Con   decreto   direttoriale   28 marzo   2001,  la  retribuzione
convenzionale   giornaliera   ai   fini  contributivi  e  risarcitivi
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali,  nei  confronti  dei lavoratori di cui ai nimeri 6 e 7
dell'art. 4 del testo unico approvato con decreo del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, nella provincia di Brescia, e'
determinata in L. 75.000 per gli anni 2001 e 2002. Detta retribuzione
sara'  comunque adeguata qualora risultasse inferiore al minimale per
la liquidazione delle rendite stabilito, a decorrere dal 1o luglio di
ciascuno  dei  suddetti  anni,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 38/2000.