L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del
31 maggio 2001 e nella sua prosecuzione del 7 giugno 2001;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in
particolare, gli artt. 1 e 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,  recante  "Regolamento  per  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997,
recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla
numerazione delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 5 dicembre 1997;
  Visto il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93 del 22 aprile 1998, in
particolare,  l'art.  11, comma 2, che prevede che entro il 1o luglio
1999  i  gestori  di servizi di comunicazione mobili e personali sono
tenuti  a  consentire agli utenti la portabilita' del numero tra reti
mobili;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in  materia  di  interconnessione  nel  settore delle comunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista   la   delibera   n.  17/1998  del  16 giugno  1998,  recante
l'approvazione,    tra    l'altro,    del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n. 69/1999 del 9 giugno 1999, recante
"Misure  atte  a  garantire  condizioni  di effettiva concorrenza nel
mercato  delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli
operatori  e  criteri  e  modalita' per l'assegnazione di frequenze",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 139, del 16 giugno 1999, in
particolare l'art. 12, comma 1;
  Vista  la  direttiva  96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996
che  modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
  Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo,
del  24 settembre  1998,  che  modifica  la direttiva n. 97/33/CE per
quanto  concerne  la  portabilita'  del  numero  di  operatore  e  la
preselezione del vettore;
  Vista  la  propria  delibera  n.  4/CIR/1999  del  7 dicembre 1999,
recante  "Regole  per  la fornitura della portabilita' del numero tra
operatori  (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  la  propria  delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
21 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  388/00/CONS,  del 21 giugno 2000,
recante  "Procedure  per  il rilascio delle licenze individuali per i
sistemi  di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a
garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza",  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
  Vista  la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications
system  (Phase  2-); Support of Mobile Number Portability (di seguito
MNP); Technical Realisation; Stage 2";
  Vista   la  relazione  del  presidente  della  commissione  per  la
normativa  tecnica  sulla numerazione delle comunicazioni del 6 marzo
2001;
  Considerato  che,  come  rilevato  dall'Autorita'  garante  per  la
concorrenza  ed  il  mercato  nel parere reso in data 13 giugno 2000,
relativo   allo  schema  di  provvedimento  successivamente  adottato
dall'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni con delibera n.
388/00/CONS, la portabilita' del numero favorisce la realizzazione di
un  mercato pienamente competitivo e, in considerazione dell'ampiezza
della  clientela  radiomobile, e' necessario procedere in tempi brevi
all'introduzione  della  portabilita' del numero al fine di stimolare
il livello di concorrenza del mercato;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del provvedimento
del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di
comunicazione  mobile  e personale erano tenuti a consentire la MNP a
partire  dal  1o luglio  1999  e  che  l'Autorita' ha confermato tale
obbligo  riservandosi  di definire la data di avvio e le modalita' di
offerta,  sicche'  gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un
congruo  periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio
di MNP;
  Considerato  che  la  soluzione  tecnica  da adottare per l'offerta
della  prestazione  di  MNP  e'  quella  di  "Direct  Routing",  come
dichiarato da tutti gli operatori titolari di licenza per il servizio
di comunicazione mobile e personale (di seguito denominati "operatori
mobili") nell'ambito della commissione per la normativa tecnica sulla
numerazione delle telecomunicazioni;
  Rilevato che:
    1)  la  regolamentazione  del  servizio  di  MNP comprende sia la
portabilita'  definita  con  riferimento  al  fornitore  del servizio
(Mobile  Service  Provider  Portability) sia la portabilita' definita
con  riferimento al servizio GSM e UMTS (Mobile Service Portability),
non essendo la stessa prevista in caso di passaggio dal GSM (UMTS) al
TACS,  al  fine  di  incentivare il completo passaggio dell'utenza ai
piu' efficienti sistemi numerici;
    2) la soluzione tecnica per le procedure di tipo "Call Related" e
"Non Call Related" da adottare, per l'offerta del servizio, e' quella
di:
      a) "Direct  Routing"  (denominata nello standard ETSI 03.66 "NP
Query  in  Originating  Network"  per  le  procedure "Call Related" e
"Direct Routing" per le procedure "Non Call Related") per le chiamate
originate  dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili
nazionali;
