L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP del 27 marzo 1995 di autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami  danni  rilasciata  alla  Medital Assistance S.p.a., con sede in
Roma, via Vallerotonda n. 7/13;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 18 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Medital Assistance S.p.a. che ha
approvato  le  modifiche  apportate  agli  articoli  5, 10 e 25 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo dello statuto sociale della Medital
Assistance  S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli
articoli:
    "art.  5  -  Nuova  determinazione  del  capitale sociale in euro
1.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 2.500.000.000)
diviso  in  n.  250.000 azioni del valore nominale di euro 6 ciascuna
[raggruppamento,  al  fine  della conversione del capitale da lire ad
euro,  di n. 10 azioni da nominali L. 1.000 cadauna in n. 1 azione da
nominali  L. 10.000;  aumento del capitale sociale per L. 404.500.000
mediante  prelevamento  di pari importo dalla riserva straordinaria e
aumento   del   valore  nominale  di  ciascuna  azione  a  L. 11.618;
conversione  del capitale sociale in euro 1.500.000 diviso come sopra
e rinvio a riserva di euro 49,06 per "ragioni matematico contabili"];
    "art.   10   -   Riformulazione   dell'articolo   in  conseguenza
dell'avvenuta conversione del capitale da lire ad euro:
      "ogni  azione  da'  diritto  ad  un  voto  per ogni sei euro di
capitale   sottoscritto."   (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "Ogni  azione da' diritto ad un voto per ogni mille lire
di capitale sottoscritto.";
    "art. 25 - Nuova disciplina in materia di:
      a) possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla  legge in capo ai
sindaci;
      b) ai fini del requisito di professionalita' di cui all'art. 1,
comma  2,  lettere  b)  e  c)  del  decreto ministeriale n. 162/2000,
individuazione  delle materie e dei settori di attivita' strettamente
attinenti all' attivita' della societa'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2001
                                             Il Presidente: Manghetti