IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

   Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo 1999 n. 79, che attua la
direttiva  96/92/CE,  recante  norme  comuni  per  il mercato interno
dell'energia  elettrica  ed  in particolare l'articolo 1, comma 1, ai
sensi  del  quale l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica
e'   svolta   in   regime  di  concessione  rilasciata  dal  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e l'articolo 9,
comma  1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data
1 aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le
societa'   cooperative   di   produzione   e   distribuzione  di  cui
all'articolo  4,  numero  8,  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643,
continuano  a  svolgere  il  servizio  di distribuzione sulla base di
concessioni   rilasciate   entro   il  31  marzo  2001  dal  Ministro
dell'industria  del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il
31 dicembre 2030;
   Considerato  che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma  7,  del  citato  decreto legislativo, i clienti vincolati sono
legittimati  a  stipulare contratti di fornitura di energia elettrica
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area
territoriale dove e' localizzata l'utenza;
   Visto  in  particolare  l'articolo  9, comma 4, del citato decreto
legislativo,   ai  sensi  del  quale  le  societa'  di  distribuzione
partecipate  dagli  enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che
ha  costituito  l'ENEL  Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di
azienda  dedicati  all'esercizio  dell'attivita' di distribuzione nei
comuni  nei  quali  le  predette societa' servono almeno il 20% delle
utenze  nonche'  ottenere  detta  cessione sulla base delle procedure
definite nel comma stesso;
   Vista la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia
di  apertura  e  regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo
10,  comma  3,  che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti
territoriali  contigui  per le societa' di distribuzione dell'energia
elettrica degli enti locali;
   Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per
la  istituzione  delle autorita' di regolazione dei servizi stessi ed
in  particolare,  gli  articoli  2,  commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8,
recanti  norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati
ed  in  materia  di  attivita'  elettriche  esercitate  dalle imprese
elettriche degli enti locali;
   Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
n.  61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
164  del  15  luglio  1999, recante norme sulla separazione contabile
amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore
dell'energia elettrica;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  25  giugno 1999 di determinazione dell'ambito della
rete elettrica di trasmissione nazionale;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79,
che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;
   Vista  la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
formulata  con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di
dover considerare:

- che,  al  fine  di  salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di
  razionalizzazione   dell'attivita'   di  distribuzione  di  energia
  elettrica,  le  concessioni  devono  essere  rilasciate  sulla base
  dell'ambito  territoriale  individuato  a  livello  di  comune,  in
  conformita'  a  quanto  stabilito  al comma 3, dell'articolo 9, del
  decreto  legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che quindi e' opportuno,
  per   le  imprese  distributrici  che  operano  su  piu'  territori
  comunali,  rilasciare  la  concessione  di distribuzione di energia
  elettrica,  predisponendo  degli  elenchi  di comuni da allegare al
  presente decreto;
- che,  in  relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico
  nazionale  e  agli  sviluppi  del  processo di liberalizzazione del
  mercato  elettrico,  l'ambito territoriale potra' essere oggetto di
  modifiche  a  seguito  di eventuali separazioni e cessioni dei rami
  d'azienda  dedicati  all'esercizio  dell'attivita' di distribuzione
  dell'energia  elettrica  in  conseguenza  dei quali la concessione,
  previa  approvazione  del  Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, puo' essere volturata ad altro soggetto;
- che  l'attivita'  di misura dell'energia elettrica, pur non essendo
  oggetto  della concessione di distribuzione dell'energia elettrica,
  deve  essere  comunque  assicurata dai distributori anche se non in
  via  esclusiva,  tenendo  conto  delle  peculiarita'  dell'utenza e
  dell'evoluzione della normativa in materia;
- che,   al  fine  di  garantire  la  trasparenza  dell'attivita'  di
  distribuzione  di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e
  lo  sviluppo  dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite
  disposizioni;

   Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del
mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001;
   Visto  l'atto  costitutivo e l'annesso statuto della societa' ACEA
Distribuzione   S.p.a.   a  rogito  del  notaio  Intersimone,  n.  di
repertorio 163428, n. di raccolta 24066;
   Vista  la  domanda presentata in data 12 maggio 2000 prot. n. 1682
al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla
societa'  ACEA Distribuzione S.p.a. per il rilascio della concessione
di  distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegati
1  in cui detta societa', partecipata dagli enti locali, serve almeno
il 20% delle utenze;
   Vista  la  domanda  presentata in data 7 aprile 1999 prot. n. 1240
all'ENEL  S.p.a.  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  4, del decreto
legislativo  16  marzo  1999  n.79  dalla societa' ACEA Distribuzione
S.p.a.  per  la  cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione
S.p.a.,  dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione  nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta societa'
serve almeno il 20% delle utenze;
   Vista  la  domanda  presentata  dalla  societa' ACEA Distribuzione
S.p.a.   in   data   20   marzo   2000  prot.  n.  457  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per l'ammissione
alle  procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto  legislativo  16  marzo  1999  n. 79, secondo quanto previsto
dallo stesso articolo 9, comma 5, del citato decreto, come modificato
dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n. 57;
   Considerato  che,  alla  data  del 1 aprile 1999, la societa' ACEA
S.p.a.,   successivamente   a   seguito  del  disposto  del  comma  7
dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  16 marzo 1999 n. 79 ACEA
Distribuzione  S.p.a.,  era  operante  in  qualita'  di  distributore
insieme  con  l'ENEL  S.p.a.,  che ha costituito l'ENEL Distribuzione
S.p.a.,  nei  comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad
espletare l'attivita' di distribuzione di energia elettrica;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  attendere l'esito delle procedure di
aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 16
marzo  1999 n. 79, cosi' come modificato dal comma 3 dell'articolo 10
della  legge  5  marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come "ambito
territoriale contiguo";

                              DECRETA:

                             Articolo 1

1.  E'  rilasciata a titolo gratuito alla societa' ACEA Distribuzione
S.p.a.  con  sede  legale  in  Roma,  Piazzale Ostiense n. 2, P.I. n.
05816644007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   16   marzo   1999   n.   79,  la  concessione
dell'attivita'  di  distribuzione  di energia elettrica nei comuni di
                         cui all'allegato 1.
   2.  Il  servizio  di  cui  al  comma  1  deve essere svolto per le
finalita'  e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dalla
annessa convenzione.
   3.  La  concessione  di  cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre
2030.