IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Esaminata la deliberazione in data 12 dicembre 2000 con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2001 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; Considerato che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2000 deve ritenersi congrua; Visto l'art. 20, lettera f), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Decreta: E' approvata la deliberazione in data 12 dicembre 2000, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in L. 70.000 le quote relative all'anno 2001 dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresi' disposto che le quote suddette sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita' a carico dell'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto della pensione intera. Inoltre per le quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni). Roma, 17 aprile 2001 Il direttore generale: Hinna Danesi