IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968,
concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della  vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad
agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1164 del
24 dicembre  1969  e  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni
intervenute  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 luglio
1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,
n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e sue successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143, recante:
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre  1997,  relativo alle
procedure  per  l'ottenimento  e l'iscrizione di selezioni clonali di
varieta' di vite al catalogo nazionale delle varieta' di vite;
  Considerato che all'art. 1 del suddetto decreto 22 dicembre 1997 e'
previsto  che  la  selezione  e l'omologazione delle varieta' di vite
deve  avvenire  secondo  criteri  da stabilirsi con provvedimento del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Ritenuto   necessario   stabilire   il   protocollo   tecnico   per
l'attuazione   di  tale  disposizione,  cosi'  da  renderne  omogenea
l'applicazione;
  Considerato che il comitato nazionale per l'esame delle varieta' di
vite  ha  espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto
provvedimento nella seduta del 3 marzo 2000;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  selezione clonale delle varieta' di vite nonche' l'omologazione
e  l'iscrizione  dei  relativi  cloni  nel  registro  nazionale delle
varieta'  di  vite  dovra' avvenire secondo le disposizioni contenute
nel protocollo tecnico allegato al presente decreto.
  Sono escluse da detta selezione ed omologazione le varieta' di vite
ed i relativi cloni geneticamente modificati.
  Il presente decreto registrato presso gli organi di controllo sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    Roma, 6 febbraio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio