IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
per  i  servizi  e  gli affari generali del ministero delle politiche
                        agricole e forestali

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
                              Dichiara:
  Decaduta la "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c." dalla
concessione  n.  1162  per  l'esercizio  delle  scommesse  ippiche al
totalizzatore  nazionale e a quota fissa nel comune di Lamezia Terme,
via Colelli nn. 36/38/40.
                    Motivazioni del provvedimento
  Con   decreto  ministeriale  16 settembre  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, - serie generale - n.
228  del  28 settembre 1999, sono state attribuite le concessioni per
l'esercizio  delle  scommesse  ippiche al totalizzatore nazionale e a
quota  fissa  e  con  la  deliberazione  della  giunta  esecutiva del
Comitato  Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio
1999,  sono  state  attribuite  le  concessioni per l'esercizio delle
scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa.
  La  concessione n. 1162 per la raccolta delle scommesse ippiche nel
comune  di  Lamezia Terme e' stata attribuita alla "Sport e Scommesse
di  Luigi  Marchese  &  C.  S.n.c.",  con  sede  in  Benevento, viale
Atlantici n. 6, ed ha iniziato l'attivita' in data 1o febbraio 2000.
  La concessione n. 3304 per la raccolta delle scommesse sportive nel
comune  di  Vibo  Valentia e' stata attribuita alla medesima "Sport e
Scommesse  di  Luigi Marchese & C. S.n.c." ed ha iniziato l'attivita'
in data 30 gennaio 2000.
  Da  verbali redatti in data 30 marzo e 14 giugno 2000 dalla Guardia
di  Finanza  - Comando nucleo polizia tributaria di Vibo Valentia - a
carico  della  "Sport  e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.", e'
risultato  che  presso  l'Agenzia  per  la  raccolta  delle scommesse
sportive  sita  in  Vibo  Valentia,  via  Dante  Alighieri,  venivano
accettate  anche  scommesse  su  corse  di  cavalli,  trascrivendo su
foglietti  di  carta  "il numero della corsa ippica, la localita', il
numero  del  cavallo  prescelto,  l'importo  e  il  nominativo di chi
effettua  la  puntata",  e  che  poi tali giocate venivano comunicate
telefonicamente  all'Agenzia  ippica gestita dalla stessa societa' in
Lamezia  Terme.  Tali  operazioni,  la  cui  irregolarita'  e'  stata
riconosciuta  dal  tribunale di Vibo Valentia in data 26 aprile 2000,
risultano  essere numerose e reiterate, come constatato dalla Guardia
di finanza.
  Con  ministeriale  prot. n. III/2/153593/2000 del 15 settembre 2000
e'  stato  fatto presente alla "Sport e Scommesse di Luigi Marchese &
C.  S.n.c."  che  il  suddetto  sistema  di  raccolta delle scommesse
ippiche costituisce grave violazione del decreto del Presidente della
Repubblica   26 aprile  1998,  n.  169,  nonche'  delle  disposizioni
contenute  nella  convenzione  che  accede  alla  concessione  di cui
trattasi.  Pertanto,  con  la  medesima  nota e' stato comunicato, ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio
del  procedimento  finalizzato  alla  declaratoria di decadenza dalla
concessione.   Le   conseguenti   controdeduzioni,   assunte   al  n.
207447/2000  del  protocollo  in  data  5 ottobre  2000, sono apparse
inaccoglibili.
  Le  disposizioni  violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 2,
lettera  b)  della  convenzione,  che  prevede il divieto di svolgere
attivita'  di  raccolta  delle scommesse in locali diversi dall'unica
sede  autorizzata  dell'Agenzia;  l'art.  6,  comma 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  169/1998,  che vieta ogni forma di
intermediazione; a tal fine, si sottolinea che piu' punti di raccolta
delle   scommesse,   anche  se  riferibili  alla  medesima  societa',
costituiscono  autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta
v'e'  interposizione  fra un centro di raccolta e lo scommettitore si
verifica   l'intermediazione,  che  e'  vietata  in  ogni  stadio  di
commercializzazione   del   servizio,   in   quanto  l'oggetto  della
concessione   e'   un'attivita'   riservata   e   quindi,  ammettendo
l'intermediazione  si  determinerebbe  una  violazione della riserva;
l'art.  4,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
169/1998,  che  stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa
non  prevista  dal  citato  decreto  del Presidente della Repubblica,
salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto
con   il   Ministro   per  le  politiche  agricole  e  che  subordina
l'accettazione  delle  scommesse  telefoniche  all'emanazione  di  un
apposito  decreto  ministeriale,  emesso  peraltro  in data 15 giugno
2000.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Si  riportano  i  riferimenti  normativi dell'atto   Attribuzioni del
direttore   dell'Agenzia   delle   entrate:      decreto  legislativo
30 luglio  1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1;
art.  71, comma 3 lettera a)).     statuto dell'Agenzia delle entrate
(art.   5,   comma   1;   art.   6,   comma 1);       regolamento  di
amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  2,  comma  1).
  Normativa  concernente  le scommesse ippiche:     legge 23 dicembre
1996,  n.  662  (art.  3, comma 77);     decreto del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998, n. 169, articoli 3, 6, 8;     decreto del
Ministero  delle  finanze  20 aprile 1999;     direttiva del Ministro
delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del
9 dicembre 1999.       Roma, 27 aprile 2001

                                           Il direttore
                                   dell'Agenzia delle entrate
                                              Romano

               Il direttore generale
       per i servizi e gli affari generali
del Ministero delle politiche agricole e forestali
                   Delle Monache