IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  ministeriale 28 gennaio 2000 recante "Criteri e
modalita'  per  la  contrazione  dei  mutui  da parte delle comunita'
montane  per le finalita' di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999"
e le leggi in esso richiamate;
  Visto  il decreto ministeriale 5 dicembre 2000 recante "Proroga dei
termini indicati nel decreto ministeriale 28 gennaio 2000 inerente la
contrazione  dei  mutui  da  parte delle comunita' montane ex lege n.
144/1999";
  Vista  la  richiesta  di  proroga  dei termini previsti dal decreto
ministeriale   5 dicembre   2000  sopracitato,  avanzata  dall'Unione
nazionale  comuni e comunita' montane (UNCEM) al Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica - per le comunita'
montane della regione Lazio - con nota n. 1080 del 18 aprile 2001;
  Considerato  che  la  normativa di riordino delle comunita' montane
della  regione  Lazio  -  che  modifica  sensibilmente  la precedente
configurazione  territoriale  e  prevede  altresi' la costituzione di
nuove comunita' - ha avviato il suo perfezionamento solo il 20 aprile
2001;
  Considerato   inoltre,  che,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale 28 gennaio 2000, e' consentito alle comunita' montane di
nuova  costituzione  di presentare le richieste di finanziamento - ex
art.  1  del  medesimo  decreto  - alla Cassa depositi e prestiti per
l'elaborazione  dei  piani  di  sviluppo, previsti dall'art. 29 della
legge  n.  142/1990  e  dall'art. 7 della legge n. 97/1994, entro tre
mesi dalla data di costituzione delle comunita' stesse;
  Ritenuto  opportuno  consentire  alle  nuove  comunita'  montane di
diventare  operative  e di avviare e completare le procedure previste
dal  decreto  ministeriale  28 gennaio 2000 al fine di non privare le
stesse dei necessari strumenti di programmazione;
  Ritenuto  tuttavia  necessario  evitare ulteriori slittamenti delle
procedure   di  attivazione  dei  finanziamenti  onde  consentire  la
realizzazione delle finalita' di cui alla legge n. 144/1999;
                              Decreta:
  I termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di sviluppo
-  ex  art. 1, primo comma del decreto ministeriale 28 gennaio 2000 -
relativi alle comunita' montane della regione Lazio sono differiti al
30 settembre 2001.
  Il  termine  per la presentazione dei progetti - ex art. 1, secondo
comma  del  decreto  ministeriale  28 gennaio  2000  - da parte delle
comunita'  montane  alla  regione  Lazio,  e' differito al 31 ottobre
2001.
  Resta  confermato  il  termine  del 15 dicembre 2001, stabilito dal
decreto ministeriale 5 dicembre 2000, per la valutazione dei progetti
da parte della regione Lazio.
    Roma, 31 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Visco