IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
del  Dipartimento  della  tutela  della  salute  umana  della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione
                     generale della prevenzione

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
provinciale  per  i servizi sanitari provincia autonoma di Trento, in
data   28 dicembre   2000,   intesa   ad   ottenere  l'autorizzazione
all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari e
valvolari cardiaci da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 13 marzo 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta di autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
   Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1o marzo 2001
del  Ministro  della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione   fino   alle  determinazioni  che  la  provincia
autonoma  di  Trento  adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della
legge 1 aprile 1999, n. 91;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  provinciale per i servizi sanitari provincia autonoma di
Trento,  e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto
di  segmenti  vascolari  e  valvolari  cardiaci  da  cadavere a scopo
terapeutico,   prelevato   in   Italia   o   importato  gratuitamente
dall'estero.