IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governoe  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio deiMinistri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche,
dai  Sottosegretari  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.