Alle direzioni regionali
                                  Agli uffici locali
                                  Agli uffici I.V.A.
                                      e, per conoscenza:
                                  Al Ministero     delle    politiche
                                     agricole     e    forestali    -
                                     Dipartimento  della qualita' dei
                                     prodotti  agro  alimentari e dei
                                     servizi
                                  Direzione  generale per la qualita'
                                     dei  prodotti  agro alimentari e
                                     la tutela del consumatore - Div.
                                     ex VIII
                                  Enti pubblici
                                  Al Ministero     dell'interno     -
                                     Dipartimento    della   pubblica
                                     sicurezza    -    Ufficio    per
                                     l'amministrazione   generale   -
                                     Ufficio  per  gli  affari  della
                                     polizia amministrativa e sociale
                                  Al Comando  generale  della Guardia
                                     di   finanza   -   III   reparto
                                     operazioni - Ufficio fiscalita'
                                  Al Ministero  dell'economia e delle
                                     finanze  -  Dipartimento  per le
                                     politiche fiscali
                                  Al Ministero  dell'economia e delle
                                     finanze - Servizio consultivo ed
                                     ispettivo tributario
                                  Alle       direzioni       centrali
                                     dell'Agenzia delle entrate
                                  All'UNIRE
                                  Allo  SNAI  -  Sindacato  nazionale
                                     agenzie ippiche
                                  Alla SNAI servizi S.r.l. - Lucca
                                  Alla SPATI S.r.l.
                                  Alla TOTO 2000 S.r.l.
                                  Alla Ariston servizi S.r.l.
                                  Alla Federippodromi
                                  Alla SOGEI S.p.a.
                                  Al Sindacato  nazionale allibratori
                                     - Firenze
                                  Al SAGI Sport
                                  Al SICS

1. Premessa.
  Com'e'  noto, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina
organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
dispone  che  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le
quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei
cavalli   da   destinare   all'U.N.I.R.E.,   al   fine  di  garantire
l'espletamento dei suoi compiti istituzionali.
  Con   circolare   n.   137/E  del  5 luglio  2000  e  con  nota  n.
III/1/175337/00   dell'11 agosto   2000,   sono  state  stabilite  le
modalita'  ed  i  termini  del  versamento delle quote di prelievo da
destinare all'U.N.I.R.E..
  Approssimandosi  la  scadenza  del termine del versamento, da parte
dei  concessionari del servizio di accettazione delle scommesse sulle
corse  dei  cavalli,  dell'integrazione  del  minimo  annuo garantito
previsto  dall'art.  5  della  convenzione tipo per l'affidamento dei
servizi  relativi  alla  raccolta delle medesime scommesse, approvata
con  decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, si forniscono
i   seguenti   chiarimenti,   fatta   salva,  beninteso,  l'eventuale
rideterminazione  del  medesimo  importo  in  ottemperanza  a  quanto
previsto  nella  direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001.
Con   l'occasione,   vengono   risolti   alcuni  quesiti  concernenti
l'esercizio  delle  scommesse  e  sono  forniti  i primi ragguagli in
merito alla sospensione del pagamento dell'imposta unica prevista dal
decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001.

2. Versamento del minimo annuo garantito.
  Le predette somme, da versare a titolo di integrazione del prelievo
annuo  conseguito,  devono affluire presso il conto corrente bancario
intestato alla So.ge.I. S.p.a., le cui coordinate sono state indicate
nella suddetta circolare n. 137/E.
  In  particolare,  nella  causale  del  bonifico  bancario,  occorre
riportare,   nell'ordine,  il  codice  dell'agenzia,  il  periodo  di
riferimento  (nella fattispecie l'anno 2000), la causale il cui testo
e' "minimo garantito U.N.I.R.E.".

3. Accettazione telefonica delle scommesse ippiche.
  Con  l'occasione,  si  segnala che a seguito dell'effettuazione con
esito  favorevole dei collaudi, e' stato da tempo attivato il sistema
di  accettazione  telefonica delle scommesse ippiche con le modalita'
previste  dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze  15 giugno 2000
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16
del 12 luglio 2000.

4. Soluzione di quesiti.
  Sono  stati  posti  alla  scrivente  alcuni  quesiti in merito alle
modalita'  di  esercizio  delle  scommesse  sulle corse dei cavalli e
sugli eventi sportivi.
  In  particolare  e'  stato  chiesto  di  conoscere,  in mancanza di
precise disposizioni normative:
    a) quale  sia  il  termine entro il quale si possono annullare le
predette scommesse.
  A  tale  proposito  si  rileva  che l'art. 10, comma 4, del decreto
ministeriale  2 giugno  1998, n. 174, recante norme regolamentari per
l'organizzazione   e  l'esercizio  delle  scommesse  su  competizioni
sportive  organizzate  dal C.O.N.I., dispone che, nel caso di mancato
ritiro  della  ricevuta  da  parte  dello scommettitore, la stessa e'
immediatamente annullata.
  Analoghe norme sono contenute nell'art. 8, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, recante norme
regolamentari   per   il  riordino  della  disciplina  organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei  cavalli e nell'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n.
278, che ha istituito nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa
ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, per la
disciplina  dell'esercizio  delle  medesime  scommesse,  rinvia  alle
disposizioni   del  decreto  ministeriale  n.  174  del  1998  ed  in
particolare all'art. 10 sopra citato.
  Per  dare  concretezza di contenuto a tali disposizioni, recependo,
peraltro,  quanto  avviene nella pratica gestione delle scommesse, si
ritiene,  anche  ai  fini  della  tutela  della  regolarita'  e della
trasparenza  del  gioco,  che  il  periodo  di  tempo entro cui poter
annullare  le suddette giocate possa essere determinato in due minuti
dall'emissione della ricevuta;
    b) quale  sia  l'importo  minimo  scommettibile  per le scommesse
ippiche a quota fissa.
  In  mancanza  di  sicuri  riferimenti  normativi e sulla base della
prassi  istituita  per le scommesse ippiche a quota fissa e seguita a
tutt'oggi  per  quelle riservate al C.O.N.I. e per quelle sugli esiti
delle  corse  automobilistiche  e motociclistiche, si precisa che, in
attesa  di  un  intervento  normativo  in  materia,  l'importo minimo
scommettibile e' di L. 10.000.
  Al  riguardo,  si  specifica  che e' possibile puntare solo importi
multipli del predetto importo minimo scommettibile;
    c) quali  siano le modalita' di calcolo della vincita nel caso di
scommesse multiple a quota fissa.
  Anche  in  tale  ipotesi si ritiene che si renda applicabile in via
analogica la norma di cui all'art. 32 del citato decreto ministeriale
2 giugno  1998,  n. 174, secondo la quale "l'importo della vincita e'
determinato   moltiplicando   tra   loro  le  quote  di  ogni  evento
esattamente  pronosticato  e  moltiplicando  poi il risultato di tale
operazione per l'importo scommesso".

5. Sospensione del pagamento dell'imposta unica.
  Con  decreto ministeriale 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  127 del 4 giugno 2001, e'
stata  disposta la sospensione, fino al 15 dicembre 2001, dei termini
per  il  versamento  dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504.
  La  sospensione  opera  a  favore  dei soggetti aggiudicatari delle
concessioni rilasciate dal Ministero delle finanze di concerto con il
Ministero  delle politiche agricole e forestali e dal C.O.N.I, per la
raccolta  delle  scommesse  ippiche  e  sportive  a  quota  fissa e a
totalizzatore  gestito  dal  Ministero  delle finanze, con esclusione
quindi degli altri soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse
stesse  (allibratori,  sportelli  presso  gli  ippodromi, ricevitorie
della scommessa Tris).
  A  tale conclusione induce la considerazione che il presupposto del
provvedimento  agevolativo  e  cioe'  lo  stato  di  crisi economica,
originato  dalla  realizzazione  di  un volume di gioco sensibilmente
inferiore   alle   previsioni,   con   conseguente   difficolta'  dei
concessionari di corrispondere l'integrazione del minimo garantito in
sede  di  gara,  riguarda  soltanto  il  settore  degli agenti per la
raccolta   delle   scommesse  ippiche  e  sportive,  come  si  desume
dall'interpretazione  logico-sistematica  della direttiva emanata dal
Ministro  delle finanze in data 30 maggio 2001 e dello stesso decreto
ministeriale 28 maggio 2001.
  La  sospensione  si applica ai versamenti in scadenza dal 19 giugno
2001,  e  cioe'  dal  quindicesimo  giorno  successivo a quello della
pubblicazione  del  decreto  28 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale,
non  essendo  stata stabilita una diversa data di efficacia delle sue
disposizioni,  secondo  quanto prescrive l'art. 10 delle disposizioni
sulla legge in generale.
  Con successivo decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le  modalita' della riscossione delle somme sospese e sara' garantito
il versamento entro il 31 dicembre 2001.
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
    Roma, 21 giugno 2001
                                                 Il direttore: Romano