IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.p.a. Italtecno inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
14 febbraio  2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  2 ottobre 2000,
stabilisce  per  un  periodo  di nove mesi, decorrente dal 1o gennaio
2001,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da trentotto ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  industria appalti aziende ferrovie dello Stato applicato - a
trenta  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a venticinque unita', su un organico complessivo di
ventinove unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare,  in  tutto  o  in  parte, la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 30 settembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura  prevista  dall'art  6,  comma  3,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28  novembre  1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Italtecno, con sede in Napoli, unita' di Reggio Calabria, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  trentotto  ore  settimanali  a  trenta  ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a venticinque
unita', su un organico complessivo di ventinove unita'.