IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni:
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  1o  febbraio  1993,  e
successivi,   con   i   quali   e'   stato  concesso  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale  in  favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti dalla
S.p.a.  Aerimpianti  -  Gruppo  Ansaldo,  con  sede in Milano, per il
periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 febbraio 1994;
  Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1995, con il quale,
in  applicazione  della  delibera  CIPE  18  ottobre  1994,  e' stata
approvata  la  proroga  complessa  del programma per riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal 10 febbraio 1994 al 9 febbraio
1995,  ed  e'  stata  conseguentemente  autorizzata,  per  lo  stesso
periodo,  l'ulteriore  corresponsione  del trattamento CIGS in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla citata societa';
  Vista  la  successiva  istanza di proroga del medesimo programma di
riorganizzazione  aziendale,  presentata dalla S.p.a. Aerimpianti per
il periodo dal 10 febbraio 1995 al 9 febbraio 1996;
  Visto  il  decreto n. 21246 del 29 luglio 1996, con il quale non e'
stata approvata la suddetta ulteriore proroga;
  Visto  il  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale per la
Lombardia   proposto   dalla   societa   avverso  il  sopra  indicato
provvedimento di reiezione;
  Ravvisata la necessita' sulla base dei motivi spiegati nel suddetto
ricorso  di  riesaminare  la  documentazione  istruttoria  agli atti,
inerente la proroga di cui e' questione;
  Vista la nota del 22 marzo 2001, con la quale e' stato richiesto al
comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  di  procedere al riesame della gia' citata istanza di
proroga a 48 mesi;
  Vista  la  deliberazione  n.  8 del 18 aprile 2001, con la quale il
sopra  citato comitato tecnico, a seguito della nota di cui sopra, ha
espresso  parere  favorevole  per la istanza di proroga a quarantotto
mesi   per  riorganizzazione  aziendale,  presentata  dalla  societa'
Aerimpianti   S.p.a.   -   Gruppo   Ansaldo,   con  sede  in  Milano,
relativamente al periodo dal 10 febbraio 1995 al 9 febbraio 1996;
  Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta proroga;

                              Decreta:
  E'  approvata, in applicazione della delibera CIPE 18 ottobre 1994,
la  ulteriore  proroga  complessa  del programma per riorganizzazione
aziendale  per  il  periodo  dal  10 febbraio 1995 al 9 febbraio 1996
della  S.p.a.  Aerimpianti  -  Gruppo  Ansaldo, con sede ed unita' in
Milano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2001
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese