IL DIRIGENTE PROVINCIALE
                        del lavoro di Arezzo
  Visto  l'art.  2544,  comma  primo,  prima parte del codice civile,
cosi'  come  integrato  dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1,
che  prevede  come le societa' cooperative che non sono in condizione
di  raggiungere  lo  scopo sociale o che per due anni consecutivi non
hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di
gestione possono essere sciolte;
  Considerato   che   ai  sensi  dell'art.  2544  del  codice  civile
l'autorita'   amministrativa  di  vigilanza  nella  fattispecie  puo'
discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative
in  argomento  si  identifica  con  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale;
  A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale
il  superiore  Ministero  ha  decentrato  alle D.P.L. le procedure di
scioglimento  d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per
le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento in questione non
comporta una successiva fase liquidatoria;
  Acquisito  il  parere  della  commissione centrale emesso in data 4
aprile 2001;
                               Decreta
lo   scioglimento  senza  nomina  di  commissario  liquidatore  della
societa'  cooperativa  (o  Consorzio)  C.E.AR.  -  Consorzio edilizio
aretino,  con  sede sociale in Arezzo P.p. 1281 - P.n. 198746, per la
quale  sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del
codice civile, primo comma, prima parte.
  Il suddetto provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  e  successivamente comunicato per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
    Arezzo, 16 maggio 2001
                                                Il dirigente: Lorusso