IL SEGRETARIO GENERALE

  In  prosecuzione attuativa del D.S.G. n. 49 del 9 dicembre 1999 che
ordina  la  pubblicazione,  avvenuta,  nel  supplemento alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 91 del 18 aprile 2000, del
"Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu'
alto  contenente  l'individuazione  e  la perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico molto elevato" redatto dall'Autorita' di bacino
interregionale  del  fiume Sele, il quale, in particolare al punto 11
prevede:  "le  misure  di  salvaguardia  e  le perimetrazioni possono
essere  modificate ed integrate, cosi' come stabilito dal comma 1-bis
dell'art.  1  del  decreto-legge n. 180/1998, convertito con legge n.
267/1998 e dall'art. 9 della legge n. 226/1999, in funzione di ancora
piu'  obiettive  considerazioni  comparate  sul territorio e proposte
dall'ente locale competente";
  In  esecuzione degli atti del Comitato istituzionale, del 30 aprile
2001, che deliberano:
    con   la   delibera   n.  12  la  "Integrazione  alle  misure  di
salvaguardia del Piano straordinario ai sensi dell'art. 9 della legge
13 luglio 1999, n. 226";
    con  la  delibera  n. 13 la "Approvazione riperimetrazione comuni
di:   Atena  Lucana,  Polla,  S.  Arsenio,  S.  Pietro  al  Tanagro";
predisposta  ai  sensi e per gli effetti della documentazione tecnica
completa,  corredata  dagli studi di maggiore dettaglio, delle aree a
rischio  idrogeologico  molto  elevato,  presentate  ed approvate dai
rispettivi organi tecnici degli enti proponenti;
  Applicate   le   risultanze,   come   e'  verbale,  dei  tavoli  di
concertazione tenuti in sinergia lavorativa con gli enti territoriali
appartenenti  al  territorio  di  competenza,  nonche' gli atti della
conferenza    di    servizi   30 novembre   2000,   tenutasi   presso
l'amministrazione provinciale di Salerno;
  Tenuto conto che la segreteria tecnico-operativa ha in redazione le
norme di attuazione del piano stralcio per il dissesto idrogeologico,
e  che  gli  enti  territoriali  continueranno ad operare in sinergia
lavorativa,  con  quest'Autorita'  di bacino cosi' come gia' disposto
dal  comma  11  del  decreto  S.G.  n. 49/1999; per tale attivita' si
richiede agli enti locali di avvalersi di:
    indagini e studi a scala di maggiore dettaglio;
    richieste di amministrazioni pubbliche corredate delle risultanze
di studi specifici, anche a recepimento di istanza di privati;
    nuove emergenze ambientali;
    nuovi eventi;
    nuove  conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti
derivanti da indagini e studi specifici e dallo svolgimento di azioni
finalizzate alla elaborazione del "piano stralcio per la difesa delle
aree a rischio idraulico" o di sue varianti;
    variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
      a)  azioni  di  interventi  non  strutturali, quali il presidio
territoriale, studi monitoraggio etc.;
      b)  relazione e/o completamento degli interventi strutturali di
messa in sicurezza delle aree interessate;
      c)  effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per
la mitigazione del rischio;
                               Decreta
considerato  tutto  quanto  in motivazione quale parte integrante del
dispositivo,  la  pubblicazione  delle  integrazioni  alle  misure di
salvaguardia   per   le   aree   a   rischio   idrogeologico   e   le
riperimetrazioni  dei  comuni  di  Atena  Lucana,  Polla, S. Arsenio,
S. Pietro  al  Tanagro cosi' come ordinato dal Comitato istituzionale
con gli atti deliberativi del 30 aprile 2001. Pertanto:
  Al  paragrafo  2.7.2.  "Interventi nelle aree soggette a rischio di
frana  ...  Nelle  aree  Fp  aree interessate da frane potenziali con
pericolosita'  da  elevata a media"; alla pag. 40 dopo l'espressione:
"l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di
interesse  pubblico  esistenti  purche'  compatibili  con lo stato di
dissesto esistente", aggiungere:
    "Sono   altresi'  consentiti,  purche'  non  comportino  opere  e
situazioni  insediative  tali  da  aggravare le condizioni di rischio
