In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001, alla pag. 28,
seconda  colonna,  dopo la firma del Ministro Pecoraro Scanio e prima
degli  estremi di registrazione alla Corte dei conti, deve intendersi
riportato come allegato il seguente modello A:

                                                           "Modello A
                      BOLLETTA DI CONSEGNA (*)
Bolletta n. ............
    L'obbligato  alla  distillazione  di  cui all'art. 28, par. 1 del
regolamento (CEE) n. 1493/99 (**)....................................
    Ha consegnato in data odierna alla distilleria ..................
    Hl di vino ottenuto da uve da tavola con gradazione alcolometrica
effettiva di ................. per complessivi gradi alcool .........
    Estremi del documento di accompagnamento: .......................
.....................................................................
    Estremi della denuncia di produzione (***): .....................
.....................................................................
      Data, ..................................
      Il conferente
..............................
                                               Per la distilleria
                                           ..........................
--------
    (*) La  bolletta  va  compilata  in  5  esemplari: il primo ed il
secondo   per  il  conferente,  il  terzo  per  l'Ufficio  periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio,  il  quarto  per  l'Ufficio  del  comune  competente  per
territorio,  il  quinto,  che  costituisce la matrice della bolletta,
deve essere custodito agli atti della distilleria.
    (**) Indicare le generalita' e la ragione sociale.
    (***) Indicare,  se  gia'  presentata, la data e l'ufficio presso
cui  la denuncia e' stata presentata, nonche' il quantitativo di vino
denunciato".