IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      Il Ministro dell'Ambiente
                                  e
                      Il Ministro della Sanita'

   Visto  l'articolo  229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2,
3  e  4  stabilisce  la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione  a  decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e
con  il  Ministro  della  sanita'  in  materia di norme costruttive e
funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno  1989,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1989,   di  recepimento  della  direttiva  88/77/CEE  concernente  le
emissioni  dei  gas  inquinanti  prodotti  dai  motori  ad accensione
spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
   Visto   il  decreto  27  marzo  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1997,  che recepisce la direttiva
96/1/CE  che  da  ultimo  ha  modificato la direttiva 88/77/CEE sopra
richiamata;
   Visto  il  decreto  5  agosto  1974 di recepimento della direttiva
72/306/CEE   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26 settembre 1974 concernente l'inquinamento
prodotto  dai  motori  diesel  destinati alla propulsione dei veicoli
(opacita' dei fumi);
   Visto  il  decreto  14  novembre  1997, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 1998, che
recepisce  la  direttiva  97/20/CE  che  da  ultimo  ha modificato la
direttiva 72/306/CEE sopra richiamata;
   Visto  il  decreto  8  maggio 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE   concernenti   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a  motore  e  dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, come da ultimo
modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva
98/91/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 133 del 9 giugno
1999   e   che   di  seguito  verra'  indicato  come  "decreto  sulla
omologazione CE";
   Vista  la  direttiva  1999/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  13 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  Europee  n.  L 44 del 16 febbraio 2000, relativa ai
provvedimenti  da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e
di  particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla  propulsione  di  veicoli  e  l'emissione  di inquinanti gassosi
prodotti  dai  motori  ad  accensione  comandata  alimentati  con gas
naturale  o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione
di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
           1. Ai fini del presente decreto si intende per:

   -  "veicolo"  ogni veicolo come definito nell'allegato II, parte A
del  "decreto  sulla  omologazione  CE",  azionato  da  un  motore ad
accensione  spontanea  o  a  gas,  ad  eccezione  dei  veicoli  della
categoria  M1  aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile
inferiore o pari a 3,5 tonnellate;
   -   "motore  ad  accensione  spontanea  o  a  gas",  la  fonte  di
propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto
entita'   tecnica   ai  sensi  dell'articolo  2  del  "decreto  sulla
omologazione CE",
   -  "EEV",  veicolo ecologico migliorato, il veicolo azionato da un
motore  conforme  ai  valori di emissione limite facoltativi indicati
nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.
   2.  Gli  allegati  al  decreto  ministeriale 5 giugno 1989 come da
ultimo  modificati  dal  decreto 27 marzo 1997, sono sostituiti dagli
allegati da I a VII di cui all'allegato del presente decreto.