Alle       Direzioni      regionali
                                     dell'Agenzia delle entrate
                                  Agli   Uffici  locali  dell'Agenzia
                                     delle entrate
                                  Agli Uffici IVA
                                  e, per conoscenza
                                  Al Ministero     delle    politiche
                                     agricole e forestali - Direzione
                                     generale  dei servizi generali e
                                     del  personale  - Div. ex VIII -
                                     Enti pubblici
                                  Al Ministero     dell'interno     -
                                     Dipartimento    della   pubblica
                                     sicurezza  -  Direzione centrale
                                     affari   generali   -   Servizio
                                     Polizia amministrativa e sociale
                                  Al Comando  generale  della Guardia
                                     di   finanza   -   III   Reparto
                                     operazioni - Ufficio fiscalita'
                                  Al Ministero    delle   finanze   -
                                     Segretariato generale
                                  Alle       Direzioni       centrali
                                     dell'Agenzia delle entrate
                                  All'UNIRE
                                  Allo  SNAI  -  Sindacato  nazionale
                                     agenzie ippiche
                                  Alla SNAI servizi S.r.l.
                                  Alla SPATI S.r.l.
                                  Alla TOTO 2000 S.r.l.
                                  Alla Ariston servizi S.r.l.
                                  Alla Federippodromi
                                  Alla SOGEI S.p.a.
                                  Al Sindacato nazionale allibratori
                                  Al SAGI Sport
                                  Al SICS

1. Premessa.
  Com'e'  noto,  l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile  1998,  n.  169, recante norme regolamentari per il riordino
della  disciplina  organizzativa,  funzionale  e fiscale dei giochi e
delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, rimette al Ministero
delle  finanze,  d'intesa  con  quello  delle  politiche  agricole  e
forestali,  l'attribuzione  delle  concessioni  per l'esercizio delle
scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa.
  Le   convenzioni   tipo  che  accedono  alle  predette  concessioni
prevedono  le  condizioni per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta della duplice tipologia di scommesse.
  Con nota n. 5275/2001 del 22 gennaio 2001 e' stato comunicato che a
partire  dal  3 gennaio  corrente anno e' disponibile, in ambiente di
esercizio,  la  procedura  di  accettazione delle scommesse ippiche a
quota fissa.
  Con  la  presente  circolare  si  forniscono  alcuni chiarimenti, a
seguito  di  quesiti  degli operatori del settore, sulle modalita' di
gestione delle scommesse a quota fissa.