      b) "Onward  Routing"  (denominata nello standard ETSI 03.66 "NP
Query in Number Range Holder Network" per le procedure "Call Related"
e "Indirect Routing" per le procedure "Non Call Related");
      c) "Onward  Routing"  per le chiamate originate al di fuori del
territorio  nazionale  per  le  chiamate  originate  dalle reti fisse
nazionali  dirette  a  numerazioni  delle  reti  per i servizi mobili
nazionali;
    3)  la  soluzione  "Direct  Routing"  sara' adottata anche per le
chiamate  originate  dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni
delle reti per i servizi mobili nazionali con calendario stabilito da
un successivo provvedimento;
  Considerato  che  gli operatori Blu e Wind, hanno dichiarato, anche
in sede di audizione, di aver provveduto ovvero di essere in procinto
di  adeguare,  al  piu' tardi entro ottobre 2001, le proprie reti per
offrire  la  prestazione  di MNP e che le societa' IPSE e H3G si sono
dichiarate  pronte ad offrire la funzionalita' di MNP in concomitanza
con l'avvio del servizio;
  Considerato  che,  nel  corso dell'istruttoria, le societa' Telecom
Italia  Mobile e Omnitel Pronto Italia, pur impegnandosi a realizzare
comunque  gli  adeguamenti  previsti nel minor tempo possibile, hanno
stimato,   allo   stato,   in   almeno  quindici  mesi,  a  decorrere
dall'adozione delle deliberazioni dell'Autorita', il tempo necessario
per  adeguare  le  proprie reti e i sistemi informativi necessari per
l'offerta della prestazione, in considerazione dell'elevato numero di
clienti  e  della  particolare complessita' e diffusione territoriale
delle proprie reti;
  Considerato  che  la  maggior  parte  delle societa' manifatturiere
fornitrici di apparati agli operatori di reti mobili dispongono delle
soluzioni   "Direct  Routing"  e  "Onward  Routing"  in  quanto  gia'
sviluppate  e  operanti  in fase di collaudo in altri Paesi europei e
considerato  che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e
collaudo   finale   variano  in  funzione  dei  costruttori  e  della
complessita'  di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo
di circa dodici mesi;
  Considerato che la maggioranza dei Paesi europei ha gia' avviato il
processo  di  implementazione  della  prestazione  di  MNP  e  che in
particolare  la  prestazione e' attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e
Regno  Unito  e  che sara' disponibile nel corso del 2002 nella quasi
totalita' dei Paesi europei;
  Considerato che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come
dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato
pienamente  competitivo  e' ragionevole stabilire un termine di dieci
mesi  per  l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire
al  tempo  stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione
anche  tenendo  conto  degli  operatori  che  hanno  gia' adeguato le
proprie reti;
  Ritenuto necessario, al fine di garantire una graduale introduzione
della  prestazione  di  MNP, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le
procedure  per l'attuazione della prestazione e dall'autunno 2001 una
fase  iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi
tutti gli elementi distintivi della prestazione;
  Ritenuto di istituire una apposita Unita' di monitoraggio che segua
puntualmente l'avanzamento della messa in opera della MNP e riferisca
all'Autorita'   anche  circa  il  calendario,  nonche'  sull'avvio  e
condizioni di offerta della fase iniziale;
  Ritenuto  necessario  fissare,  sulla  base  delle  indicazioni che
saranno  fornite  dall'Unita'  di  monitoraggio,  una quota minima di
attivazioni  mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore
mobile "donante" garantisce;
  Considerato  che  l'offerta  della  migrazione dal servizio TACS di
Telecom  Italia  Mobile  ai  servizi GSM e successivamente ai servizi
UMTS  dello  stesso  gestore  senza  il cambiamento di numero, dovra'
avvenire  in  condizioni  di  assoluta parita' di trattamento con gli
altri  gestori mobili e che l'Unita' per il monitoraggio verifichera'
la puntuale applicazione di questo principio;
  Sentiti  gli  operatori  mobili e gli operatori titolari di licenza
per   la   installazione   e   fornitura   di   reti   pubbliche   di
telecomunicazioni,  in  merito  ai  tempi necessari per realizzare le
modifiche  degli  impianti  ed  in  merito alle soluzioni tecniche ed
operative per l'avvio della fase iniziale;
  Udita  la  relazione  del  Commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Soluzioni tecniche relative alla portabilita' del numero mobile
  1. La soluzione tecnica per la prestazione di MNP e' la seguente:
    a) "Direct  Routing", per le chiamate originate dalle reti mobili
nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;
    b) "Onward  Routing",  per le chiamate originate dalle reti fisse
nazionali  e  dirette  a  numerazioni delle reti per i servizi mobili
nazionali  e  per  le  chiamate  originate al di fuori del territorio
nazionale.
  2.  La  prestazione  di  MNP  comprende  sia la possibilita' per l'
utente  di  mantenere  il  proprio  numero  passando ad un differente
operatore  mobile  sia  il mantenimento del numero passando a diverso
servizio GSM ovvero UMTS.