IL CAPO
                      dell'Ispettorato generale
             per la circolazione e la sicurezza stradale

  Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
prevede  l'obbligo  per  i  comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti  ed  a  quelli  con  popolazione  inferiore a tale soglia ma
soggetti  a particolari condizioni di congestione della circolazione,
di adottare il Piano urbano del traffico (PUT);
  Considerato   che   le   specifiche   tecniche   e   le   modalita'
amministrative  da  rispettare  per  la redazione di detti piani sono
dettagliate nelle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione
dei  piani urbani del traffico" 12 aprile 1995, emanate dal Ministero
dei lavori pubblici in attuazione del predetto art. 36;
  Considerato  che  dalle  relazioni  al Parlamento sullo stato della
sicurezza  stradale  predisposte  dall'ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale  e  dalle linee guida per la
redazione  del  Piano  nazionale  per  la sicurezza stradale previsto
dalla  legge  n.  144/1999  emerge  la  necessita'  di incentivare la
redazione o l'aggiornamento dei Piani urbani del traffico;
  Considerato che alla luce di tale esigenza si e' ritenuto opportuno
adottare  iniziative  al fine di incentivare presso i comuni italiani
la  redazione  o  l'aggiornamento  dei  Piani  generali  del traffico
urbano,  includendo  tra  i beneficiari anche quei comuni che, avendo
gia'  adempiuto  all'obbligo  posto  dal  citato  art. 36 del codice,
intendano  procedere  alla  redazione  del  Piano  particolareggiato,
consistente  nel  livello  di progettazione immediatamente successivo
rispetto  al  predetto  Piano  generale,  ai sensi di quanto previsto
dalle direttive ministeriali citate;
  Visto  il  secondo  Programma delle attivita' previste dall'art. 32
della  legge  n.  144/1999,  approvato  in data 21 dicembre 1999, nel
quale,  in  virtu'  della  nuova  assegnazione di fondi, disposta con
decreto  del  Ministero  del tesoro n. 176756 del 21 ottobre 1999 sul
cap.  2001  del  bilancio  di questo Ministero per l'anno finanziario
1999, e' stato previsto un cofinanziamento per la redazione dei Piani
urbani del traffico;
  Che,  pertanto,  e' stato predisposto un bando di concorso al quale
possono  partecipare  tutti  i  comuni  italiani al fine di assegnare
contributi  finanziari  per  la redazione o l'aggiornamento del Piano
generale   del   traffico   urbano  o  per  la  redazione  del  Piano
particolareggiato;
  Che, il predetto contributo sara' concesso nella misura pari al 50%
dell'importo  risultante  dalla  proposta utilmente classificatasi in
graduatoria  e  che,  comunque,  non  potra'  superare  la  somma  di
L. 100.000.000 (IVA inclusa);
  Considerato  che  il  bando  di concorso prevede l'assegnazione dei
contributi  per  una  somma  complessiva pari a L. 1.800.000.000 (IVA
inclusa), da concedere ai comuni italiani utilmente in graduatoria;
  Che,  nello  stesso  bando  e'  prevista l'istituzione, da parte di
questo Ministero, sia di una commissione che provvedera' ad esaminare
le proposte presentate che di collaudatori in corso d'opera;
  Che,  per la copertura delle spese della commissione esaminatrice e
per   quelle   dei   collaudatori  e'  previsto  un  importo  pari  a
L. 200.000.000 (IVA inclusa);
  Che, pertanto, occorre provvedere all'impegno della somma totale di
L. 2.000.000.000  (iva  inclusa) sul cap. 2001 del bilancio di questo
Ministero  e  che  la stessa rientra tra le previsioni programmatiche
approvate per l'anno finanziario 1999;
  A  termini  della legge e del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e della contabilita' generale dello Stato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  il  bando  di  concorso al quale possono partecipare
tutti  i  comuni  italiani  al  fine  dell'assegnazione di contributi
finanziari  per  la  redazione o aggiornamento del Piano generale del
traffico  urbano  o  per  la  redazione  del  Piano particolareggiato
previsti  dall'art.  36 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive   modificazioni,   e   dalle  direttive  ministeriali  del
12 aprile 1995.