IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  124  del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge
7 novembre 1942, n. 1528;
  Visto  il  regolamento  per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Vista  la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
  Vista  la  legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione  della  convenzione  europea  per  la  elaborazione di una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sulla istituzione del
servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  26  della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita' europea (legge comunitaria
1995 - 1997);
  Vista  la  risoluzione  AP-CSP  (00)8  che prevede per il 1o aprile
2001,  l'entrata  in  vigore  del  testo revisionato della monografia
"Daunorubicina  cloridrato (0662)" della Farmacopea europea (allegato
1);
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'entrata  in  vigore nel territorio
nazionale  del  testo  adottato  dalla  richiamata  risoluzione, come
previsto  dal  citato  art.  26  della  legge 24 aprile 1998, n. 128,
nonche'  di  chiarire  che i testi nelle lingue inglese e francese di
cui   al   presente   provvedimento   sono   esclusi  dall'ambito  di
applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  testo  nelle  lingue  inglese  e  francese della monografia
"Daunorubicina  cloridrato"  elencato  nell'allegato n. 1 al presente
decreto,  entra in vigore nel territorio nazionale come facente parte
della  farmacopea  ufficiale  della  Repubblica italiana il 1o aprile
2001.
  Il citato testo e' disponibile, a richiesta, presso il segretariato
tecnico   della   farmacopea  ufficiale  dell'Istituto  superiore  di
sanita'.
  2.  I  testi  nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1
non  sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    Roma, 30 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi