Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
  1.  All'articolo 2,  primo  comma,  lettera  c),  del decreto-legge
3 maggio  1976,  n.  161,  convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
    "Lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei  consigli  regionali,  dei
consigli  provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore
14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza
allo  spoglio  delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle
per le elezioni provinciali;".
 
          Riferimenti normativi:
              Si  riporta  il testo dell'art. 2, primo comma, lettera
          c),  del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (Modificazioni
          ed  integrazioni  alle  disposizioni  di  legge relative al
          procedimento   elettorale   per   le   elezioni  politiche,
          regionali,  provinciali  e  comunali  nonche'  norme per il
          rinvio  delle  elezioni  per  la  rinnovazione dei consigli
          comunali   nei   comuni  nei  quali  si  vota  col  sistema
          maggioritario   il  cui  quinquennio  di  carica  scade  il
          12 giugno 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge
          14 maggio  1976,  n.  240,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
                "c) il  seggio,  dopo  che  siano  state  ultimate le
          operazioni   di   riscontro   dei   votanti  per  tutte  le
          consultazioni   che   hanno   avuto   luogo,  procede  alla
          formazione  dei  plichi contenenti gli atti relativi a tali
          operazioni nonche' le schede avanzate.
              I  plichi  devono  essere  rimessi  contemporaneamente,
          prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il
          tramite  del  comune  al  pretore  del  mandamento  che  ne
          rilascia ricevuta.
              Effettuate  le  anzidette  operazioni,  il  seggio  da'
          inizio  alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine
          prima  lo  scrutinio  per  il  Senato  e  poi quello per la
          Camera.
              Lo  scrutinio  per  le elezioni dei consigli regionali,
          dei  consigli  provinciali  e  dei  consigli comunali viene
          rinviato  alle  ore  14 del lunedi' successivo al giorno di
          votazione,  dando  la  precedenza allo spoglio delle schede
          per  le  elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni
          provinciali";