Il DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

   Vista   la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
   Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
   Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni  pubbliche di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
   Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo 2001 con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2000, n. 450,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
   Visto  il  decreto  ministeriale  10 maggio 1984, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante "modalita' per
la  presentazione  delle  domande  per  la  iscrizione  nei  registri
nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole";
   Considerato  che  la  Commissione  sementi, di cui all'articolo 19
della  citata  legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001 ha
espresso  parere  favorevole  all'approvazione  dei nuovi criteri per
l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle  varieta'  di  cereali a
paglia, come risulta dal verbale della stessa riunione;
   Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

                              Decreta:
   La   procedura   di  iscrizione  al  Registro  nazionale,  di  cui
all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varieta'
di  frumento  tenero, frumento duro, orzo, avena, segale, triticale e
spelta  e'  soggetta  ai  criteri  di cui all'allegato A del presente
decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
Alla  stessa  data  le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10
maggio   1984,   per   quanto  specificato  nel  presente  decreto  e
nell'allegato  A,  non  sono  piu'  applicabili  per  le  domande  di
iscrizione  al  Registro nazionale delle varieta' di frumento tenero,
frumento duro, orzo, avena, segale, triticale e spelta.
   Roma, 8 maggio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio