Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine  protetta  per  l'olio  extravergine  di  oliva  "Colline  di
Romagna",  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92, presentata
dall'Associazione regionale produttori olivicoli, con sede in Rimini,
via  XXIII  Settembre,  112/A, esprime parere favorevole e formula la
proposta di disciplinare nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore - Ufficio tutela delle
denominazioni  di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e delle
attestazioni  di  specificita'  -  Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta "Colline di Romagna"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  protetta  "Colline di Romagna" e'
riservata  agli  oli  extra  vergine  di  oliva  che  rispondono alle
condizioni  e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92
ed indicati nel presente disciplinare di produzione.