IL DIRIGENTE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9, sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. 1. Per il corrente anno 2001 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, 362 miliardi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 59, art. 9. Le quote per ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Per gli interventi di competenza dei servizi per l'impiego e/o per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperti da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria si provvede con una quota fino al 10% delle risorse assegnate. Le restanti risorse vengono utilizzate per gli interventi di cui all'art. 68, comma 1, della legge n. 144/1999, di competenza alle regioni e alle province autonome e rivolti ai giovani che compiono 15 e 16 anni nel corso dell'anno 2001. 3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.