in
quanto:
    a) la  corrispondenza  ordinaria  non  costituisce  oggetto della
decisione della Commissione;
    b) avverso   la   decisione  sono  pendenti  ricorsi  dinanzi  al
tribunale di primo grado delle Comunita' europee;
    c)  la  Commissione  stessa  ha  legato  la  sua  decisione  alle
particolari  caratteristiche del servizio di posta elettronica ibrida
con  specifico riguardo alla sensibilita' al fattore tempo gia' nella
fase di produzione e di avvio; pertanto, il servizio in questione nel
suo  complesso deve garantire anche un processo di produzione tale da
favorire  una maggiore  velocita'  ed  affidabilita'  nella  fase  di
recapito a data od ora certe;
  Ritenuto,  alla  luce  dei  predetti  motivi,  di  dover  in  parte
modificare   la   ripetuta  circolare  n.  208  in  riferimento  alla
necessita'  di  precisare  gli  obblighi  a  carico  degli  operatori
individuati  dalla stessa Commissione nella decisione del 21 dicembre
2000;
                    Adotta la seguente circolare:
  1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
  2. Il servizio di recapito della posta elettronica ibrida a data od
ora certe e' soggetto ad autorizzazione generale.
  3. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e gli organi
di  polizia  all'uopo  preposti  provvedono  ad espletare i necessari
controlli   a   tutela   dell'area   di  riserva  conformemente  alle
disposizioni  dettate  dal  regolamento  4 febbraio  2000,  n. 75: in
particolare,  per  l'espletamento  dei controlli previsti dall'art. 6
l'operatore  si fornisce di un bollettario da conservare per sei mesi
idoneo  a  provare il momento del prelievo presso il mittente nonche'
la  data  ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma
del  destinatario; assicura inoltre al mittente la possibilita' di un
tracciamento dell'invio nel corso della fase del recapito.
  4. Resta confermato che il servizio di recapito a data od ora certe
e'  liberalizzato esclusivamente nei riguardi della posta elettronica
ibrida secondo le indicazioni riportate puntualmente negli articoli 1
e  2  del  dispositivo  della  decisione  della  Commissione  in data
21 dicembre 2000.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.
    Roma, 18 maggio 2001
                                               Il Ministro: Cardinale