IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visti  i  decreti  del Ministro della sanita' 28 luglio e 25 agosto
1977,  pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
9 agosto 1977 e n. 238 del 1o settembre 1977;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  4 dicembre  1990 del Ministro della
sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
1990;
  Visto  l'art.  8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 139 del 19 giugno
1991;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27 aprile  1992,
pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del
15 giugno 1992;
  Visto  l'art.  1,  comma  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15 luglio  1997,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191
del  18 agosto  1997, con il quale sono state recepite le linee guida
dell'Unione   europea   in  materia  di  buona  pratica  clinica  per
l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Visto  l'art.  115  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18 marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998,
recante  le  linee  guida  di  riferimento  per  l'istituzione  e  il
funzionamento dei comitati etici;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18 marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998,
recante   le   modalita'   per  l'esenzione  dagli  accertamenti  sui
medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998,
riguardante  il  riconoscimento  della  idoneita'  dei  centri per la
sperimentazione clinica dei medicinali;
  Visto  il  comma  10 dell'art. 12-bis e il comma 2 dell'art. 16-bis
del  decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, in cui si sancisce
che  la  partecipazione a studi clinici controllati costituisce per i
medici parte integrante della formazione continua;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 23 novembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27 gennaio 2000,
riguardante  la  composizione  del  Comitato  etico  nazionale per le
sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 gennaio  2000,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  53  del  4 marzo  2000,
riguardante  gli  accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme
di buona pratica clinica;
  Vista  la  circolare ministeriale 5 ottobre 2000, n. 15, pubblicata
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2000;
  Considerato  che  il contesto di diagnosi e cura di molte patologie
rilevanti   in  termini  di  salute  pubblica  appartiene  all'ambito
dell'assistenza extra ospedaliera;
  Considerato che la valutazione controllata dei profili di efficacia
e di sicurezza dei medicinali deve essere condotta nelle condizioni e
secondo le modalita' delle realta' assistenziali;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di condurre, per determinati
farmaci,  la sperimentazione sul territorio e di avvalersi a tal fine
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
  Considerato  che  l'avvio di tali sperimentazioni richiede garanzie
particolari,  una  specifica  formazione e l'opportunita' di una fase
transitoria;
  Sentita  la  Commissione  unica  del  farmaco  nella seduta del 3 e
4 aprile 2001;
  Acquisito il parere nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del
24 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  di  fase  III e
particolari   sperimentazioni  cliniche  di  fase  IV  (di  specifico
interesse   per   la   rilevanza   della  patologia,  dell'intervento
terapeutico   e   delle   dimensioni  del  campione)  possono  essere
effettuate  da  medici  di  medicina  generale (MMG) e da pediatri di
libera  scelta  (PLS), secondo le modalita' riportate nell'allegato l
che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  I  MMG e PLS autorizzati a condurre le sperimentazioni cliniche
di  cui  al  comma  1,  debbono essere iscritti in apposito registro,
istituito  e  aggiornato  ogni sei mesi da ciascuna azienda sanitaria
locale (ASL). Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  sono fissati i criteri e definiti i requisiti per
l'iscrizione  dei MMG e PLS nel sopra citato registro, sulla base dei
risultati  e  dei riscontri effettuati nel periodo transitorio di cui
al successivo comma 1 dell'art. 2.
  3.  Il  Ministero  della  sanita'  svolge  attivita'  di formazione
finalizzate  a migliorare le competenze nella ricerca clinica dei MMG
e  PLS,  ad  uniformare  le  procedure  di  conduzione  ai  requisiti
richiesti  dalle  norme di buona pratica clinica, e agli accertamenti
ispettivi del Ministero della sanita'.
  4.   La   partecipazione  alla  sperimentazione,  inclusi  i  corsi
specifici  di  cui  ai  punti  3.1.4  e  3.1.5  dell'allegato,  sara'
riconosciuta  ai fini dei crediti formativi previsti dall'art. l6-bis
del  decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229.  I criteri e le
modalita'  applicative  saranno  definite  con  specifico decreto del
Ministro  della  sanita',  sentita  la  Commissione  nazionale per la
formazione continua.