IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
commi 113 e 114, e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 novembre  1997,  n.  398  e, in
particolare,   l'art.  16,  recante  modifiche  alla  disciplina  del
concorso   per   uditore   giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di
specializzazione   per   le   professioni   legali  e  le  successive
modificazioni;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 2 agosto 1999, n.
264;
  Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
  Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
concernente   l'istituzione   e   l'organizzazione  delle  scuole  di
specializzazione  per le professioni legali e, in particolare, l'art.
3,  comma  1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza  da  ammettere  alle scuole di specializzazione per le
professioni  legali  e'  determinato annualmente con decreto ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
  Viste  le  note  in  data  7 febbraio e 2 aprile 2001 del Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio
per  gli  affari  generali e per il sistema informativo e statistico,
Ufficio V;
  Vista  la  nota  in  data  19 febbraio  2001  del  Ministero  della
giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli
affari generali, Ufficio V;
  Vista  la  nota  in  data  9 marzo  2001  dello  stesso  Ministero,
Direzione  generale  degli  affari civili e delle libere professioni,
Ufficio II notariato;
  Viste  le  note  in data 15 marzo 2001 e 2 aprile 2001 del predetto
Ministero,  Direzione  generale  degli  affari  civili e delle libere
professioni, Ufficio VII;
  Viste le istanze delle universita' interessate;
  Considerata  la  necessita'  di determinare, ai sensi dell'art. 16,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  398  del 1997 il numero dei
laureati    in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni  legali  nell'anno  accademico
2001-2002;
                              Decreta:
  1.   Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere    nell'anno    accademico   2001-2002   alle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni  legali,  determinato ai sensi
dell'art.  16,  comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e' pari a 4620 unita'.
  2.  Con  il  decreto  di  cui  all'art. 4, comma 1, del regolamento
adottato  con  decreto n. 537 del 1999 e' determinata la ripartizione
dei  posti  disponibili  tra  le  universita'  sedi  delle  scuole di
specializzazione.
    Roma, 6 giugno 2001

                                 p. Il Ministro dell'università
                           e della ricerca scientifica e tecnologica
                                           Guerzoni
Il Ministro della giustizia
          Fassino