IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo  di recepimento della direttiva del
consiglio  98/81/CE  del  26 ottobre  1998, che modifica la direttiva
90/219/CEE   in   materia  di  impiego  confinato  di  microorganismi
geneticamente modificati;
  Visto  l'art. 18 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al
Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative
alle  prestazioni  fornite  dal  Ministero stesso per l'effettuazione
delle  ispezioni e dei controlli, per l'espletamento dell'istruttoria
finalizzata   alla   verifica   delle   notifiche   e   dei  relativi
aggiornamenti,   nonche'   per  il  funzionamento  della  commissione
interministeriale di valutazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine
alle  notifiche  presentate  dai  soggetti  interessati  e  riportate
nell'elenco  di  cui  in  allegato, sono dovute le tariffe indicate a
fianco di ciascuna prestazione.
  2.  Le  tariffe  di  cui  sopra sono calcolate sulla base del costo
effettivo dei servizi resi.