IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue successive modifiche; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alle procedure per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al catalogo nazionale delle varieta' di vite; Considerato che all'art. 1 del suddetto decreto 22 dicembre 1997 e' previsto che la selezione e l'omologazione delle varieta' di vite deve avvenire secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuto necessario stabilire il protocollo tecnico per l'attuazione di tale disposizione, cosi' da renderne omogenea l'applicazione; Considerato che il comitato nazionale per l'esame delle varieta' di vite ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto provvedimento nella seduta del 3 marzo 2000; Decreta: Articolo unico La selezione clonale delle varieta' di vite nonche' l'omologazione e l'iscrizione dei relativi cloni nel registro nazionale delle varieta' di vite dovra' avvenire secondo le disposizioni contenute nel protocollo tecnico allegato al presente decreto. Sono escluse da detta selezione ed omologazione le varieta' di vite ed i relativi cloni geneticamente modificati. Il presente decreto registrato presso gli organi di controllo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Roma, 6 febbraio 2001 Il direttore generale: Ambrosio