IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Visto  il decreto ministeriale in data 24 febbraio 2000, registrato
alla  Corte  dei  conti il 13 marzo 2000, registro n. 1 Universita' e
ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 21, relativo al Servizio
di  controllo  interno del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto ove e' stabilito
che  del  collegio  di  direzione  del suddetto Servizio di controllo
interno  facciano  parte, oltre al presidente, due componenti "scelti
tra esperti estranei alla pubblica amministrazione";
  Considerato  che  l'attuale  formulazione  del  suddetto art. 2 del
decreto   ministeriale   in   data   24 febbraio   2000  preclude  la
possibilita'  che  del collegio di direzione del predetto Servizio di
controllo  interno  facciano parte esperti appartenenti alla pubblica
amministrazione;
  Rilevato  al contrario, che tale possibilita' e' certamente ammessa
dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Ritenuto  pertanto  opportuno  che  del  collegio  di direzione del
Servizio  di controllo interno del Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  possano far parte anche esperti
appartenenti  alla  pubblica  amministrazione,  nell'ambito dei quali
sono sicuramente rinvenibili le alte professionalita' richieste dalle
esigenze  del  controllo  strategico, in coerenza con ladirettiva del
Presidente  del  Consiglio  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ferme  restando  tutte le altre disposizioni, l'art. 2 del suddetto
decreto ministeriale in data 24 febbraio 2000 e' modificato nel senso
che  le  parole  "esperti  estranei"  sono  sostituite  con le parole
"esperti,  anche  estranei alla pubblica amministrazione, purche' non
appartenenti  al  M.U.R.S.T.  o  ad  amministrazioni  ed enti da esso
vigilati".