IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso; Visto il comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, che riserva, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'importo di lire 15 miliardi ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dal citato art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica; Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che il citato comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la definizione della forma e della misura dell'agevolazione e delle modalita' di concessione previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Preso atto che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 23 luglio 1996; Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 giugno 2000; Visto il parere delle commissioni parlamentari espresso in data 19 e 20 settembre 2000; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari sono i consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come di seguito individuati: a) le societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; b) tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali o individuati dalle regioni come aventi rilevanza regionale. 2. Qualora la gestione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati dalle societa' consortili di cui alla lettera a), punto 1, del presente articolo sia gia' stata affidata a societa' costituite ai sensi del punto 1 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, le agevolazioni di cui al presente decreto vengono riconosciute alla societa' di gestione purche' la stessa abbia aderito al consorzio Infomercati. 3. Per mercati agro-alimentari all'ingrosso si intendono tutti i mercati all'ingrosso che commercializzano i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, e che pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante.