Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva "Colline di Romagna", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione regionale produttori olivicoli, con sede in Rimini, via XXIII Settembre, 112/A, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" e' riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.