L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulle organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle  competenze  del  CIPE,  che devolve al Ministero del
tesoro,  bilancio  e  programmazione  economica  la  determinazione -
d'intesa  con  le  amministrazioni  competenti,  e nel rispetto delle
attribuzioni  del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il
coordinamento   delle  politiche  dell'Unioneeuropea  -  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziati   dall'Unione   europea,   nell'ambito  delle  direttive
generali  dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
1258/1999  del  17  maggio  1999,  relativo  al  finanziamento  della
politica agricola comune, che all'art. 5, paragrafo 2, stabilisce che
gli Stati membri mobilitino i mezzi necessari per effettuare le spese
in funzione del fabbisogno dell'organismo pagatore riconosciuto, fino
a quando la commissione europea non abbia versato le quote di propria
competenza;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica  15 maggio  2000,  relativo all'attribuzione delle quote di
cofinanziamento  nazionale  a  carico della legge n. 183/1987 per gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa  di  cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito
un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive  generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge n.
183/1987,  a  favore  di  programmi,  progetti  e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2777/2000  della commissione delle
comunita'  europee  che istituisce misure eccezionali di sostegno del
mercato  delle  carni  bovine ed in particolare l'art. 3, che prevede
l'acquisto  da parte degli Stati membri di bovini di eta' al di sopra
dei  30  mesi  ai fini dell'abbattimento e della distruzione completa
della  carcassa,  e l'art. 4, che prevede il pagamento da parte degli
Stati  membri  di  un  prezzo ai produttori e loro rappresentanti per
animali  conferiti ai fini dell'abbattimento e della distruzione, con
onere a carico della comunita' pari al 70% del prezzo di acquisto nei
limiti indicati nell'allegato 1 del predetto regolamento;
  Vista  la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n.
791  del 12 marzo 2001, con annessa nota A.G.E.A. n. 2098 del 5 marzo
2001,  nella  quale viene quantificato in lire 297,9 miliardi l'onere
relativo  all'acquisto  dei capi di cui ai sopracitati articoli 3 e 4
del  regolamento  CE n. 2777/2000, di cui lire 208,5 miliardi, pari a
70% del predetto onere, a carico della comunita';
  Considerata  la  particolare situazione di emergenza concernente la
diffusione  del  morbo  della  BSE  per fronteggiare la quale occorre
mobilitare i mezzi necessari per effettuare le spese fino a quando la
commissione europea non abbia versato le quote di propria competenza;
  Considerato,  altresi',  che  in base a quanto previsto dall'art. 6
della  legge  183/1987  per  le  anticipazioni  erogate  il  fondo di
rotazione   "non   puo'   superare   il   90   per  cento  di  quanto
complessivamente   spettante  a  titolo  di  contributi  nazionali  e
comunitari";
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15 maggio  2000,  nella riunione
svoltasi   in   data   26 marzo  2001  con  la  partecipazione  delle
amministrazioni interessate;

                              Decreta:
  1. Al  fine  di consentire il pagamento dell'acquisto dei bovini di
eta'  al  di  sopra  dei  30 mesi per l'abbattimento e la distruzione
completa della carcassa ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento
CE  n. 2777/2000 e' previsto un finanziamento di lire 297.892.373.400
(153,849  Meuro) a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987,  in  favore  dell'agenzia  per le erogazioni in agricoltura
(AGEA).
  2. Il   90   per   cento   di   tale  finanziamento,  pari  a  lire
268.103.136.060   (138,464   Meuro)  viene  integralmente  trasferito
all'AGEA,  su  richiesta  della  medesima,  ai sensi della richiamata
legge  n. 183/1987, art. 6, paragrafo 2. L'ulteriore saldo del 10 per
cento  pari  a  lire  29.789.237.340  (15,385  Meuro)  verro' erogato
all'AGEA   in  relazione  ai  rimborsi  comunitari  a  seguito  della
rendicontazione delle spese sostenute.
  3. L'AGEA,  quale  organismo  di coordinamento ai sensi del decreto
legislativo  n.  165/1999,  provvedera'  a  restituire  al  fondo  di
rotazione  la  quota  di  finanziamento  comunitario  assegnata dalla
commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2777/2000, nonche'
la  differenza tra la quota nazionale erogata e quella che risultera'
effettivamente  dovuta  in  base  al  totale  delle spese sostenute e
riconosciute  legittime  dalla Commissione europea. A tal fine verra'
comunicata  al  dipartimento  dalla ragioneria generale dello Stato -
I.G.R.U.E  specifica  rendicontazione  relativa  all'attuazione degli
interventi  di cui agli articoli 3 e 4 del predetto regolamento CE n.
2777/2000.
  4.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e l'AGEA
effettuano i controlli di competenza.
  5.  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2001
                                  L'ispettore generale capo: Cimadori

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Tesoro, foglio n. 383