Accordo di programma tra IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Premesso che: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma; Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa; La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione; La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie; Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi; Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie; Visto: L'accordo di programma stipulato il 29 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna con il quale e' stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi; Considerato che: Anche gli ausili finanziari disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie sono stati conferiti, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998 alle regioni; tuttavia tale trasferimento ha interessato, per il momento, solo le regioni a statuto ordinario, con conseguente ammissibilita', nel caso di specie, dell'intervento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel bilancio del Ministero dell'industria si registra la sussistenza di disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in conseguenza dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi di investimento gia' agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990. E' stato pertanto possibile effettuare in sede ministeriale una piu' approfondita valutazione delle domande di agevolazione a suo tempo presentate dalla quale e' emersa, anche sulla base dei ricorsi presentati, la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione in relazione ad alcuni progetti di investimento non considerati ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il cennato accordo di programma del 20 dicembre 1999. La concessione di tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di attivita' di diversificazione economica presso la regione autonoma della Sardegna e' altresi' conforme alle vigenti disposizioni comunitarie sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite dal settore minerario (decisione commissione U.E. del 25 settembre 2000, prot. 107021). A termine di quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati sia il divieto di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in quanto le imprese interessate prese in considerazione hanno presentato il relativo progetto di investimento anteriormente al 15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso, dato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative in argomento si provvede tramite le disponibilita' finanziarie che intervengono, in progresso di tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi gia' agevolati gia' art. 3, comma 7, legge n. 221/1990. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.