IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   l'art.  9  della  legge  8 agosto  1990,  n.  253,  recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n.  180  convertito con
modificazioni  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267, modificato dal
decreto-legge  n.  132  del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13
luglio  1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato "decreto-legge"), ed
in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  1998,  concernente  l'atto di indirizzo e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 settembre  1999,  concernente  la  ripartizione  dei  fondi di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:
    l'art.  1,  che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la
realizzazione  del  programma  di interventi urgenti la somma di lire
13.451.287.500,  di  cui  lire 6.496.290.000 a valere sull'annualita'
1999 e lire 6.954.997.500 a valere sull'annualita' 2000;
    l'art.  4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome
di  Trento  e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri
per  i  servizi  tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa  del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei
piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
21 dicembre  1999,  con  il  quale e' stato approvato il programma di
interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art.
1,  comma  2, e 6, comma 2, del decreto-legge il giugno 1998, n. 180,
convertito  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di lire
7.600.000.000   e  si  rimanda  ad  un  successivo  provvedimento  la
programmazione delle risorse residue, pari a lire 5.851.287.500;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 luglio  2000 con il quale e' stata approvata la prima integrazione
del  programma  di  cui  al  precedente  punto per un importo di lire
4.585.938.612,  e  si  rimanda  ad  un  successivo  provvedimento  la
programmazione delle risorse residue, pari a lire 1.265.348.888;
  Vista  la  nota  n.  405/00/D309/CB/pc  del 7 febbraio 2000, con la
quale  la  provincia autonoma di Trento ha comunicato, tra gli altri,
l'intenzione  di  realizzare con le risorse residue un intervento nel
comune di Folgaria per la difesa della SS n. 350 e del nucleo abitato
di Busatti in comune di Lastebasse (provincia di Vicenza);
  Vista la delibera n. 2 del comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino    dei    fiumi    Isonzo,    Tagliamento,   Livenza,   Piave,
Brenta-Bacchiglione   del  16 marzo  2000,  avente  come  oggetto  la
modifica  del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico
molto  elevato  riguardante  la  regione  del  Veneto  e la provincia
autonoma   di  Trento,  con  conseguente  adozione  delle  misure  di
salvaguardia  per  le nuove aree perimetrate, ivi comprese quelle nel
territorio del comune di Folgaria, loc. Busatti (provincia di Trento)
e del comune di Lastebasse (provincia di Vicenza) esposte a rischio a
causa di un movimento franoso nel comune di Folgaria;
  Vista  la  documentazione  integrativa  trasmessa  dalla  provincia
autonoma di Trento in data 22 settembre 2000 concernente l'intervento
sito   nel   comune  di  Folgaria,  localita'  Busatti  e  Lastebasse
comportante una spesa di lire 2.700.000.000;
  Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
6 dicembre 2000, con la quale e' stata espressa l'intesa sullo schema
di delibera del comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con
gli impegni concordati nel corso della seduta;
  Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo
nella seduta del 13 marzo 2001;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio  2000  con  il quale al Ministro dell'ambiente, on.le Willer
Bordon,  sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la
Presidenza  del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali
e gli interventi nel settore della difesa del suolo;
                              Decreta:
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n.  180,  convertito  dalla  legge  3 agosto 1998, n. 267, modificato
dall'art.  9,  comma  3,  del  decreto-legge  13 maggio  1999 n. 132,
convertito  dalla  legge  13 luglio  1999, n. 226, dell'art. 5, primo
capoverso,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 settembre  1999,  e ad integrazione dei decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 21 dicembre 1999 e del 28 luglio 2000 di
approvazione  del  programma  di  interventi  urgenti della provincia
autonoma  di  Trento,  e'  approvato  l'intervento  di  riduzione del
rischio  di  frana  nel  comune  di  Folgaria,  per l'importo di lire
1.265.348.888;
  2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse
residue  pari  a  lire 1.265.348.888, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000;
  3.  Al  monitoraggio  e  controllo dell'attuazione degli interventi
programmati   provvede  il  Ministero  dell'ambiente  secondo  quanto
disposto  dall'art.  3  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio
1999;
  4.  Ove  per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180,
convertito  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  ordinanze di cui
all'art.  5,  comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra'
provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione,
monitoraggio e controllo degli interventi;
  5.   La   provincia   autonoma   di  Trento  per  il  completamento
dell'intervento  ricadente  in  provincia  di  Vicenza  -  comune  di
Lastebasse  -  localita' Busatti, si impegna a far fronte al relativo
onere  sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di
altri  interventi  programmati,  sia  richiedendone  il finanziamento
prioritario  nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti
ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari .
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 15 marzo 2001
                                             p. il Presidente: Bordon
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 347