Accordo di programma tra
    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                e la
                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

                            Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio  n.  75,  ha  approvato il Piano di riconversione
produttiva   delle   aree   della  regione  autonoma  della  Sardegna
interessate   dalla   crisi  mineraria,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge   24 aprile   1993,  n.  121,  convertito  nella  legge
23 giugno  1993,  n.  204, recante "Interventi urgenti a sostegno del
settore minerario";
  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  regione  interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione  del  Piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di  tutti  gli  interventi  previsti  dal  Piano stesso, da parte dei
soggetti   coinvolti,   nonche'   la   disponibilita'  di  un  quadro
informativo  completo  e  costantemente  aggiornato in relazione allo
stato  di  attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia;
  La  citata  legge  23 giugno  1993, n. 204, prevede che il Piano di
riconversione  produttiva  venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
  Il  Piano  di  riconversione  produttiva prevede che gli accordi di
programma  vengano  stipulati  tra  il  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
  La  legge  3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato  dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive  di  quelle  dismesse o in via di dismissione, nei bacini
minerari   interessati   da   processi   di   ristrutturazione  o  di
riconversione;
  La  deliberazione  del  CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi  di  cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
  Le  deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e  25 marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
  Il  Piano  di  riconversione  produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione  di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;

Visto:
  L'accordo  di  programma  stipulato  il  29 dicembre  1999  tra  il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e la
regione  autonoma  della  Sardegna con il quale e' stata approvata la
graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per
attivita'   sostitutive  di  quelle  minerarie  nei  bacini  minerari
dichiarati di crisi;

Considerato che:
  Anche  gli  ausili finanziari disposti dai programmi previsti dalle
leggi  dello  Stato  per aree interessate a processi di riconversione
delle  attivita'  minerarie sono stati conferiti, in applicazione del
decreto   legislativo   n.   112/1998  alle  regioni;  tuttavia  tale
trasferimento  ha  interessato,  per  il  momento,  solo le regioni a
statuto  ordinario,  con  conseguente  ammissibilita',  nel  caso  di
specie,  dell'intervento  da  parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  Nel   bilancio   del   Ministero   dell'industria  si  registra  la
sussistenza di disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma
5,  del  decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in
conseguenza  dei  disimpegni  relativi  alla  mancata  attuazione dei
programmi  di  investimento gia' agevolati, ex art. 3, comma 7, legge
n. 221/1990.
  E'  stato  pertanto  possibile  effettuare in sede ministeriale una
piu'  approfondita  valutazione  delle  domande di agevolazione a suo
tempo  presentate dalla quale e' emersa, anche sulla base dei ricorsi
presentati,   la   sussistenza   dei  requisiti  per  la  concessione
dell'agevolazione in relazione ad alcuni progetti di investimento non
considerati  ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il
cennato accordo di programma del 20 dicembre 1999.
  La  concessione  di  tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di
attivita'  di  diversificazione  economica presso la regione autonoma
della   Sardegna  e'  altresi'  conforme  alle  vigenti  disposizioni
comunitarie  sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite
dal  settore  minerario  (decisione commissione U.E. del 25 settembre
2000, prot. 107021).
  A  termine  di  quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati
sia  il  divieto  di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in
quanto   le   imprese   interessate  prese  in  considerazione  hanno
presentato  il  relativo  progetto  di  investimento anteriormente al
15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso,
dato  che  per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
iniziative   in  argomento  si  provvede  tramite  le  disponibilita'
finanziarie  che  intervengono,  in  progresso  di  tempo,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in
legge  n.  204/1993,  nel  bilancio del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per effetto dei disimpegni relativi alla
mancata attuazione dei programmi gia' agevolati gia' art. 3, comma 7,
legge n. 221/1990.

Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  la  regione
autonoma  della  Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi
dell'art.  1,  comma  1  del  decreto-legge  24 aprile  1993, n. 121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti   a   sostegno   del   settore  minerario",  per  dare  avvio
all'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 del presente
accordo,  ai  fini  della gestione unitaria ed integrata del Piano di
riconversione  produttiva  delle  aree  della  regione autonoma della
Sardegna,  avente  la  finalita'  di favorire la ripresa economica ed
occupazionale  nelle  aree  della  regione  interessate  dalla  crisi
mineraria.