A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 11 aprile 2001
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della
Funzione  Pubblica,  sulla  base della intesa intercorsa con il CONI,
sul  testo  dell'accordo relativo al CCNL del personale non dirigente
dello  stesso  CONI  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico  1998-1999,  nonche'  della  certificazione della Corte dei
Conti,   in  data  24  aprile  2001,  sull'attendibilita'  dei  costi
quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con
gli  strumenti  di  programmazione e di bilancio, il giorno 15 maggio
2001 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:
nella persona del Presidente, Avv. Guido Fantoni

e le


     ORGANIZZAZIONI SINDACALI      CONFEDERAZIONI  SINDACALI

CGIL/FP           firmato          CGIL            firmato
CISL/FPS          firmato          CISL            firmato
UIL/PA            firmato          UIL             firmato
CISAL/SNALCO      firmato          CISAL           firmato
RDB/ANDICO        firmato          RDB             firmato
CONFSAL/FNP       firmato          CONFSAL         firmato
UGL               firmato          UGL             firmato
CIDA/ASDICO       firmato          CIDA            firmato

Al  termine della riunione, le parti, hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo  Nazionale  di  Lavoro relativo al personale non dirigente
del  CONI  per  il  quadriennio  normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999, nel testo allegato.

             Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione

   1.  Il  presente  CCNL  intende  porsi  in  linea di coerenza e di
sostegno   rispetto   ai   processi   di   innovazione,   riforma   e
valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita', in corso
nel  CONI,  ed  e' stipulato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 29/1993
nonche'  in  attuazione  del  D.  Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della
legge 3l gennaio 1992, n. 138.
   2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente dal
CONI   con   rapporto   di  lavoro  a  tempo  sia  indeterminato  che
determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari, ivi compreso
il  personale  utilizzato presso le federazioni sportive nazionali ai
sensi  dell'art.  16  del  D.Lgs.  23 luglio 1999, n. 242, nonche' al
personale  di  cui all'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
88.
   3.  Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come D.Lgs. n. 29/1993.
   4.  Al  personale  dell'Ente  soggetto  a processi di mobilita' in
conseguenza    di    provvedimenti    di    fusione,    soppressione,
trasformazione,  riordino  o  privatizzazione, si applica il presente
contratto  sino alla data di decorrenza dell'inquadramento definitivo
nella  nuova  amministrazione  o  ente pubblico o privato, data dalla
quale  decorre il contratto collettivo vigente nel comparto o ente di
destinazione.
   5.  Le  clausole  del  presente  contratto  non  si  applicano  ai
giornalisti ed ai pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato dal
contratto nazionale di lavoro giornalistico.