IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Esaminata  la  deliberazione  in  data  12 dicembre 2000 con cui il
Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei giornalisti ha determinato per
l'anno  2001  la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per
le spese del suo funzionamento;
  Considerato  che  la  misura  rimasta  invariata  rispetto a quella
fissata per l'anno 2000 deve ritenersi congrua;
  Visto  l'art. 20, lettera f), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
l'art.  27  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115;

                              Decreta:
  E'  approvata la deliberazione in data 12 dicembre 2000, con cui il
Consiglio  nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in L.
70.000  le  quote  relative all'anno 2001 dovute dagli iscritti negli
elenchi  dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e  negli elenchi
speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresi' disposto
che  le  quote  suddette  sono  ridotte,  a  norma  dell'art.  28 del
regolamento, alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di
vecchiaia  o  invalidita'  a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza   dei   giornalisti   italiani  con  decorrenza  dall'anno
successivo  a  quello in cui hanno maturato il diritto della pensione
intera.
  Inoltre  per  le quote versate dagli iscritti successivamente al 31
gennaio  di  ciascun  anno  e' dovuta una indennita' per il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, e successive modificazioni).
    Roma, 17 aprile 2001
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi