IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione; Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure di partecipazione al capitale sociale delle societa' finanziarie appositamente costituite nonche' le modalita' di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, riguardante l'adeguamento dei compensi alle societa' finanziarie; Viste le proprie direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, concernenti "l'applicazione transitoria" della legge 27 febbraio 1985, n. 49; Decreta: Art. 1. Modalita' di intervento del Ministero 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato con il termine "Ministero", partecipa al capitale sociale delle societa' finanziarie in possesso dei requisiti di cui all'art. l2, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in qualita' di socio sovventore ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, mediante sottoscrizione di azioni del socio sovventore emesse dalla societa' medesima. 2. Ai fini della verifica dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' previsti dal predetto art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516. 3. Gli statuti delle societa' finanziarie, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dovranno esplicitamente prevedere in favore del "Ministero": a) in caso di utili, una remunerazione obbligatoria delle azioni/quote del capitale sociale sottoscritte e versate, superiore di due punti a quella prevista per gli altri soci ordinari; b) una eventuale rivalutazione della quota di partecipazione. 4. Il "Ministero" dispone detta partecipazione a fronte di programmi triennali di attivita' presentati dalle societa' finanziarie, utilizzando le disponibilita' del Fondo speciale di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dette disponibilita' sono determinate al netto delle somme necessarie alle erogazioni di contributi gia' concessi con formali provvedimenti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e delle direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' al netto dei compensi alle societa' finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato nelle premesse e della remunerazione delle attivita' promozionali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 218. Le risorse oggetto di partecipazione sono iscritte in apposita contabilita' separata fino all'effettivo utilizzo per versamenti ed erogazioni relativi alle operazioni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le risorse stesse sono utilizzate per investimenti unicamente finanziari che garantiscono la loro certa e pronta liquidabilita'. 5. In sede di prima attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, il "Ministero" partecipa al capitale sociale delle societa' finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da: a) importi di uguale valore per ciascuna societa' finanziaria, complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili ai sensi del comma 4; b) importi proporzionali al patrimonio netto contabile della societa' finanziaria, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, incrementato del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto e' stato approvato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto dalle conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte delle societa' finanziarie al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato della societa' finanziaria e' escluso dal predetto computo. 6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, il cui ammontare sara' determinato con le modalita' previste dalla precedente lettera a) a favore delle societa' finanziarie che presentano al "Ministero" istanza di partecipazione per la prima volta, e da importi determinati secondo le procedure di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'ultimo bilancio approvato, a favore di tutte le societa' finanziarie interessate. I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo. 7. Il "Ministero" nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale nonche' un componente del consiglio di amministrazione delle societa' finanziarie.