IL DIRIGENTE GENERALE
              dell'ufficio centrale per l'orientamento
            e la formazione professionale dei lavoratori

  Vista  la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Vista  la  legge  del  17 maggio  1999,  n.  144, art. 68, relativo
all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
  Visto  l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita'
formative  espresso  dalla  Conferenza  unificata  ex  art. 8 decreto
legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 luglio
2000,  n.  257,  art.  9,  sulle  modalita'  di  finanziamento  delle
attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
  Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per il corrente anno 2001 sono destinati al finanziamento delle
iniziative  di  cui  all'art.  68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3
della  legge  n.  144  del  17 maggio 1999, 362 miliardi a valere sul
Fondo  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.  148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.  Tali  risorse  vengono  ripartite  fra le regioni e le province
autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  12 luglio 2000, n. 59, art. 9. Le
quote  per  ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella
tabella  A  allegata  al  presente  decreto, di cui costituisce parte
integrante.
  2.  Per  gli interventi di competenza dei servizi per l'impiego e/o
per  le  azioni  di  sistema  collegate  all'attuazione  dell'obbligo
formativo  non  coperti da altri finanziamenti di origine nazionale o
comunitaria  si  provvede  con  una  quota  fino al 10% delle risorse
assegnate.
  Le  restanti  risorse  vengono utilizzate per gli interventi di cui
all'art.  68,  comma  1,  della legge n. 144/1999, di competenza alle
regioni e alle province autonome e rivolti ai giovani che compiono 15
e 16 anni nel corso dell'anno 2001.
  3.  L'onere  di  cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.