Regime di rimborsabilita', prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialita' medicinale "Caelyx doxorubicina cloridrato" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/011/003 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 1 flaconcino; EU/1/96/011/004 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 10 flaconcino; Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe Rue de Stalle 73, 1180 Bruxelles Belgio. IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 24 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Caelyx doxorubicina cloridrato"; Visto il decreto UAC/C n. 21 dell'11 dicembre 1997 con il quale e' stato stabilito il regime di rimborsabilita', e il prezzo di vendita della confezione di seguito specificata: EU/1/96/011/001 2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 10 ml uso endovenoso n. 033308014/E (in base 10), 0ZSHCG (in base 32); Classe "H", L. 780.000 prezzo ex factory + IVA; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto l'accordo sottoscritto con la ditta titolare; Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Caelyx doxorubicina cloridrato" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale CAELYX DOXORUBICINA CLORIDRATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25 ml uso endovenoso, n. 033308038/E (in base 10), 0ZSHD6 (in base 32); 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25 ml uso endovenoso 10 flaconcini, n. 033308040/E (in base 10), 0ZSHD8 (in base 32).