IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41, recante "Piano per la
razionalizzazione  e  lo sviluppo della pesca marittima" e successive
modifiche;
  Vista  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 72, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto   l'art.   1   della  legge  n.  72/1992  che  stabilisce  la
destinazione  delle risorse del Fondo alla concessione di contributi,
a  titolo  di  pronto  intervento  a  parziale copertura del danno, a
favore  di  pescatori  singoli  o  associati che abbiano subito gravi
danni  o  si  trovino  in  particolari  condizioni  di bisogno per la
ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamita'
naturali  o  di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere
eccezionale;
  Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile,
recante  "Modalita'  tecniche  e  criteri  relativi alle provvidenze"
previste dalla citata legge n. 72/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche
al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000, recante ulteriori
modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre  1994, n. 561, convertito in
legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di
pesca e di acquacoltura";
  Visto  l'art.  1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si
dispone  che,  con  decreto  del  Ministero  delle  risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  sentita la commissione consultiva centrale
per  la  pesca  marittima,  sono  approvate  le modalita' tecniche di
attuazione in materia di Fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
  Vista   l'istanza   in   data  24 gennaio  2001  con  la  quale  la
Federcoopesca,  su  segnalazione  di  alcune  societa'  che  svolgono
attivita'  di  allevamento di mitili, ha chiesto il riconoscimento di
eccezionale calamita' naturale a seguito delle mareggiate abbattutesi
sul litorale veneto tra Pellestrina e Porto Levante nei giorni 13, 14
e  15 gennaio  2001  che  hanno  causato  ingenti  morie di molluschi
bivalvi;
  Vista  la  relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata al mare (ICRAM), incaricato di
effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno
denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalita' dell'evento;
  Sentita  la  commissione  consultiva centrale della pesca marittima
che,  nella riunione del 9 aprile 2001, ha reso all'unanimita' parere
favorevole al riconoscimento di eccezionale calamita' naturale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  seguito delle mareggiate abbattutesi sul litorale veneto tra
Pellestrina  e  Porto Levante nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2001 che
hanno  causato  ingenti  morie di molluschi bivalvi negli allevamenti
della zona, e' dichiarato lo stato di calamita' naturale.