potenziali accertate, i seguenti interventi:
      opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente;
      installazione di impianti tecnologici a servizi di edifici o di
attrezzature  esistenti,  nonche'  realizzazione  di  volumi tecnici,
purche'  in  regola  con  le  previsioni  degli strumenti urbanistici
vigenti;
      interventi  di  riparazione  ai  sensi della legge n. 219/1981,
nonche'  quelli  comunque  sempre  di  riparazione previsti nei patti
territoriali  e  nei  contratti  d'area,  nei  P.O.R.  e  sovvenzioni
globali,  approvati  e coperti dalla finanza pubblica; gli interventi
di ricostruzione pubblica e privata, ai sensi della legge n. 219/1981
solo   a  seguito  dell'espletamento  delle  procedure  previste  dal
penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2.6 pag. 36 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sopra richiamata;
      il  rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di
cui   alle  leggi  n.  47/1985  e  n.  724/1994  sempre  che  non  vi
siano maggiori carichi volumetrici;
      varianti non sostanziali a concessioni edilizie gia' rilasciate
e relative a lavori gia' iniziati alla data del 30 novembre 1999, che
non comportino maggiori carichi volumetrici;
      interventi   di   sistemazione   delle  superfici  scoperte  di
pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere
a verde, etc.) e loro manutenzione;
      realizzazione  di sottoservizi a rete che interessino tracciati
stradali   esistenti  ed  allacciamenti  alle  reti  principali,  con
adeguate   opere   di   prevenzione   dal  rischio  di  infiltrazioni
conseguenti a rotture;".
  Al  paragrafo  2.7.3.  "Interventi nelle aree soggette a rischio di
inondazioni   ed   alluvioni  ...  Nelle  aree  Ap  aree  a  moderata
probabilita'  di  inondazione"; alla pag. 40, dopo l'espressione: "la
realizzazione  di  nuove  infrastrutture  pubbliche  o  di  interesse
pubblico  nonche' l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti
purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente", aggiungere:
    "Sono   altresi'  consentiti,  purche'  non  comportino  opere  e
situazioni  insediative  tali  da  aggravare le condizioni di rischio
potenziali accertate, i seguenti interventi:
      opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente;
      installazione di impianti tecnologici a servizi di edifici o di
attrezzature  esistenti,  nonche'  realizzazione  di  volumi tecnici,
purche'  in  regola  con  le  previsioni  degli strumenti urbanistici
vigenti;
      interventi  di  riparazione  ai  sensi della legge n. 219/1981,
nonche'  quelli  comunque  di  riparazione  sempre previsti nei patti
territoriali  e  nei  contratti  d'area, P.O.R. e sovvenzioni globali
approvati  e  coperti  dalla  finanza  pubblica;  gli  interventi  di
ricostruzione  pubblica  e  privata,  ai  sensi della stessa legge n.
219/1981,  solo  a seguito dell'espletamento delle procedure previste
dal penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2.6, pag. 36;
      il  rilascio  delle condizioni e autorizzazioni in sanatoria di
cui   alle  leggi  n.  47/1985  e  n.  724/1994  sempre  che  non  vi
siano maggiori carichi volumetrici;
      varianti non sostanziali a concessioni edilizie gia' rilasciate
e  relative a lavori gia' iniziati alla data del 30 novembre 1999 che
non comportino maggiori carichi volumetrici;
      interventi   di   sistemazione   delle  superfici  scoperte  di
pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere
a verde, etc.) e loro manutenzione;
      realizzazione   di   serre  agricole  ai  sensi  della  vigente
normativa  statale  e  regionale  a  condizione che si proceda ad uno
studio dettagliato;
      realizzazione  di sottoservizi a rete che interessano tracciati
stradali  esistenti  ed  allacciamenti  alle  reti  principali  sulla
capacita' di recepimento del recapito finale;
      manutenzione  e/o  ristrutturazione  di  opere  pubbliche  o di
interesse pubblico;".
        Napoli, 30 aprile 2001
                                       Il segretario generale: Polito