IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001);
  Visto  l'art.  129,  comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che
prevede  interventi  strutturali  e  di prevenzione negli allevamenti
ovini  colpiti  dalla  malattia  della  lingua blu, negli allevamenti
avicoli  e  fauna  selvatica  colpiti  dall'influenza  aviaria, negli
impianti  viticoli  colpiti  da  flavescenza  dorata,  negli impianti
frutticoli   colpiti   dalla   malattia  Sharka,  nonche'  interventi
strutturali  e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina,
compreso  il  sostegno  alla  tracciabilita' delle carni, e aiuti per
l'eccezionale crisi agrumicola;
  Considerato  che  le  modalita'  di attuazione degli interventi nei
limiti  dei  tetti  di  spesa fissati dallo stesso art. 129, comma 1,
sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  individuare i criteri a cui si devono
uniformare  le  regioni  per  la  concessione  degli  aiuti  volti al
miglioramento  strutturale  e di prevenzione per l'eradicazione delle
infezioni  di  lingua  blu,  influenza  aviaria, flavescenza dorata e
sharka,  rinviando  a  separato  provvedimento le modalita' attuative
degli   interventi   per   la   crisi  agrumicola  e  l'encefalopatia
spongiforme bovina;
  Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province
autonome;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato-regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 22 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  interventi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni
di  lingua  blu  negli  allevamenti ovini, di influenza aviaria negli
allevamenti  avicoli  e di fauna selvatica, di flavescenza dorata nei
vigneti e di sharka nei frutteti, sono attuati dalle regioni, entro i
limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  secondo  le  modalita' di
seguito indicate:
1. Lingua blu negli allevamenti ovini.
  a)  Area  di  intervento:  territori  regionali  in  cui sono state
riscontrate  le  infezioni  che  hanno  determinato  gli abbattimenti
obbligatori e nei territori limitrofi di rispetto e sorveglianza.
  b) Interventi finanziabili:
    1)  costruzione  o  adeguamento  di locali di ricovero esistenti,
senza  aumento  della  capacita' produttiva, per proteggere le greggi
nelle  aree  di  maggiore  esposizione  e  aggressivita' dell'insetto
vettore (culicoides imicola);
    2)  i locali devono presentare idonee caratteristiche costruttive
ed  essere  dotati  delle  necessarie attrezzature atte ad assicurare
condizioni di benessere del bestiame ed impedire, o comunque limitare
l'ingresso dell'insetto vettore;
    3)  misure  di  prevenzione  attraverso  una  capillare  opera di
informazione  agli  allevatori sulle razionali pratiche di conduzione
per contenere l'espansione dell'infezione.
  c) Entita' del contributo:
    1)  fino  al  60%  della spesa ritenuta ammissibile dalla regione
territorialmente competente per gli interventi di cui ai punti 1 e 2,
lettera b);
    2)  fino  al 100% della spesa sostenuta per gli interventi di cui
al punto 3, lettera b), nel limite del 5% dell'assegnazione.
2. Influenza aviaria.
  a) Area d'intervento: focolai delle infezioni e territori limitrofi
di rispetto e sorveglianza, delimitati dalla regione.
  b) Interventi finanziabili:
    1)  miglioramento  delle  strutture  produttive  e di trattamento
della  pollina,  per  garantire  la  sicurezza  igienico-sanitaria  e
migliorare  il  benessere degli animali, senza aumentare le capacita'
produttive;
    2)  adeguare  i  sistemi  produttivi  ad  ulteriori normative che
prevedono  nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale
e  di  benessere  degli  animali,  favorendo  anche  le riconversioni
produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o
di mercato, senza aumentare le capacita' produttive.
  c) Entita' del contributo:
    1)  fino  al  60%  della spesa ritenuta ammissibile dalla regione
territorialmente competente, elevabile al 75% nei seguenti casi:
      2) adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in
gabbia,  ai  sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della
direttiva   1999/74/CEE   del   Consiglio  del  19 luglio  1999,  che
stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;
      3)  adeguamento  degli  impianti  per  l'allevamento di galline
ovaiole,  polli  da  ingrasso,  faraone,  anatre, tacchini e oche, al
regolamento  CEE  2092/91,  integrato  dal regolamento CE 1804/99 del
Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;
      4)  adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti
disposizioni:  articoli  10,  comma 7, e 18, della legge n. 157/1992,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997.
