IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1.  Integrazione alle istruzioni per la compilazione dei modelli di
dichiarazione  "Unico 2001 - Persone fisiche" da presentare nell'anno
2001.
  1.1.  Nelle  istruzioni  al  modello di dichiarazione "Unico 2001 -
Persone   fisiche",   approvato   con  provvedimento  13 marzo  2001,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n.
81  del  6 aprile  2001, fascicolo 1, nel paragrafo "Appendice", alla
voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", pagina
88 della Gazzetta Ufficiale (pagina 74 del modello), sono aggiunti in
fine, i seguenti periodi:
  "I  titolari  di  diritti  reali  sui predetti immobili concessi in
locazione,   i   quali   ritengano   di   adeguarsi  all'orientamento
interpretativo   che   fissa  come  reddito  imponibile  solo  quello
risultante  dalle  tariffe  d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale
sull'importo  del  canone locativo, possono compilare il "quadro RB -
Redditi  dei  fabbricati"  senza  indicare  l'importo  del  canone di
locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
  In  tal  caso  gli  uffici preposti al controllo si atterranno alla
circolare  n.  22/E  del  6 marzo  2001  dell'Agenzia  delle entrate,
valutando  la  possibilita'  di  procedere  alla notifica di apposito
avviso   di  accertamento  nelle  forme  ordinarie  per  il  recupero
della maggiore  imposta  (articoli  37  e  seguenti  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)".
  2.  Integrazione alle istruzioni per la compilazione dei modelli di
dichiarazione  "Unico  2001  -  Societa' di persone ed equiparate" da
presentare nell'anno 2001.
  2.1.  Nelle  istruzioni  al  modello di dichiarazione "Unico 2001 -
Societa'  di  persone  ed  equiparate",  approvato  con provvedimento
14 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  91 alla
Gazzetta   Ufficiale   n.   95  del  24 aprile  2001,  nel  paragrafo
"Appendice", alla voce "Immobili riconosciuti di interesse sto-rico o
artistico",  pagina  132  della  Gazzetta  Ufficiale  (pagina 120 del
modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
    "I  titolari  di  diritti reali sui predetti immobili concessi in
locazione,   i   quali   ritengano   di   adeguarsi  all'orientamento
interpretativo   che   fissa  come  reddito  imponibile  solo  quello
risultante  dalle  tariffe  d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale
sull'importo  del  canone locativo, possono compilare il "quadro RB -
Redditi  dei  fabbricati"  senza  indicare  l'importo  del  canone di
locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
  In  tal  caso  gli  uffici preposti al controllo si atterranno alla
circolare  n.  22/E  del  6 marzo  2001  dell'Agenzia  delle entrate,
valutando  la  possibilita'  di  procedere  alla notifica di apposito
avviso   di  accertamento  nelle  forme  ordinarie  per  il  recupero
della maggiore  imposta  (articoli  37  e  seguenti  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).".
  3.  Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello di
dichiarazione "Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati".
  3.1.  Nelle  istruzioni  al  modello di dichiarazione "Unico 2001 -
Enti  non  commerciali  ed  equiparati",  approvato con provvedimento
14 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  91 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del 24 aprile 2001, nel paragrafo 6.2 le
istruzioni  al "Quadro RB - Redditi dei fabbricati", pagina 213 della
Gazzetta  Ufficiale  (pagina  27  del  modello), dopo le precisazioni
relative  alla  compilazione  della  "colonna  1"  per  gli  immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, sono aggiunti in fine,
i seguenti periodi:
    "I  titolari  di  diritti reali sui predetti immobili concessi in
locazione,   i   quali   ritengano   di   adeguarsi  all'orientamento
interpretativo   che   fissa  come  reddito  imponibile  solo  quello
risultante  dalle  tariffe  d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale
sull'importo  del  canone locativo, possono compilare il "quadro RB -
Redditi  dei  fabbricati"  senza  indicare  l'importo  del  canone di
locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
  In  tal  caso  gli  uffici preposti al controllo si atterranno alla
circolare  n.  22/E  del  6 marzo  2001  dell'Agenzia  delle entrate,
valutando  la  possibilita'  di  procedere  alla notifica di apposito
avviso   di  accertamento  nelle  forme  ordinarie  per  il  recupero
della maggiore  imposta  (articoli  37  e  seguenti  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).".
  4.  Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello di
dichiarazione "Unico 2001 - Societa' di capitali, enti commerciali ed
equiparati".
  4.1.  Nelle  istruzioni  al  modello di dichiarazione "Unico 2001 -
Societa'  di capitali, enti commerciali ed equiparati", approvato con
provvedimento  26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n.
91  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo
4.2  le  istruzioni  al  "Quadro RF - Reddito di impresa", pagina 395
della  Gazzetta Ufficiale (pagina 23 del modello), dopo le parole: "a
norma  dell'art.  84,  comma  2, per quelli situati all'estero", sono
aggiunti i seguenti periodi:
    "Per  gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,
ai  sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (gia' legge
1o  giugno  1939,  n.  1089),  la  rendita  da  indicare  deve essere
determinata  mediante  l'applicazione  della minore tra le tariffe di
estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il
fabbricato e' collocato.
  Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere
indicato  il  relativo canone determinato ai sensi degli articoli 34,
comma 4-bis, e 129 del TUIR.
  I  titolari  di  diritti  reali  sui  predetti immobili concessi in
locazione,   i   quali   ritengano   di   adeguarsi  all'orientamento
interpretativo   che   fissa  come  reddito  imponibile  solo  quello
risultante  dalle  tariffe  d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale
sull'importo  del  canone locativo, possono indicare in dichiarazione
la rendita catastale.
  In  tal  caso  gli  uffici preposti al controllo si atterranno alla
circolare  n.  22/E  del  6 marzo  2001  dell'Agenzia  delle entrate,
valutando  la  possibilita'  di  procedere  alla notifica di apposito
avviso   di  accertamento  nelle  forme  ordinarie  per  il  recupero
della maggiore  imposta  (articoli  37  e  seguenti  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).".
Motivazioni.
  Il   presente   provvedimento   e'   emanato  tenendo  conto  della
giurisprudenza  da  ultimo  formatasi in merito alla tassazione degli
immobili  riconosciuti di interesse storico o artistico (Consiglio di
Stato,  Sez.  IV, ord. n. 2741/2001 dell'8 maggio 2001) ed al fine di
rendere  omogenee  le  istruzioni  per la compilazione dei modelli di
dichiarazione in relazione alle medesime fattispecie.
  Pertanto,   il   provvedimento   in   esame,   facendo  seguito  al
provvedimento  25 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
123 del 29 maggio 2001) con il quale e' stata disposta l'integrazione
delle  istruzioni  al  modello  di  dichiarazione  730/2001,  dispone
l'integrazione  delle  istruzioni  ai  modelli  "Unico 2001 - Persone
fisiche",  "Unico  2001  - Societa' di persone ed equiparate", "Unico
2001  - Enti non commerciali ed equiparati" ed "Unico 2001 - Societa'
di capitali, enti commerciali ed equiparati".
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2001
                                                 Il direttore: Romano