IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per
il  credito  alla  cooperazione  e  misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione;
  Visto  l'art.  12 della legge 5 marzo 2001, n 57, recante modifiche
ed  integrazioni  alla  legge  27 febbraio  1985, n. 49, ai sensi del
quale  il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce  le  procedure di partecipazione al capitale sociale delle
societa' finanziarie appositamente costituite nonche' le modalita' di
riparto   delle   risorse,   le   condizioni   ed   i   limiti  delle
partecipazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in  data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  riguardante l'adeguamento dei
compensi alle societa' finanziarie;
  Viste  le  proprie  direttive  27 luglio  2000  e  7 dicembre 2000,
concernenti  "l'applicazione  transitoria"  della  legge  27 febbraio
1985, n. 49;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                Modalita' di intervento del Ministero
  1.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di seguito indicato con il termine "Ministero", partecipa al capitale
sociale  delle  societa' finanziarie in possesso dei requisiti di cui
all'art. l2, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in qualita' di
socio sovventore ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio
1992,  n.  59, mediante sottoscrizione di azioni del socio sovventore
emesse dalla societa' medesima.
  2.  Ai  fini  della  verifica  dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita'  previsti dal predetto art. 12 della legge 5 marzo 2001,
n.  57, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre
1998, n. 516.
  3.  Gli statuti delle societa' finanziarie, ai sensi degli articoli
4  e  7  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, dovranno esplicitamente
prevedere in favore del "Ministero":
    a) in   caso  di  utili,  una  remunerazione  obbligatoria  delle
azioni/quote  del  capitale sociale sottoscritte e versate, superiore
di due punti a quella prevista per gli altri soci ordinari;
    b) una eventuale rivalutazione della quota di partecipazione.
  4.   Il  "Ministero"  dispone  detta  partecipazione  a  fronte  di
programmi   triennali   di   attivita'   presentati   dalle  societa'
finanziarie,  utilizzando le disponibilita' del Fondo speciale di cui
all'art.  17  della  legge  27 febbraio  1985, n. 49, come modificato
dall'art.  2,  comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dette
disponibilita'  sono determinate al netto delle somme necessarie alle
erogazioni  di  contributi gia' concessi con formali provvedimenti ai
sensi  della  legge  27 febbraio  1985,  n.  49,  e  delle  direttive
27 luglio  2000  e 7 dicembre 2000 alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nonche'  al  netto  dei  compensi  alle  societa'
finanziarie  ai  sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato
nelle  premesse e della remunerazione delle attivita' promozionali ai
sensi  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, art. 2, comma 218. Le
risorse   oggetto   di   partecipazione  sono  iscritte  in  apposita
contabilita'  separata  fino all'effettivo utilizzo per versamenti ed
erogazioni  relativi  alle  operazioni  di  cui all'art. 12, comma 7,
della  legge  5 marzo  2001, n. 57. Le risorse stesse sono utilizzate
per investimenti unicamente finanziari che garantiscono la loro certa
e pronta liquidabilita'.
  5.  In sede di prima attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, il
"Ministero"  partecipa al capitale sociale delle societa' finanziarie
che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:
    a) importi  di  uguale  valore per ciascuna societa' finanziaria,
complessivamente  pari  al  5% delle risorse disponibili ai sensi del
comma 4;
    b) importi  proporzionali  al  patrimonio  netto  contabile della
societa'   finanziaria,   esclusi   gli  importi  accantonati  per  i
contributi  ottenuti  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 27 febbraio
1985,   n.   49,   incrementato   del  patrimonio  netto,  risultante
dall'ultimo   bilancio  approvato  anteriormente  alla  presentazione
dell'istanza  di  cui  all'art.  3,  delle cooperative partecipate ai
sensi  della  legge  medesima  o  il  cui progetto e' stato approvato
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dalle
conferenze  di  servizi  convocate  ai  sensi della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  nonche' del patrimonio netto, risultante dall'ultimo
bilancio  approvato  dalle  cooperative prima della dismissione delle
partecipazioni  da  parte  delle  societa' finanziarie al netto della
partecipazione   della   finanziaria   stessa  esposta  nel  bilancio
medesimo.  Il  patrimonio  delle  cooperative poste in liquidazione o
sottoposte  a  procedure  concorsuali  alla data dell'ultimo bilancio
approvato della societa' finanziaria e' escluso dal predetto computo.
  6.   Per   gli   esercizi  successivi,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  disponibili  sul  Fondo  speciale  di cui al comma 4, il
"Ministero"  dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, il
cui  ammontare  sara'  determinato  con  le  modalita' previste dalla
precedente  lettera  a)  a  favore  delle  societa'  finanziarie  che
presentano  al  "Ministero"  istanza  di  partecipazione per la prima
volta,  e  da  importi  determinati  secondo le procedure di cui alla
precedente  lettera  b), sulla base dell'ultimo bilancio approvato, a
favore  di  tutte  le  societa'  finanziarie interessate. I dividendi
erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento
delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo.
  7.  Il  "Ministero"  nomina il presidente e un membro supplente del
collegio   sindacale   nonche'   un   componente   del  consiglio  di
amministrazione delle societa' finanziarie.