IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con Il Ministro dell'Ambiente e Il Ministro della Sanita' Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE concernente le emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli; Visto il decreto 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997, che recepisce la direttiva 96/1/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 88/77/CEE sopra richiamata; Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (opacita' dei fumi); Visto il decreto 14 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, che recepisce la direttiva 97/20/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 72/306/CEE sopra richiamata; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE"; Vista la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 44 del 16 febbraio 2000, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: - "veicolo" ogni veicolo come definito nell'allegato II, parte A del "decreto sulla omologazione CE", azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate; - "motore ad accensione spontanea o a gas", la fonte di propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto entita' tecnica ai sensi dell'articolo 2 del "decreto sulla omologazione CE", - "EEV", veicolo ecologico migliorato, il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I. 2. Gli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989 come da ultimo modificati dal decreto 27 marzo 1997, sono sostituiti dagli allegati da I a VII di cui all'allegato del presente decreto.