Regime  di  rimborsabilita', prezzo di vendita e modifica di prezzo
della   specialita'   medicinale   "Caelyx  doxorubicina  cloridrato"
autorizzata  con  procedura  centralizzata  europea  ed  inserita nel
registro comunitario dei medicinali con i numeri:
    EU/1/96/011/003 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 1 flaconcino;
    EU/1/96/011/004 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 10 flaconcino;
  Titolare  A.I.C.:  Schering  Plough  Europe  Rue de Stalle 73, 1180
Bruxelles Belgio.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
             del Dipartimento per la tutela della salute
           umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei
                       rapporti internazionali

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 24 ottobre 2000
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Caelyx doxorubicina cloridrato";
  Visto  il decreto UAC/C n. 21 dell'11 dicembre 1997 con il quale e'
stato  stabilito il regime di rimborsabilita', e il prezzo di vendita
della confezione di seguito specificata:
    EU/1/96/011/001 2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
1 flaconcino 10 ml uso endovenoso n. 033308014/E (in base 10), 0ZSHCG
(in base 32);
  Classe "H", L. 780.000 prezzo ex factory + IVA;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993 n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto l'accordo sottoscritto con la ditta titolare;
  Visto  il  parere  espresso  nella seduta del 5-6 giugno 2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  "Caelyx  doxorubicina
cloridrato"  debba  venir  attribuito  un  numero  di identificazione
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  CAELYX DOXORUBICINA CLORIDRATO nelle
confezioni   indicate   viene   attribuito   il  seguente  numero  di
identificazione nazionale:
    2  mg/ml  concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25
ml uso endovenoso, n. 033308038/E (in base 10), 0ZSHD6 (in base 32);
    2  mg/ml  concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25
ml  uso endovenoso 10 flaconcini, n. 033308040/E (in base 10), 0ZSHD8
(in base 32).