IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto   l'art.   2   del  decreto-legge  17 giugno  1996,  n.  321,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con
il   quale   viene   istituito   il  consorzio  obbligatorio  per  la
realizzazione   e   gestione  del  sistema  informatico  dei  mercati
agro-alimentari all'ingrosso;
  Visto  il  comma  1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140,
che  riserva, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art.
6  della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'importo di lire 15 miliardi
ai  consorziati  obbligati  a  partecipare al consorzio obbligatorio,
istituito dal citato art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, per
la   realizzazione   di  un  programma  di  investimenti  finalizzato
all'acquisizione  delle  apparecchiature  e  dei pacchetti gestionali
necessari a garantire la connessione alla rete informatica;
  Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, concernente
il  conferimento  di  funzioni  e compiti dello Stato alle regioni ed
agli enti locali;
  Considerato che il citato comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio
1999,  n.  140,  ai  fini  della  immediata realizzazione del sistema
nazionale   informatico   dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso
attribuisce    al    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   la   definizione   della  forma  e  della  misura
dell'agevolazione  e  delle modalita' di concessione previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere
delle   commissioni  parlamentari  competenti,  in  deroga  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Preso  atto  che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data
10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con
decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo
statuto;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea del 23 luglio 1996;
  Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta
del 22 giugno 2000;
  Visto  il parere delle commissioni parlamentari espresso in data 19
e 20 settembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari

  1.   I   soggetti   beneficiari  sono  i  consorziati  obbligati  a
partecipare al consorzio obbligatorio di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come di seguito individuati:
    a)  le  societa'  consortili  a  partecipazione maggioritaria  di
capitale  pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati
agro-alimentari  all'ingrosso,  delle agevolazioni previste dall'art.
11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
    b)   tutti   gli  altri  enti  e  societa'  gestori  dei  mercati
agro-alimentari   all'ingrosso   inseriti   nei   piani  regionali  o
individuati dalle regioni come aventi rilevanza regionale.
  2.  Qualora  la  gestione  dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
realizzati dalle societa' consortili di cui alla lettera a), punto 1,
del  presente  articolo sia gia' stata affidata a societa' costituite
ai  sensi  del  punto  1  della  delibera  CIPE  31 gennaio  1992, le
agevolazioni  di  cui  al  presente decreto vengono riconosciute alla
societa'  di  gestione  purche'  la stessa abbia aderito al consorzio
Infomercati.
  3.  Per  mercati  agro-alimentari all'ingrosso si intendono tutti i
mercati   all'ingrosso   che  commercializzano  i  prodotti  freschi,
conservati  e  trasformati,  di  origine  agricola  e  non  agricola,
destinati   essenzialmente   all'alimentazione,   e   che   pertanto,
comprendono  le  carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti
dell'industria alimentare, i fiori e le piante.