  Le  regioni  stabiliscono  le  priorita'  in base alle richieste di
intervento,  tenuto  conto delle disponibilita' finanziarie derivanti
dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
3. Flavescenza dorata nei vigneti.
  a) Area d'intervento: territori vitati, delimitati dalla regione in
cui  e'  stata  dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto
ministeriale  31 maggio  2000, n. 32442; sono ammessi a finanziamento
anche  le  estirpazioni  indicate  dalle  regioni ed i corrispondenti
reimpianti,    accertati    dalle    regioni   stesse   anteriormente
all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria.
  b) Interventi finanziabili:
    1)  estirpazione  delle  piante  infette,  comprese  viti madri e
barbatelle in vivaio senza l'obbligo di reimpianto;
    2)  reimpianto  senza aumento di superfici, anche in aree diverse
da quelle di estirpazione.
  c) Spesa finanziabile:
    1)  fino  a  L. 4.000.000  per  ettaro,  per l'estirpazione senza
reimpianto;
    2)  fino  a  L. 30.000.000  per  ettaro, per l'estirpazione ed il
reimpianto;
    3)  fino a L. 5.000 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse
nel vigneto;
    4) fino a L. 2.500 per la distruzione di barbatelle in vivaio.
  I  predetti  limiti  di  spesa possono essere aggiornati qualora si
verifichino notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la
realizzazione dell'intervento.
  d) Entita' del contributo:
    1)  fino  al 60% della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti
dei parametri indicati al punto c).
  e) Adempimenti particolari:
    1)  la  spesa  finanziabile  per  i  reimpianti  e i rimpiazzi e'
ammessa a contributo dalle regioni alle seguenti condizioni:
      2) che il reimpianto avvenga in particelle in cui non risultino
piante  infette  e,  purche'  situate  nella  stessa  zona  tipica di
produzione;
      3)  che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle
che  devono essere garantite esenti da infezioni in base alle vigenti
norme fitosanitarie, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle
ancore  e  di  ogni  altro  materiale  necessario  all'impianto di un
vigneto  costituendone  parte  integrante.  Le spese per l'esecuzione
delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori
con il proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;
      4)  che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo,
i  conduttori  del  vigneto  danneggiato, oppure i proprietari quando
viene operata soltanto l'estirpazione senza reimpianto;
      5)  che  siano  state  rispettate  le  razionali  condizioni di
profilassi  prescritte  dai  servizi  fitosanitari  regionali e siano
state  rispettate  le  norme di impianto e coltivazione contenute nei
disciplinari  di  produzione  delle indicazioni geografiche tipiche o
delle denominazioni di origine.
4. Infezioni di sharka nei frutteti.
  a)  Area d'intervento: territori delimitati dalla regione in cui e'
stato   dichiarata   la  lotta  obbligatoria  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 29 novembre 1996.
  b)  Interventi  finanziabili  =  misura  dell'aiuto  -  entita' del
contributo:
    1)   per   il   risanamento   delle   aree   frutticole   colpite
dall'infezione di sharka, si confermano i parametri contributivi e le
modalita' previsti dall'art. 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206.
  c) Adempimenti particolari:
    i  contributi  sono  concessi  dopo  la  verifica  della avvenuta
esecuzione  di  tutte  le  prescrizioni  stabilite per l'eradicazione
delle  infezioni  e  possono riguardare anche il reimpianto di specie
frutticole  diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del
competente ufficio regionale.
  Per  contenere  la spesa entro la quota di stanziamento assegnata a
ciascuna   regione,  i  limiti  contributivi  stabiliti  dalla  legge
1o luglio  1997,  n.  206,  possono essere variati in diminuzione con
provvedimento regionale.