2. Ritiri di cavalli nelle scommesse a quota fissa.
  Le  norme  che  disciplinano l'accettazione delle scommesse a quota
fissa  contenute  nel  "Regolamento  per le scommesse sulle corse dei
cavalli"  emanato  dall'UNIRE  nel  1962  e  successive integrazioni,
prevedono,  in  caso  di  ritiri  di  uno  o  piu' cavalli, procedure
particolari  allo  scopo di evitare l'eccessivo numero dei rimborsi e
tutelare nel contempo gli scommettitori.
  Tali  procedure, che prendono a base le quote del totalizzatore per
determinare la quota di vincita delle scommesse a quota fissa in caso
di  ritiri,  sembrano  non  compatibili,  quanto  meno  ad  un  esame
letterale del testo normativo, con le disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che all'art. 4, comma
4,  prescrive "E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore".
  Tale  divieto  deve  ritenersi  il  logico  corollario della norma,
sancita  nello  stesso art. 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, che stabilisce, in via generale, che le scommesse possono
essere  effettuate  solo al totalizzatore o a quota fissa, escludendo
quindi  quella  modalita'  che  era  in  uso prima dell'avvento della
totalizzazione  nazionale  e  cioe'  il  sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore.
  Deve osservarsi, tuttavia, che l'applicazione delle norme contenute
nel  citato  regolamento UNIRE relative alle scommesse a quota fissa,
ad  una lettura logica e sistematica del contesto legislativo, sembra
non contrastare con la disposizione contenuta nel citato art. 4 per i
seguenti motivi:
    il  ricorso alla determinazione della quota di vincita, prendendo
a  base  la  quota  del totalizzatore, si verificherebbe solo in casi
eccezionali  e  cioe'  nel caso di ritiro di uno o piu' cavalli nella
corsa indicata nella scommessa;
    solo  una  parte  delle  scommesse,  quelle accettate prima della
notificazione  della  variazione  al  campo  dei partenti, verrebbero
liquidate,  in  caso  di  vincita,  prendendo  a  base  la  quota del
totalizzatore  mentre  le  scommesse  accettate  successivamente alla
variazione  seguirebbero  il  normale  corso  della scommessa a quota
fissa;
    tutte  le  ricevute  di  scommessa  vengono  emesse  dopo la loro
registrazione  presso  il totalizzatore nazionale del Ministero delle
finanze e pertanto in regime di assoluta trasparenza.
  L'unica  soluzione  adottabile  per tutelare lo scommettitore ed il
concessionario,  nel  caso  eccezionale  in  questione,  tralasciando
quella  del rimborso, appare essere quella di prendere a base, per il
calcolo  della  vincita,  una quota determinata secondo le preferenze
accordate  dagli  stessi  scommettitori,  da  considerare sicuramente
congrua,  stanti  i  volumi  di scommesse accettate dal totalizzatore
nazionale.
  Tanto  premesso,  si  ritiene  opportuno  fare alcune precisazioni,
nelle  more  di  uno  specifico  intervento normativo, in ordine alle
modalita'  di  accettazione  e gestione delle scommesse a quota fissa
con particolare riguardo all'ipotesi dei ritiri dei cavalli.
  Per  quanto  riguarda  le norme che debbono sempre essere applicate
nelle agenzie ippiche, si precisa che:
    le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate
sul  cavallo  o  sui  cavalli da non considerare regolarmente partiti
saranno  rimborsate,  mentre le scommesse risultanti vincenti, emesse
prima  della convalida del ritiro, saranno liquidate prendendo a base
la  quota  del  totalizzatore  con  una  quota  minima  di  undici e,
comunque,  senza  che  l'importo  liquidato possa superare del 20% la
somma   pattuita   come   vincita.   In   mancanza  della  quota  del
totalizzatore  saranno  liquidate  secondo  la  somma  pattuita  come
vincita.  Le scommesse emesse dopo la convalida del ritiro - e quindi
dopo  l'eventuale  aggiornamento delle relative quote fisse - saranno
liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita;
    nelle  corse  in cui si verifica il ritiro di uno o piu' cavalli,
la  scommessa  singola  sul  piazzato a quota fissa ha per oggetto il
cavallo  classificato  nell'ordine  di  arrivo primo o secondo, nelle
corse  in  cui  risultano partenti, dopo l'apertura dell'accettazione
delle  scommesse,  non  meno  di quattro e non piu' di sette cavalli;
primo  o  secondo  o terzo, nelle corse in cui risultano partenti non
meno  di  otto  cavalli,  anche dopo la convalida della variazione al
campo  dei  partenti. La medesima norma vige nel caso delle scommesse
al totalizzatore sul piazzato;
    per  le  scommesse  multiple  a  quota fissa effettuate presso le
agenzie  ippiche,  prima  della  convalida  del  ritiro o dei ritiri,
comprendenti  un  cavallo  della  corsa  in  questione da considerare
regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso
di  vincita  verranno  liquidate  come scommesse multiple prendendo a
base,  per  il solo termine in cui si e' verificata la variazione nel
campo  dei partenti, la quota del totalizzatore, con una quota minima
di  11  e  con  il  limite  del 20% in piu' rispetto alla quota fissa
indicata,  e per i rimanenti termini la relativa quota fissa indicata
per  ogni  singolo  termine;  le  scommesse  multiple  a  quota fissa
effettuate  presso le agenzie ippiche, dopo la convalida del ritiro o
dei ritiri, e quindi dopo la eventuale, conseguente, variazione della
relativa  quota fissa, saranno liquidate, in caso di vincita, secondo
la somma pattuita;
    le  scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non
regolarmente  partito,  sono  nulle  per  tale termine e valide per i
rimanenti  termini  ed  in  caso di vincita verranno liquidate, per i
termini  validi, secondo le relative quote fisse indicate per ciascun
termine.

3. Risultato economico del concessionario nelle scommesse a quota
   fissa. Contenuto delle quote.

  Va  da  se' che il risultato economico del concessionario derivante
dall'esercizio   delle   scommesse   in  riferimento  va  determinato
detraendo   dall'introito   lordo  delle  scommesse  l'imposta  unica
prevista  dal  decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, la quota
di prelievo destinata all'UNIRE, nonche' l'importo delle vincite.
  Si  precisa,  infine,  che  le  quote  da  esporre al pubblico sono
comprensive dell'importo giocato e della quota pattuita come vincita.
  Sulle  problematiche  sopra  esposte e' stato acquisito il concerto
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
    Roma, 10 aprile 2001
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano